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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4334 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Impugnazione della rendita catastale attribuita dall'UTE - Efficacia della sentenza nel giudizio relativo all'imposta - Sussistenza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di liquidazione ICI relativo all'anno 2003. La controversia riguardava la possibilità di utilizzare, per determinare la base imponibile, la rendita catastale attribuita dall'Ufficio del Territorio e notificata nel dicembre 2004, nonché la decorrenza e gli effetti della rendita definitivamente accertata nel giudizio promosso dalla contribuente. Il Comune sosteneva che la rendita, una volta notificata e definitivamente determinata, dovesse essere applicata anche alle annualità ancora accertabili o liquidabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della CTR del Piemonte. Ha stabilito che la rendita catastale notificata dopo il 1° gennaio 2000 non può essere utilizzata prima della notificazione, ma può essere applicata alle annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso. Inoltre, quando la rendita è stata impugnata e viene definitivamente determinata dal giudice, la rendita risultante dalla sentenza costituisce l'unico dato da utilizzare per calcolare l'ICI, con effetti retroattivi dal momento dell'attribuzione catastale. Il ricorso incidentale della contribuente sulle spese è stato dichiarato assorbito; la liquidazione delle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 2 e 3

    La rendita catastale costituisce il riferimento per la determinazione della base imponibile ICI.

    La base imponibile deve essere calcolata sulla rendita catastale definitivamente accertata e risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11

    Disciplina i poteri e le modalità di liquidazione e accertamento dell'ICI da parte del Comune.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1

    A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La rendita non può essere utilizzata prima della notificazione, ma, una volta notificata, può essere applicata anche alle annualità ancora aperte e suscettibili di accertamento o liquidazione.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337

    La disciplina riguarda una fattispecie diversa, nella quale è il Comune a chiedere al titolare di diritti reali di presentare gli atti di aggiornamento catastale; non era quindi applicabile al caso esaminato.

Massime di principio

  • La rendita catastale ha natura principalmente accertativa e non costitutiva: la sua determinazione giudiziale definitiva individua la rendita corretta dell'immobile.
  • Se la rendita viene impugnata, la rendita definitivamente stabilita dal giudice deve essere utilizzata per il calcolo dell'imposta, anche se la sentenza diventa definitiva durante il giudizio tributario relativo all'imposta.
  • La notificazione della rendita è necessaria per poterla utilizzare ai fini impositivi; tuttavia, dopo la notificazione, essa può incidere sulle annualità ancora accertabili, liquidabili o rimborsabili.
  • La rendita accertata in via definitiva opera, ai fini del calcolo dell'imposta, con effetto retroattivo dal momento dell'attribuzione catastale, purché l'annualità tributaria sia ancora giuridicamente aperta.
  • La disciplina applicabile dipende dalla modalità con cui è stata avviata la variazione catastale: non vanno automaticamente applicate le norme previste per gli aggiornamenti richiesti dal Comune quando la rendita deriva da una diversa procedura.

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