Cassazione Penale, Sentenza n. 24919/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza chiedendone l'annullamento con due motivi principali: (1) violazione di legge per mancanza di una consegna specifica circa la custodia dell'arma nell'ordine di servizio del 26 novembre 2021; la Circolare n. 0361146/2018 sarebbe una previsione generale e astratta non idonea a costituire "consegna"; (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo: la Corte avrebbe sbagliato a ritenere il dolo, mentre la condotta costituirebbe al più colpa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di legittimità ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di violata consegna (art. 120 cod. pen. mil. pace) in relazione all'abbandono dell'arma di ordinanza all'interno di uno zaino lasciato nel veicolo parcheggiato, da cui l'arma è stata sottratta. È stato ritenuto che: (i) le disposizioni generali e i protocolli relativi alla custodia delle armi (in particolare la Circolare n. 0361146/2018) integrano la consegna impartita dal servizio armato e pertanto costituiscono obblighi cogenti anche se non richiamati espressamente nell'ordine particolare; (ii) la violazione attinente alla custodia dell'arma riguarda il servizio e non la sola disciplina interna e rientra nella fattispecie di violata consegna; (iii) l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (coscienza e volontà dell'inosservanza), che nel caso concreto è stato soddisfatto, posto che l'imputato ha ammesso di aver deliberatamente lasciato l'arma nel veicolo ritenendo inopportuno portarla. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la sentenza impugnata confermata nel suo esito
Norme richiamate
art. 120 cod. pen. mil. pace
Norma incriminatrice del reato di abbandono del posto/violata consegna; applicata alla fattispecie di servizio armato, richiede l'osservanza delle consegne di servizio (comprese quelle generali circa la custodia delle armi)
art. 47, primo comma, n. 2 cod. pen. mil. pace
Richiamato nella contestazione come norma rilevante per l'aggravamento/contenuto del reato (citato nella sentenza di primo grado)
Circolare n. 0361146/2018 del Comando generale della Guardia di finanza
Disposizione amministrativa interna sulle modalità di custodia e uso delle armi: la Corte ha ritenuto che, pur non essendo parte della legge penale, essa costituisce regola comportamentale cogente integrativa della consegna di servizio e può essere considerata come parte della "consegna" imposta al militare
Sentenza Corte Costituzionale n. 263 del 6 luglio 2000
Principio che l'incriminazione della violata consegna tutela il servizio e richiede che il militare sia comandato ad un servizio determinato e abbia i mezzi per eseguire la consegna; la consegna deve essere precisa e tassativa
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 30693 del 11/07/2007; Sez. 1, n. 19760 del 01/04/2008; Sez. 1, n. 19862 del 28/04/2009; Sez. 1, n. 11601 del 28/05/1985; Sez. 1, n. 7911 del 28/03/1988)
Costanti principi interpretativi: le prescrizioni generali, permanenti o temporanee, scritte o verbali, rilevanti per l'esecuzione del servizio integrano la consegna; le regole di custodia delle armi sono parte integrante delle consegne per i servizi armati; l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'inosservanza
Massime di principio
- Quando un militare è comandato per un servizio armato, le disposizioni generali e i protocolli relativi alla custodia e all'uso delle armi (anche se contenuti in circolari o regolamenti interni) integrano la 'consegna' e vincolano il comportamento: non è necessario che l'ordine particolare riporti espressamente tali norme
- La violazione della custodia di un'arma di ordinanza durante un servizio armato configura la violata consegna (art. 120 c.p. mil. p.) se l'abbandono contrasta con le prescrizioni applicabili al servizio
- Per il reato di violata consegna è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà dell'inosservanza): il convincimento del militare che la sua condotta non avrebbe inciso sul servizio non esclude il dolo
- Le norme di comportamento di pattuglia e i protocolli di custodia delle armi hanno natura prescrittiva e integrativa delle consegne particolari, pertanto la loro inosservanza può fondare responsabilità penale anche se non richiamate nell'ordine specifico
- In caso di abbandono dell'arma in luogo non custodito (es. veicolo incustodito) e sua successiva sottrazione, la responsabilità del militare è valutata sulla base dell'inosservanza delle misure di custodia previste per il servizio armato
- In fattispecie analoghe, il comportamento difensivo (es. sostenere la sola colpa) deve confrontarsi con la motivazione del giudice sul punto del dolo; ammissioni o scritti dell'imputato che indicano scelta consapevole aggravano la posizione probatoria
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