R.R. Puglia 21/2009
Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nella Regione Puglia, funzioni, azioni operative e nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Definisce tutela non giurisdizionale, poteri di monitoraggio, collaborazione istituzionale e requisiti/elezione del Garante, con ufficio presso il Consiglio regionale e durata del mandato quinquennale.
Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (Puglia)
Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Il regolamento disciplina l’organizzazione e l’attività dell’Ufficio del Garante regionale istituito in Puglia a tutela delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale. La disciplina riguarda sia le funzioni di protezione e promozione dei diritti, sia le modalità di nomina del Garante e l’assetto dell’Ufficio presso il Consiglio regionale.
Finalità e ambito di intervento
L’Ufficio del Garante svolge una tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, residenti o temporaneamente presenti nel territorio regionale. L’azione è orientata al recupero e reinserimento sociale e alla salvaguardia di diritti fondamentali, tra cui salute, istruzione, formazione professionale, lavoro, libertà di culto, espressione e opinione.
L’Ufficio opera in piena autonomia e indipendenza, senza controllo gerarchico o funzionale, e collabora con le strutture regionali competenti. Gli è riconosciuto pieno accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti pertinenti al mandato istituzionale.
Indirizzi dell’attività e funzioni principali
L’azione dell’Ufficio si fonda su tre direttrici principali: diffusione della cultura dei diritti delle persone ristrette, segnalazione di interventi normativi e legislativi favorevoli, vigilanza sulla tutela dei diritti e segnalazione delle violazioni alle istituzioni competenti e, se necessario, all’autorità giudiziaria.
Tra le funzioni operative rientrano in particolare:
- l’iniziativa per assicurare che le misure restrittive siano attuate nel rispetto di Costituzione, convenzioni internazionali, leggi statali e regolamenti;
- l’attivazione per garantire prestazioni connesse a salute, istruzione, formazione, libertà religiosa, recupero e reinserimento sociale e lavorativo, anche in collaborazione con le strutture regionali previste dalla normativa sui servizi sociali;
- il supporto all’attuazione del protocollo d’intesa con il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
- la segnalazione agli organi regionali di fattori di rischio o danno conosciuti anche tramite le persone interessate, associazioni o ONG;
- l’intervento verso amministrazioni, enti e strutture regionali in caso di omissioni o inosservanze che ostacolino l’erogazione delle prestazioni dovute;
- la proposta di iniziative regionali, anche sostitutive, quando le omissioni persistano;
- la formulazione di proposte e pareri su atti amministrativi e legislativi;
- iniziative di informazione e promozione culturale sui diritti e sulle garanzie delle persone ristrette;
- sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia, anche tramite formazione e aggiornamento;
- collaborazione con osservatori regionali e provinciali per lo studio e la raccolta dati;
- pareri e proposte su piani e programmi regionali, provinciali e comunali riguardanti minori e adulti sottoposti a limitazioni della libertà;
- iniziative verso media e opinione pubblica per sensibilizzare sui temi della tutela dei diritti, della mediazione e delle vittime dei reati.
Nomina del Garante e requisiti soggettivi
Il Garante regionale presiede l’Ufficio ed è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria, con voto segreto. La Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore alla solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del Consiglio regionale. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri componenti il Consiglio regionale.
Nella selezione dei candidati devono essere considerate le incompatibilità previste dalla legge regionale n. 19 del 2006 e i principi di pari opportunità e uguaglianza di genere. I candidati devono avere laurea magistrale o specialistica e almeno dieci anni di esperienza specifica nella promozione e tutela dei diritti umani e/o negli interventi di prevenzione, trattamento e recupero della devianza, nel settore penitenziario o nei servizi sociali ed educativi del territorio. Le parole che prevedevano un limite massimo di età e la rinnovabilità del mandato una sola volta risultano soppresse dal regolamento regionale n. 1/2022.
Incompatibilità, decadenza e durata del mandato
Se dopo la nomina emerge una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuoverla entro quindici giorni. In caso di mancata rimozione, il Garante decade dalla carica e il Consiglio regionale provvede alla sostituzione.
Il mandato del Garante dura cinque anni. La previsione originaria sulla rinnovabilità del mandato è stata soppressa dal regolamento regionale n. 1/2022.
Struttura dell’Ufficio e risorse
L’Ufficio del Garante è istituito presso il Consiglio regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio regionale. Ad esso è assegnata una dotazione minima di almeno due unità di personale, tratte dall’organico regionale.
L’Ufficio assiste il Garante nello svolgimento delle attività connesse al mandato e opera in stretta collaborazione con le strutture della Giunta competenti per materia. È inoltre possibile avvalersi di risorse umane esterne, con esperti di specializzazione universitaria, per durata limitata e per specifici progetti, entro i limiti di spesa assegnati e nel rispetto della normativa vigente.
Attualità della disciplina
Il regolamento risulta ancora formalmente vigente, ma contiene una disciplina risalente al 2009, centrata sull’organizzazione dell’Ufficio e sulla nomina del Garante regionale. Per la parte relativa ai requisiti di età e alla rinnovabilità del mandato, si applicano le soppressioni disposte nel 2022.
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