Sentenza del 20/04/2018 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo - Impugnazione del provvedimento di diniego di autotutela - Potere discrezionale P.A. - Profili di legittimità del diniego - Rilevano - Ragioni di fondatezza della pretesa tributaria - Non rilevano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'Amministrazione di procedere all'annullamento in autotutela di un atto impositivo, contestando verosimilmente la mancata rimozione dell'atto. Il giudizio, tuttavia, può riguardare esclusivamente eventuali profili di illegittimità del diniego, valutati in relazione all'esistenza di ragioni di rilevante interesse generale che avrebbero potuto giustificare l'esercizio dell'autotutela. Non può invece essere utilizzato per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria contenuta in un atto ormai definitivo.
La decisione
Il ricorso avverso il diniego di autotutela non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla legittimità o fondatezza dell'atto impositivo definitivo. Il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità del rifiuto dell'Amministrazione e l'eventuale presenza di ragioni di interesse generale tali da imporre o giustificare l'esercizio dell'autotutela. La decisione, per come sintetizzata, esclude quindi la possibilità di ottenere l'annullamento del diniego mediante la semplice rinnovazione delle contestazioni già proponibili contro l'atto impositivo.
Massime di principio
- L'impugnazione del diniego di autotutela non costituisce un mezzo per riaprire i termini di impugnazione di un atto tributario divenuto definitivo.
- Il giudice può esaminare soltanto i profili di illegittimità del diniego, come l'eventuale mancata considerazione di ragioni di rilevante interesse generale, e non la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
- L'autotutela è espressione di un potere amministrativo discrezionale; pertanto, la richiesta del contribuente non comporta automaticamente un obbligo dell'Amministrazione di annullare l'atto.
- Per contestare efficacemente un diniego di autotutela occorre indicare specifiche ragioni di interesse generale o vizi propri del rifiuto, non limitarsi a riproporre le doglianze contro l'atto impositivo originario.
- Consentire una nuova discussione sulla pretesa tributaria ormai definitiva determinerebbe un'indebita sostituzione del giudice all'Amministrazione e un'inammissibile elusione dei termini processuali.
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