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Legge

L.R. Puglia 18/2009

Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)

Normativa regionaleL.R. Puglia 18/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia 7 ottobre 2009, n. 18 modifica la composizione del Comitato urbanistico regionale (CUR), integrandone i membri e prevedendo una rappresentanza della provincia BAT in prima applicazione. Inoltre fa decorrere da una nuova data i termini di alcune misure edilizie della l.r. n. 14/2009. Entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale e proroga di termini della legge regionale n. 14/2009

Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale e raccordo con termini edilizi

La legge regionale della Puglia interviene sulla composizione del Comitato urbanistico regionale (CUR) e, in via collegata, sulla decorrenza di alcuni termini relativi a misure straordinarie in materia edilizia previste da un’altra legge regionale del 2009. Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Regione Puglia.

Composizione del CUR

La disciplina risultante stabilisce che il CUR sia presieduto dall’Assessore all’urbanistica, oppure da un suo delegato scelto tra i componenti indicati alle lettere a) e b). Il Comitato è formato da soggetti dotati di specifica competenza in urbanistica, uso del territorio e tutela del paesaggio, con attenzione alla pluralità delle competenze professionali richieste.

Fanno parte del Comitato:

  • tre rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;
  • due rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;
  • sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione d’intesa tra loro;
  • sette membri designati dal Consiglio regionale;
  • il coordinatore dell’Assessorato regionale all’urbanistica;
  • un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale strategica, designato dall’Assessore competente.

La norma specifica inoltre che tra i componenti devono essere presenti esperti con titoli e competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale e al diritto amministrativo.

Prima applicazione e integrazione per la provincia di Barletta-Andria-Trani

In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Regione era tenuta a integrare la composizione del CUR con un rappresentante delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri della provincia di Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini professionali della stessa provincia d’intesa tra loro.

Decorrenza dei termini in materia edilizia

La legge dispone che i termini previsti dall’articolo 6, comma 2, e dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale Puglia 30 luglio 2009, n. 14, decorressero dalla data di pubblicazione della rettifica. La disposizione riguarda quindi il solo avvio di quei termini e non introduce autonomamente una nuova disciplina sostanziale delle misure edilizie richiamate.

Entrata in vigore

Il provvedimento è dichiarato urgente ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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