Circolare numero 38 del 02-03-2018
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (ANAP) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS. INDICE 1. Modalità di riscossione 2. Misura del contributo 3. Costi 4. Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale 5. Clausola di salvaguardia 6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 7. Durata e recesso 8. Istruzioni operative e contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ANAP per la riscossione, tramite UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono descritte le modalità di riscossione e di riversamento delle somme all’associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, la durata della convenzione e le facoltà di rinnovo/recesso, nonché le istruzioni operative e contabili con l’attribuzione del codice causale "W455" e la movimentazione dei conti dedicati.
Convenzione INPS-ANAP per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-ANAP per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 12 dicembre 2017 tra INPS e Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (ANAP) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento disciplina modalità di riscossione, riversamento delle somme, costi del servizio, clausole di tutela per l’Istituto, durata della convenzione e istruzioni operative e contabili per la gestione tramite flusso UNIEMENS.
Base normativa e ambito dell’accordo
La convenzione è richiamata come perfezionata in conformità alla legge 4 giugno 1973, n. 311 e risulta approvata con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa riguarda i contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione.
Modalità di riscossione
L’INPS provvede alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale unitamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
Ai fini della convenzione, è considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non effettua interventi diretti o controlli specifici nei confronti dei datori di lavoro per i versamenti oggetto della convenzione.
Costi del servizio
Per l’anno 2017 il costo del servizio di riscossione è fissato in 0,21 euro per ciascun UNIEMENS, in base all’attualizzazione dei costi individuati dall’Istituto con Determinazione commissariale n. 55 del 14 febbraio 2017. Ogni variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta; dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione del flusso. Contestualmente, le strutture territoriali mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a 50,00 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a tale soglia. L’Istituto è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi nelle rimesse dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei propri compiti istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene un’ampia clausola di salvaguardia in favore dell’INPS. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi eseguiti da creditori dell’associazione o di strutture a essa collegate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra associati e associazione, e quest’ultima lo manleva da ogni responsabilità, compresa quella relativa all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese a titolo di contributo di assistenza contrattuale. L’associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora esso sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione; tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero se l’associazione perda i requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione o intervengano modifiche normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure via PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto. La sede dell’ANAP è indicata in Via Casal Bertone n. 171, Roma.
Istruzioni operative e contabili
Per le imprese aderenti è attribuito il codice di nuova istituzione "W455", da utilizzare nel flusso UNIEMENS con il significato di "Ass. Contr. Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (ANAP)". I contributi di assistenza contrattuale esposti con tale codice vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25670 di nuova istituzione. Contestualmente, per rilevare il debito verso ANAP, la procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35670 a GPA11670, per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25670.
I saldi dei conti GPA25670 e GPA35670 devono concordare costantemente. Per garantire la concordanza contabile e la coerenza con le ripartizioni delle denunce contributive pervenute tramite UNIEMENS, tali conti devono essere movimentati, con codice documento "95", esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le strutture territoriali devono stampare la reportistica resa disponibile dalla procedura in triplice copia: una da consegnare alle imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare al conto GPA11670, al quale devono essere addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese (avere del conto GPA24042) e di imposta di bollo, se dovuta (avere del conto GPA25228).
L’eventuale saldo del conto GPA11670 risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere all’ANAP un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, le somme corrisposte e le spese e l’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono indicate le denominazioni dei conti GPA11670, GPA25670 e GPA35670, istituiti per la gestione della convenzione.
Punti principali
Convenzione e base normativa
Il 12 dicembre 2017 è stata perfezionata tra INPS e Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (ANAP) una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, in attuazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 e della convenzione approvata con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Determinazione dell’importo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito contributivo previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli specifici sul versamento di tali contributi.
Costi del servizio e facoltà di recesso
Per il 2017 il costo del servizio di riscossione è pari a 0,21 euro per ciascun UNIEMENS. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo la comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Sono inoltre a carico dell’associazione tutti gli altri oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione.
Riversamento delle somme e soglia minima
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le sedi territoriali mettono anche a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50 euro.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese e terzi per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione; quest’ultima manleva l’INPS anche in relazione a eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso collegato a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati e durata della convenzione
Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È inoltre previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni tramite raccomandata A/R o PEC.
Istruzioni operative, codice UNIEMENS e contabilità
Alle imprese aderenti viene attribuito il codice causale di nuova istituzione "W455", con significato di "Ass. Contr. Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (ANAP)". I contributi esposti in UNIEMENS con tale codice sono imputati al conto GPA25670; contestualmente viene rilevato il debito verso ANAP con scrittura GPA35670 a GPA11670. I conti GPA25670 e GPA35670 devono concordare costantemente e sono movimentati solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione con codice documento "95".
Reportistica, accredito somme e rendiconto annuale
Le strutture territoriali stampano la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabile della sede e una per gli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. Gli importi sono imputati in dare al conto GPA11670, con addebito delle trattenute per rimborso spese (GPA24042) e imposta di bollo (GPA25228), se dovuta. L’eventuale saldo di GPA11670 a fine esercizio viene riportato nel nuovo esercizio. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere all’ANAP un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute.
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