R.R. Puglia 22/2009
Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.).(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Puglia, la distribuzione diretta dei farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario ospedaliero, limitandola al primo ciclo di terapia (massimo 30 giorni) dopo dimissione ospedaliera o visita specialistica. Contiene anche indicazioni organizzative per Aziende sanitarie ed enti pubblici. È implicitamente abrogato dal regolamento regionale n. 3/2013, quindi oggi non è più operativo.
Distribuzione diretta di farmaci nel SSR pugliese
Distribuzione diretta di farmaci nel Servizio sanitario regionale pugliese
Il regolamento regionale della Puglia disciplina l’organizzazione della distribuzione diretta dei medicinali a carico del SSN, con finalità di continuità terapeutica dopo ricovero o visita specialistica ospedaliera. Il testo è oggi da considerarsi non più operativo, poiché risulta implicitamente abrogato dal regolamento regionale n. 3/2013.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i medicinali:
- rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;
- compresi nel prontuario ospedaliero.
La distribuzione diretta è prevista per garantire la continuità del trattamento farmacologico nella fase immediatamente successiva alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica presso gli ambulatori ospedalieri.
Limite temporale della distribuzione diretta
La distribuzione diretta è limitata al primo ciclo di terapia, inteso come terapia per un massimo di trenta giorni.
In pratica, il farmaco viene erogato solo per coprire il periodo iniziale successivo all’evento assistenziale ospedaliero, senza estendersi oltre tale soglia temporale.
Organizzazione dell’avvio del servizio
Per l’avvio concreto delle attività, le Direzioni generali devono operare di concerto con:
- le Direzioni di farmacia ospedaliera e territoriale;
- le Direzioni mediche di presidio;
- i Direttori di distretto.
Le misure organizzative previste comprendono:
- incontri con i medici prescrittori delle unità operative, con indicazioni sui principi attivi erogabili e sui percorsi assistenziali corretti;
- collaborazione tra medici delle unità operative specialistiche e farmacisti ospedalieri;
- programmazione delle dimissioni o delle visite specialistiche coerente con le risorse disponibili, anche per concordare gli orari di accesso degli utenti alle farmacie;
- individuazione di spazi dedicati alla distribuzione diretta, previamente concordati e comunicati agli operatori sanitari;
- soluzione dei problemi connessi alla creazione di nuovi punti di distribuzione;
- potenziamento delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività;
- informazione puntuale agli utenti sulle modalità di erogazione del servizio, anche tramite apposita cartellonistica.
Dotazioni organiche e copertura dei posti
Le Aziende sanitarie e gli enti pubblici sono autorizzati, nel rispetto dei vincoli richiamati dalla normativa statale sul contenimento della spesa e sulle assunzioni, a:
- coprire i posti vacanti di farmacista dirigente ospedaliero e territoriale nelle dotazioni organiche vigenti;
- proporre alla Giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni organiche.
La copertura deve avvenire prioritariamente:
- mediante trasformazione di posti;
- oppure attraverso progetti annuali finanziati, in tutto o in parte, con le economie derivanti dall’attuazione delle disposizioni del regolamento.
Regime attuale e obsolescenza
Il testo reca espressamente la nota di abrogazione implicita da parte del regolamento regionale n. 3/2013. Pertanto la disciplina non è oggi utilizzabile come fonte vigente per l’operatività ordinaria del servizio, pur descrivendo l’impianto originario della distribuzione diretta nel SSR pugliese.
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