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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Tassa smaltimento rifiuti - Mancata impugnazione della cartella - Conversione del termine di prescrizione - Non opera - Prescrizione quinquennale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la prescrizione del credito derivante dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nonostante la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o della cartella esattoriale entro i termini di legge. Il punto centrale era stabilire se tale mancata impugnazione producesse la conversione del termine di prescrizione quinquennale in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c.

La decisione

La mancata impugnazione dell'avviso o della cartella rende il credito definitivo, ma non lo trasforma in un credito soggetto automaticamente a prescrizione decennale. La conversione del termine breve in quello decennale opera soltanto quando il diritto sia stato accertato con un titolo giudiziale definitivo, quale una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo non opposto. In assenza di tale titolo, resta applicabile la prescrizione quinquennale; pertanto, decorso inutilmente tale termine, la pretesa deve ritenersi prescritta.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    La prescrizione decennale opera quando i diritti sono stati riconosciuti con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo.

    La norma non si applica automaticamente agli avvisi di accertamento o alle cartelle non impugnate, perché questi atti non costituiscono titoli giudiziali definitivi. La conversione della prescrizione breve in decennale richiede un accertamento giudiziale passato in giudicato.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 32 e 39

    Le disposizioni sono richiamate tra i riferimenti normativi della decisione, ma dal testo fornito non emerge una specifica interpretazione ulteriore rispetto alla questione della riscossione e della prescrizione.

  • Codice di procedura civile

    Il richiamo riguarda la rilevanza dei provvedimenti giudiziali definitivi ai fini dell'applicazione dell'art. 2953 c.c.; la definitività amministrativa della cartella non equivale al giudicato.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un avviso di accertamento o di una cartella rende il credito definitivo e non più contestabile nel merito, ma non modifica automaticamente il termine di prescrizione applicabile.
  • Per ottenere la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c. è necessario un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo non opposto.
  • In assenza di un titolo giudiziale, i crediti periodici o tributari restano soggetti al rispettivo termine di prescrizione breve previsto dalla legge, spesso quinquennale.
  • Anche un credito divenuto definitivo per mancata impugnazione può essere contestato se l'Amministrazione o l'Agente della riscossione agisce dopo la scadenza del termine di prescrizione.
  • Nel verificare la prescrizione occorre distinguere tra definitività dell'atto amministrativo, che impedisce di contestare il merito della pretesa, e giudicato giudiziale, che può determinare la conversione del termine di prescrizione in decennale.

Testo integrale

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