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Legge

L.R. Puglia 17/2009

Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell'esonero dal servizio

Normativa regionaleL.R. Puglia 17/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge estende al personale della Regione Puglia l’istituto dell’esonero dal servizio per gli anni 2009-2014, con domanda entro il 1° marzo di ciascun anno (per il 2009 entro il 30 novembre). Prevede trattamento economico temporaneo al 75%, elevabile all’80% in caso di volontariato qualificato, cumulabilità limitata con altri redditi privati e possibilità di assunzioni anticipate nei limiti delle economie accertate.

Esonero dal servizio per il personale della Regione Puglia

Esonero dal servizio per il personale della Regione Puglia

La legge disciplina, per la Regione Puglia, l’estensione ai propri dipendenti dei benefici connessi all’esonero dal servizio. Il meccanismo è previsto per un arco temporale definito e si applica anche ad agenzie, enti strumentali e società partecipate, nei limiti della capienza dei rispettivi bilanci.

Ambito temporale di applicazione

L’istituto può essere richiesto per gli anni 2009, 2010 e 2011, nonché per il 2012, 2013 e 2014, come estensione successiva della disciplina originaria. La richiesta è ammessa solo per il personale che maturi entro l’anno solare il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto.

Presentazione della domanda e revoca

La domanda di esonero deve essere presentata improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno. In deroga, per l’anno 2009 il termine massimo è fissato al 30 novembre 2009. La richiesta può essere revocata entro trenta giorni dall’accoglimento da parte della Regione Puglia.

Valutazione dell’amministrazione e priorità

L’amministrazione regionale conserva la facoltà di accogliere o meno la richiesta in base alle proprie esigenze funzionali. Nella valutazione delle domande deve essere data priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o da interventi di razionalizzazione.

Trattamento economico durante l’esonero

Durante il periodo di esonero il dipendente percepisce un trattamento temporaneo pari al 75% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, comprensivo di competenze fisse e accessorie. Se il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, debitamente documentata e certificata, presso ONLUS, associazioni di promozione sociale, ONG operanti nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o altri soggetti operanti nel sociale, il trattamento è elevato all’80%.

Vincoli di destinazione delle risorse

Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

Trattamento di quiescenza

Al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

Cumulo con altri redditi e limiti all’attività lavorativa

Il trattamento economico temporaneo è cumulabile con redditi derivanti da attività lavorative svolte come lavoratore autonomo o da collaborazioni e consulenze con soggetti privati diversi dalle pubbliche amministrazioni indicate dal d.lgs. 165/2001, o da società e consorzi partecipati dalle stesse. Resta comunque vietato svolgere prestazioni lavorative che possano arrecare pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

Assunzioni anticipate e copertura dei posti vacanti

In relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in esonero, e previa certificazione dei competenti organi di controllo interno, la Regione Puglia può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle altrimenti consentite per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente esonerato. Tali assunzioni sono scomputate da quelle consentite nell’anno di cessazione.

Regime dei posti vacanti negli anni 2012-2014

I posti resisi vacanti per effetto delle domande di esonero presentate negli anni 2012, 2013 e 2014 non sono reintegrabili.

Estensione a enti e società regionali

La disciplina si applica anche alle agenzie e agli enti strumentali della Regione Puglia, nonché alle società partecipate regionali, purché nel rispetto della capienza dei rispettivi bilanci.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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