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Sentenza

Sentenza del 13/03/2015 n. 5046 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione dall'ICI per l'anno 2001 su un compendio immobiliare dello IACP. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sostenendo che l'esenzione richiede sia la natura non commerciale dell'ente sia l'uso diretto degli immobili per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Secondo il Comune, il requisito dell'uso diretto non era stato accertato e gli immobili erano concessi a terzi. Ha inoltre denunciato un'insufficiente motivazione della sentenza sul punto, ma tale motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Lo IACP ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, dichiarato inammissibile il secondo e rigettato il ricorso incidentale dello IACP. Ha stabilito che l'esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali richiede cumulativamente l'uso diretto dell'immobile da parte dell'ente e la destinazione esclusiva ad attività istituzionali non produttive di reddito. Tale requisito non era stato accertato e, in ogni caso, la concessione degli immobili a terzi dietro pagamento di un canone è normalmente incompatibile con l'uso diretto istituzionale. La Corte ha inoltre ritenuto lo IACP soggetto passivo dell'ICI, in quanto proprietario o titolare di un diritto reale sugli immobili; l'assegnatario con patto di futura vendita è invece titolare di un diritto personale di godimento. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo dello IACP. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)

    destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

    L'esenzione spetta soltanto quando l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. L'utilizzo da parte di terzi, normalmente mediante pagamento di un canone, esclude il requisito dell'uso diretto.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    L'esenzione per gli immobili degli enti non commerciali richiede la presenza congiunta dell'uso diretto dell'immobile da parte dell'ente e della destinazione esclusiva ad attività istituzionali non produttive di reddito.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 4

    Gli immobili degli IACP che non possiedono i requisiti per l'esenzione totale possono beneficiare, ricorrendone le condizioni, della riduzione d'imposta prevista dalla norma.

  • D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 126 del 2008

    Per i tributi maturati dal 1° gennaio 2008, gli immobili degli enti indicati dalla disposizione possono beneficiare dell'esenzione totale dall'ICI, secondo il regime introdotto dalla normativa speciale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1, commi 2 e 3, e 3

    Soggetto passivo dell'ICI è il proprietario dell'immobile o il titolare di un diritto reale di godimento. Nel caso esaminato, tale soggetto è lo IACP e non l'assegnatario dell'alloggio titolare di un mero diritto personale di godimento.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le cause soggette alla disposizione, il motivo di ricorso fondato su un vizio di motivazione doveva essere accompagnato da un momento di sintesi che individuasse il fatto controverso e decisivo. La sua omissione ha comportato l'inammissibilità del secondo motivo.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito. In questo caso ha rigettato il ricorso originario dello IACP.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e il soggetto che le invoca deve dimostrare tutti i requisiti previsti dalla legge.
  • Per l'esenzione ICI degli enti non commerciali non basta la natura istituzionale o non commerciale dell'ente: occorrono anche l'uso diretto dell'immobile e la destinazione esclusiva ad attività istituzionali non produttive di reddito.
  • La concessione dell'immobile a terzi, soprattutto in cambio di un canone, tende a escludere l'uso diretto da parte dell'ente e quindi l'esenzione.
  • Nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, lo IACP resta normalmente soggetto passivo dell'ICI quando è proprietario o titolare di un diritto reale, mentre l'assegnatario con un diritto personale di godimento non è il soggetto passivo.
  • Se manca l'accertamento anche di uno solo dei requisiti necessari per l'esenzione, il beneficio non può essere riconosciuto; può eventualmente applicarsi una diversa agevolazione, come la riduzione d'imposta, se prevista.
  • I motivi di ricorso per vizio di motivazione devono rispettare i requisiti processuali applicabili al giudizio; la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.

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