Circolare numero 200 del 15-12-2015
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di EN.GE.B.tramite il mod. F24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 23 novembre 2015 tra INPS ed EN.GE.B. per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dal CCNL del settore commercio, turismo e terziario. Vengono indicate le modalità di compilazione dell’F24, le informazioni che l’INPS e l’Ente devono fornire ai datori di lavoro, la destinazione delle somme riscosse, l’esclusione di responsabilità e di attività di esazione coattiva in capo all’INPS, nonché i costi del servizio e le modalità di rimborso. La circolare precisa inoltre la durata triennale della convenzione e le regole di compilazione del flusso UniEmens per gli importi versati.
Convenzione INPS-EN.GE.B. per la riscossione dei contributi tramite modello F24
Convenzione INPS-EN.GE.B. per la riscossione dei contributi bilaterali
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 23 novembre 2015 tra INPS ed EN.GE.B. per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dal CCNL del settore commercio, turismo e terziario. Il documento disciplina le modalità di versamento, i flussi informativi, i rapporti economici tra le parti, i limiti di responsabilità dell’Istituto e gli adempimenti connessi alla compilazione del flusso UniEmens.
Ambito della riscossione e codice contributo
EN.GE.B. affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi previsti per il finanziamento dell’Ente Bilaterale di cui al CCNL sottoscritto il 27 maggio 2015 tra CEPI-UCI e la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori. Il versamento avviene mediante modello F24 utilizzando il codice causale "EGB1", attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS.
Modalità di compilazione del modello F24
I datori di lavoro che intendono aderire al versamento devono indicare la causale "EGB1" nella sezione "INPS" del modello F24, esclusivamente nel campo "importi a debito versati". Nella stessa sezione devono essere riportati:
- il codice sede INPS competente;
- la matricola INPS dell’azienda;
- il periodo di riferimento, con mese e anno di competenza nel formato MM/AAAA nella colonna "da";
- la colonna "a" non deve essere compilata.
Comunicazioni ai datori di lavoro e trattamento dei dati
EN.GE.B. deve informare i datori di lavoro aderenti delle modalità operative per l’attuazione del versamento e del fatto che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le proprie finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione.
Destinazione delle somme e ruolo dell’INPS
Le somme indicate nel modello F24 sono destinate direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di EN.GE.B. L’INPS non ha obblighi di esazione coattiva, né svolge attività diretta o di controllo sui versamenti delle aziende. È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto nei confronti dei datori di lavoro, degli altri soggetti richiamati nella convenzione, di terzi o di chiunque altro. Eventuali rapporti, inclusa la restituzione di somme versate alle imprese, devono essere gestiti direttamente tra EN.GE.B. e i datori di lavoro interessati.
Costi del servizio e rimborso spese
EN.GE.B. deve rimborsare le spese sostenute per il servizio. Per il 2015 il costo del servizio di riscossione e fornitura dei dati elementari è fissato in euro 0,15, di cui:
- euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI;
- euro 0,10 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72 per l’attività dell’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso, IVA esente, del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione. I pagamenti avvengono mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in convenzione; la fatturazione e la contabilizzazione sono curate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti per le sedi.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha durata triennale a decorrere dal 23 novembre 2015. La richiesta di rinnovo da parte di EN.GE.B. deve essere inviata all’INPS con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede legale dell’Ente
La sede legale di EN.GE.B. è indicata in largo Luigi Antonelli, 8 – 00145 Roma (RM).
Indicazioni per il flusso UniEmens
Per i datori di lavoro interessati, la circolare prevede anche la compilazione del flusso UniEmens con l’indicazione del codice "EGB1" e dell’importo del versamento effettuato con F24 a livello individuale. Deve inoltre essere riportato il mese di competenza del versamento, espresso nella forma "AAAA-MM".
Punti principali
Oggetto della convenzione e contributi da riscuotere
EN.GE.B. affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dal CCNL per i dipendenti di aziende del settore "Commercio, Turismo e Terziario", sottoscritto il 27 maggio 2015. La riscossione avviene tramite modello F24 utilizzando il codice causale "EGB1", attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS per conto di EN.GE.B.
Modalità di versamento tramite modello F24
I datori di lavoro che intendono effettuare il versamento devono indicare la causale "EGB1" nella sezione "INPS" del modello F24, esclusivamente nel campo "importi a debito versati". Nella stessa sezione devono essere riportati: il codice sede INPS competente, la matricola INPS dell’azienda e, nel periodo di riferimento, il mese e l’anno di competenza nel formato MM/AAAA nella colonna "da", senza valorizzare la colonna "a".
Comunicazioni ai datori di lavoro e trattamento dei dati
EN.GE.B. deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità operative per l’attuazione del versamento e informarli che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità istituzionali dell’Istituto e per quelle previste dalla convenzione.
Destinazione delle somme versate
Gli importi indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di EN.GE.B., senza ulteriori interventi operativi dell’INPS sul trasferimento delle somme.
Responsabilità dell’INPS e rapporti tra le parti
È escluso ogni obbligo dell’INPS di esazione coattiva dei contributi e qualsiasi intervento diretto o di controllo verso le aziende in relazione ai versamenti. L’Istituto non assume responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione nei confronti dei datori di lavoro, degli altri soggetti richiamati nell’atto convenzionale, di terzi o di chiunque altro. I rapporti connessi all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate alle imprese, devono essere gestiti direttamente tra EN.GE.B. e i datori di lavoro interessati.
Costi del servizio e rimborso delle spese
EN.GE.B. deve corrispondere le spese sostenute per l’espletamento del servizio. Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dei dati elementari è fissato in euro 0,15 per posizione: euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,10 IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72 per l’attività dell’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso del costo, IVA esente, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione. I pagamenti sono effettuati da EN.GE.B. tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in convenzione; la fatturazione e la contabilizzazione sono curate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti a carico delle sedi.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, cioè dal 23 novembre 2015. La richiesta di rinnovo da parte di EN.GE.B. deve pervenire all’INPS, con lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede legale di EN.GE.B.
La sede legale dell’Ente Bilaterale è indicata in largo Luigi Antonelli, 8 – 00145 Roma (RM).
Compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono valorizzare il flusso UniEmens indicando l’elemento previsto con il codice "EGB1" e riportando nell’elemento dedicato l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato con F24 con il medesimo codice. L’elemento contiene un attributo in cui deve essere indicato il mese di competenza del versamento, espresso nella forma "AAAA-MM".
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