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Sentenza

Sentenza del 16/03/2017 n. 2187 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE - Valore di avviamento - Determinazione sulla base di meri calcoli matematici, senza tener conto della realtà effettiva dell'azienda - Adempimento dell'obbligo di esaustiva motivazione - Sussiste - Assolvimento dell'onere della prova - Non sussiste - Illegittimità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la quantificazione del valore di avviamento, ritenendo illegittimo che l'Ufficio lo avesse determinato mediante la mera applicazione di una formula matematica, consistente nella moltiplicazione di determinati valori per un tasso di rendimento, senza svolgere un accertamento concreto sulla realtà effettiva dell'azienda. Secondo la contestazione, il metodo non considerava elementi gestionali, amministrativi e soggettivi rilevanti per valutare l'effettivo valore economico dell'attività.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. Per determinare il valore dell'avviamento non è sufficiente applicare automaticamente formule o coefficienti matematici: l'Ufficio deve motivare in modo esaustivo l'accertamento e provare concretamente la sussistenza dei presupposti che giustificano il criterio adottato. Non risultando assolto tale onere probatorio, la rettifica del maggior valore di avviamento non può essere mantenuta.

Massime di principio

  • La determinazione dell'avviamento ai fini fiscali deve basarsi su una valutazione concreta dell'azienda e non sulla sola applicazione automatica di formule matematiche o coefficienti standard.
  • L'Amministrazione finanziaria deve indicare con precisione le ragioni per cui il metodo di stima adottato è adeguato al caso concreto e deve dimostrare l'effettiva esistenza del maggior valore accertato.
  • Nella valutazione dell'avviamento possono rilevare fattori gestionali, amministrativi, organizzativi e soggettivi, difficilmente rappresentabili mediante rigidi automatismi.
  • In caso di accertamento fondato esclusivamente su calcoli astratti e non accompagnato da un'adeguata motivazione e da elementi probatori concreti, la pretesa tributaria può essere annullata.

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