Cassazione Civile, Sentenza n. 18935/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2015 per varie particelle immobiliari (ex Ospedale del Ceppo, immobile Piloto, Ville Sbertoli, Villone Puccini, immobile in Via Carlo Goldoni, terreni a servizio del nuovo ospedale San Jacopo, ecc.). Questioni principali: applicabilità dell'esenzione IMU per destinazione a fini istituzionali (art. 7 D.Lgs. 504/1992 e art. 9 D.Lgs. 23/2011), valutazione della concreta utilizzazione o della destinazione quiescente, riparto dell'onere della prova, rilevanza delle dichiarazioni TARES, riconoscimento della riduzione per inagibilità (art. 13 comma 3 D.L. 211/2011 conv. L. 214/2011), e adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso della USL. Ha ritenuto fondati alcuni motivi (in particolare relativi al principio secondo cui il mero inutilizzo temporaneo non comporta automaticamente la perdita della destinazione istituzionale e alla omissione di valutare elementi decisivi relativi al complesso del Ceppo; nonché in materia di riduzione per inagibilità quando il Comune ha conoscenza documentabile dello stato di fatiscenza). Ha invece respinto altre censure (es. su via Goldoni e su taluni terreni/pertinenze) e dichiarato inammissibili o assorbiti alcuni motivi. Conseguentemente la sentenza di merito è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7 (esenzione ICI/IMU per enti pubblici)
L'esenzione per immobili destinati all'esercizio di attività istituzionali va interpretata restrittivamente ma riconosce la destinazione quiescente: il mero inutilizzo temporaneo non fa venire automaticamente meno l'esenzione; è necessaria la prova di un mutamento irreversibile della destinazione o della definitiva inidoneità all'uso istituzionale.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9 comma 8 (IMU per enti pubblici)
Analogamente all'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, l'esenzione IMU richiede una destinazione effettiva o comunque non definitivamente cessata per fini istituzionali; la valutazione deve considerare anche l'uso strumentale accessorio (es. magazzini e logistica) se dimostrata la connessione funzionale.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 211, art. 13 comma 3, lett. b) (convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214) - riduzione per inagibilità
La riduzione per inagibilità può essere riconosciuta anche in assenza di formale istanza del contribuente se il Comune ha conoscenza qualificata e documentabile dello stato di inagibilità derivante dall'attività amministrativa; non è sempre necessaria una domanda del contribuente.
Codice civile, art. 817 (pertinenze)
I terreni o aree a servizio possono essere qualificati come pertinenze ai sensi dell'art. 817 c.c., ma la Corte ha richiamato il principio che le agevolazioni tributarie si interpretano restrittivamente e che non è automatico estendere l'esenzione prevista per i fabbricati alle pertinenze.
Codice civile, art. 2697 (onere della prova)
La prova dei requisiti per l'esenzione grava sul contribuente e deve essere rinnovata anno per anno; il fatto che in periodi precedenti l'immobile fosse esente non inverte l'onere della prova.
Codice di procedura civile, art. 116 (motivazione decisione) e art. 360 (motivi di cassazione)
La valutazione delle risultanze probatorie in sede di merito non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di motivazione o errori di diritto; talune doglianze che chiedono revisione del merito sono inammissibili.
Massime di principio
- Il mero inutilizzo temporaneo di un immobile pubblico (anche per trasferimento di funzioni) non implica automaticamente la perdita dell'esenzione IMU: va accertato un mutamento irreversibile della destinazione o la definitiva inidoneità all'uso istituzionale.
- La prova della destinazione istituzionale grava sul contribuente e deve essere aggiornata annualmente; il riconoscimento in anni precedenti non inverte l'onere probatorio.
- Superfici destinate ad attività strumentali (magazzini, archivi, logistica) possono rientrare nell'esenzione se è dimostrata la loro effettiva e immediata strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali dell'ente.
- La riduzione d'imposta per inagibilità può essere riconosciuta anche senza formale istanza del contribuente quando il Comune ha conoscenza qualificata e documentabile dello stato di inagibilità derivante dall'attività amministrativa.
- Le pertinenze o i terreni 'a servizio' non godono automaticamente dell'esenzione riconosciuta ai fabbricati destinati all'attività istituzionale: l'ambito dell'agevolazione va interpretato restrittivamente e richiede valutazione caso per caso.
- Le dichiarazioni presentate ai fini TARES o per altre finalità non sono di per sé decisive per stabilire la destinazione ai fini IMU; occorre prova specifica della destinazione istituzionale ai fini tributari.
- In sede di cassazione non è consentita una semplice revisione del merito: le censure devono evidenziare errori di diritto o vizi motivazionali ben circostanziati per essere ammissibili.
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