Sentenza del 05/11/2015 n. 4609 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, l'iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo sui beni del contribuente e dei soggetti obbligati in solido, ritenendo sussistente un fondato timore di perdere la garanzia del credito tributario. La richiesta si basava su processi verbali della Guardia di Finanza dai quali emergevano l'omessa dichiarazione di redditi professionali, la mancata tenuta della contabilità e un'evasione fiscale complessiva di oltre 7,5 milioni di euro. La moglie G.R., priva di redditi propri ma intestataria del terreno acquistato con somme riconducibili al marito, era stata qualificata come soggetto interposto e responsabile solidale. Gli appellanti contestavano la sussistenza dei presupposti cautelari, la validità dei processi verbali e degli accertamenti, la mancata partecipazione della moglie alla fase amministrativa, la sua responsabilità solidale e alcuni vizi processuali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza di primo grado e le misure cautelari. Ha ritenuto sufficiente la previa notifica dei processi verbali di constatazione e irrilevanti, in questa sede, le contestazioni relative agli avvisi di accertamento e ai vizi dei verbali. Ha considerato legittima l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie, qualificata come responsabile solidale e soggetto interposto sulla base degli elementi raccolti dall'Amministrazione. È stata inoltre ritenuta ininfluente la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché le misure erano state effettivamente eseguite solo sul terreno interessato. La richiesta di sospensione è stata dichiarata inammissibile nel giudizio d'appello. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del giudizio.
Norme richiamate
Art. 22 d.lgs. n. 472/1997
In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e, dopo la loro notifica, l'Ufficio o l'Ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere con istanza motivata al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione d'ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido.
La norma consente all'Amministrazione di attivare un procedimento cautelare tributario quando esistano un titolo idoneo, la sua previa notifica e un fondato timore di perdita della garanzia patrimoniale. I processi verbali di constatazione notificati possono costituire il presupposto dell'istanza.
Art. 34 d.P.R. n. 602/1973
Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.
La disposizione è stata utilizzata per fondare la responsabilità solidale del coniuge ritenuto soggetto interposto o effettivo destinatario delle disponibilità economiche del contribuente accertato.
Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
In sede di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
I redditi formalmente intestati a un soggetto diverso possono essere imputati all'effettivo possessore quando l'interposizione sia dimostrata mediante elementi probatori anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
Artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972
Le norme attribuiscono agli uffici finanziari poteri istruttori e di acquisizione di dati, informazioni e documenti utili all'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA. Tali poteri hanno consentito di raccogliere gli elementi relativi ai rapporti economici tra i coniugi.
Art. 140 c.p.c.
La notifica effettuata secondo la procedura prevista dalla norma è stata ritenuta valida ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie, formalmente residente all'estero.
Art. 47 d.lgs. n. 546/1992
La richiesta di sospensione delle misure cautelari e degli effetti della sentenza è stata ritenuta inammissibile nel giudizio d'appello secondo la disciplina applicata dal collegio.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio sono state poste a carico degli appellanti.
Massime di principio
- Le misure cautelari tributarie possono essere disposte anche prima della definizione definitiva degli avvisi di accertamento, purché esistano atti presupposti notificati, come processi verbali di constatazione, e sia motivato il fondato timore di perdita della garanzia patrimoniale.
- Le contestazioni riguardanti la legittimità o il contenuto degli avvisi di accertamento non eliminano automaticamente i presupposti della cautela: il giudizio cautelare verifica soprattutto l'esistenza del titolo provvisorio e il rischio per la riscossione.
- Un familiare formalmente estraneo all'accertamento può essere coinvolto nel procedimento cautelare se l'Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che i beni o le disponibilità a lui intestati sono riconducibili al contribuente effettivo.
- La mancata partecipazione del soggetto interposto alla fase amministrativa non determina necessariamente l'illegittimità della misura, se il contraddittorio viene successivamente integrato nel processo e il soggetto riceve una valida notifica.
- La situazione patrimoniale del nucleo familiare, l'assenza di redditi propri del titolare formale e il finanziamento di acquisti rilevanti da parte del contribuente possono costituire elementi significativi per ritenere sussistente l'interposizione.
- Nel giudizio cautelare tributario è importante contestare specificamente sia il fumus del credito sia il periculum in mora, dimostrando eventualmente l'assenza di rischio di sottrazione dei beni o l'esistenza di adeguate garanzie alternative.
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