L.R. Puglia 20/2009
Norme per la pianificazione paesaggistica (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la pianificazione paesaggistica regionale in Puglia, prevedendo l’adozione del PPTR, il coinvolgimento di enti e comunità locali, la pubblicazione e l’efficacia del piano, le modalità di variante e l’adeguamento degli strumenti urbanistici. I termini originari erano collegati all’approvazione e all’adeguamento del piano; il testo richiama anche norme interpretative successive.
Piano paesaggistico territoriale regionale della Puglia e osservatorio paesaggistico
Norme per la pianificazione paesaggistica in Puglia
La legge disciplina il procedimento di formazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) della Puglia e istituisce l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali. Il provvedimento si inserisce nella cornice del d.lgs. 42/2004 e definisce regole di partecipazione, approvazione, efficacia e adeguamento degli strumenti pianificatori regionali e locali.
Finalità e contenuti generali del PPTR
La Regione Puglia approva il PPTR per assicurare tutela e conservazione dei valori ambientali, dell’identità sociale e culturale e per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. Il piano deve essere conforme ai principi dell’articolo 9 della Costituzione, della Convenzione europea sul paesaggio e dello Statuto regionale.
Procedimento di formazione e approvazione
La legge prevede un procedimento articolato che valorizza la partecipazione istituzionale e sociale. In particolare:
- la Regione promuove il più ampio coinvolgimento della comunità regionale nella definizione di obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR;
- il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore competente convoca la Conferenza regionale, anche per aree territoriali e in più fasi, con la partecipazione di enti statali e locali, associazioni e rappresentanze sociali, economiche e professionali;
- la partecipazione può avvenire anche tramite strumenti informatici e forme di sostegno ai processi locali di partecipazione;
- la Giunta regionale adotta lo schema di PPTR, che viene pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale e integralmente sul sito internet della Regione Puglia, con avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia;
- il Presidente sottopone lo schema alla cabina di regia prevista dalla normativa regionale sulle autonomie locali e indice una Conferenza di servizi con amministrazioni statali, soggetti pubblici e organismi di diritto pubblico competenti sul territorio regionale;
- il Consiglio regionale riceve lo schema e i Comuni ne curano la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito regionale per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni entro i 30 giorni successivi alla fine della pubblicazione;
- la Commissione consiliare competente esprime il parere entro 30 giorni;
- la Giunta approva in via definitiva il PPTR entro i 30 giorni successivi, tenendo conto del parere e delle osservazioni istruite dal servizio regionale competente.
Efficacia del piano e varianti
Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Le varianti seguono lo stesso procedimento previsto per l’approvazione, ma con termini ridotti della metà. Non costituisce variante l’aggiornamento di tematismi cartografici che non alterino i contenuti sostanziali del piano, purché deliberato dalla Giunta regionale.
Adeguamento degli strumenti urbanistici e pianificatori
I Comuni e le Province devono adeguare i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali secondo le modalità stabilite dallo stesso piano. Entro lo stesso termine, la Regione deve coordinare e verificare la coerenza degli atti di programmazione e pianificazione regionale con il PPTR.
Osservatorio regionale per paesaggio e beni culturali
La legge istituisce, ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004, l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali. Il testo fornito si limita a tale istituzione e alla denominazione dell’organismo.
Regime temporale e attualità della disciplina
La disciplina è strutturata come quadro di pianificazione paesaggistica regionale e, per la parte relativa al procedimento di adozione del piano, ai termini di pubblicazione, osservazioni e adeguamento degli strumenti locali, era strettamente connessa alla formazione del PPTR. Il testo richiama inoltre una successiva norma interpretativa del 2015, come modificata nel 2016, segno di consolidamento e attualizzazione dell’assetto normativo. Tuttavia, sulla base del solo contenuto fornito, l’atto non risulta integralmente superato o abrogato.
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