Cassazione Penale, Ordinanza n. 27754/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 16/05/2025. Dalla motivazione disponibile emerge un solo motivo: si deduceva difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale rispetto alle deduzioni difensive, coerente con le emergenze processuali e privo di manifeste illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse ripetitivo di una questione già adeguatamente affrontata e disattesa in appello con motivazione corretta e immune da evidenti incongruenze logiche. Il testo fornito non consente di ricostruire il reato originariamente contestato né un eventuale esito di merito diverso dalla conferma della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile dai giudici di merito, e la Cassazione ha considerato corretta e sufficiente la motivazione resa sul punto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente reiterativo una censura già esaminata e respinta nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito: se questa è puntuale, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste illogicità, non può essere utilmente censurata in cassazione con formule di mero dissenso.
- La declaratoria di inammissibilità consegue quando il motivo di ricorso non introduce un effettivo vizio della decisione, ma si limita a riprodurre questioni già adeguatamente vagliate e disattese, senza evidenziare errori giuridici o motivazionali rilevanti.
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