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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27754/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 16/05/2025. Dalla motivazione disponibile emerge un solo motivo: si deduceva difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale rispetto alle deduzioni difensive, coerente con le emergenze processuali e privo di manifeste illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse ripetitivo di una questione già adeguatamente affrontata e disattesa in appello con motivazione corretta e immune da evidenti incongruenze logiche. Il testo fornito non consente di ricostruire il reato originariamente contestato né un eventuale esito di merito diverso dalla conferma della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile dai giudici di merito, e la Cassazione ha considerato corretta e sufficiente la motivazione resa sul punto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo meramente reiterativo una censura già esaminata e respinta nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito: se questa è puntuale, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste illogicità, non può essere utilmente censurata in cassazione con formule di mero dissenso.
  • La declaratoria di inammissibilità consegue quando il motivo di ricorso non introduce un effettivo vizio della decisione, ma si limita a riprodurre questioni già adeguatamente vagliate e disattese, senza evidenziare errori giuridici o motivazionali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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