Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12896/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per l''annullamento: - dell’inserimento nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica – I.S.T.A.T. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (doc. 1)

Giustizia amministrativa202501684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Inserimento nell'Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2024

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

La controversia

Il consorzio ha proposto ricorso per l'annullamento del proprio inserimento nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 196/2009. Dal testo della sentenza non risultano specificamente esposti ulteriori motivi di illegittimità dell'inserimento, poiché il TAR ha definito il giudizio sulla questione preliminare di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetti alla Corte dei conti. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali previsti dalla norma. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    Costituisce la base normativa per la predisposizione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con conseguente definizione del riparto di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 39/2026

    Ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • La cognizione piena sulle controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato spetta alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.