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Circolare

Circolare numero 36 del 28-02-2018

Con la presente circolare si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero introdotto dall’art. 1, commi 117 e 118, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi; tale esonero, decorsi i primi trentasei, è ridotto al 66% per i dodici mesi successivi e al 50% per gli ulteriori dodici mesi. L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. INDICE PREMESSA Destinatari del beneficio Misura e durata dell’esonero Cumulo con altri benefici Presupposti del beneficio Procedimento di ammissione al beneficio Fruizione dell’incentivo Istruzioni contabili Proroga del termine per il passaggio dal sistema DMAG al sistema UNIEMENS Allegati Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 117 e 118 Variazioni al piano dei conti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’incentivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che avviano una nuova attività agricola nel 2018 e non abbiano compiuto 40 anni alla data di inizio attività. Il beneficio consiste nell’esonero contributivo IVS e del contributo addizionale per un massimo di 36 mesi al 100%, seguito da ulteriori periodi agevolati al 66% e al 50%, nel rispetto dei limiti de minimis e senza cumulo con altri esoneri o riduzioni. Vengono inoltre disciplinati requisiti, condizioni di regolarità, modalità di domanda telematica tramite Cassetto previdenziale, gestione degli esiti e istruzioni contabili.

Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 iscritti nel 2018

Esonero contributivo per nuovi CD e IAP under 40 iscritti nel 2018

La circolare disciplina il nuovo esonero contributivo introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali che avviano una nuova attività agricola nel 2018 e non abbiano ancora compiuto 40 anni. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti de minimis e con una procedura di domanda esclusivamente telematica.

Ambito soggettivo e temporale

Il beneficio spetta ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che:

  • abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;
  • non abbiano compiuto 40 anni alla data di inizio della nuova attività.

La circolare richiama inoltre l’applicabilità dell’agevolazione nel quadro del regime de minimis previsto dalla normativa europea.

Misura dell’agevolazione e durata

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura è articolata come segue:

  • 100% per i primi 36 mesi di attività;
  • 66% per i successivi 12 mesi;
  • 50% per ulteriori 12 mesi.

L’esonero riguarda la quota IVS e il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160. Restano esclusi:

  • il contributo di maternità, dovuto ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Regime de minimis e limiti di cumulabilità

La circolare precisa che l’agevolazione è soggetta ai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis e, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, al limite di 15.000 euro.

Ai fini della verifica del rispetto di tale soglia, si considerano gli esoneri e le riduzioni contributive applicabili:

  • nei due anni precedenti la domanda;
  • nell’anno in corso;
  • nei due anni successivi.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nei casi di concorrenza tra più agevolazioni, in sede di tariffazione viene applicata quella più favorevole al contribuente. La circolare richiama anche l’orientamento secondo cui il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare oppure solo per sé o per alcuni componenti del nucleo, in coerenza con le indicazioni già fornite dall’INPS.

Presupposti per la fruizione

L’accesso al beneficio è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, quindi al rispetto di una serie di condizioni, tra cui:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e, se presenti, di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

La circolare precisa inoltre che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’INPS riconosce l’incentivo solo dopo avere verificato la disponibilità dell’intero importo concedibile nel regime de minimis.

Domanda telematica e istruttoria

Per ottenere l’esonero, il CD o lo IAP, una volta concluso il procedimento di iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli e ricevuto il Codice Azienda, deve presentare domanda telematica all’INPS.

La domanda si inoltra esclusivamente tramite il Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, nella sezione:

  • "Comunicazione bidirezionale";
  • "Invio comunicazione";

utilizzando il modello telematico "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)".

Non sono accettate domande cartacee. L’INPS effettua le verifiche sui requisiti e comunica l’esito solo in modalità telematica nel campo "esito" del modulo:

  • in caso di ammissione, viene indicato anche l’importo del beneficio presuntivamente spettante per ciascun anno;
  • in caso di rigetto, viene comunicato il diniego con la relativa motivazione.

Se l’iscrizione è ancora incompleta pur essendo stato attribuito il Codice Azienda, la domanda viene acquisita nello stato di "sospesa". Una volta integrati i dati mancanti, l’istanza è elaborata automaticamente e l’esito risulta nel Cassetto previdenziale; contestualmente viene inviata una comunicazione all’indirizzo e-mail indicato nella domanda.

Gli operatori territoriali possono verificare stato ed esito delle domande di propria competenza tramite la funzionalità "Comunicazione bidirezionale" dell’area Telematizzazione dei Servizi per l’agricoltura.

Fruizione dell’esonero

Per le posizioni per le quali la domanda sia stata presentata e processata con esito positivo, l’esonero viene applicato in sede di tariffazione con le seguenti percentuali:

  • 100% per i primi 36 mesi dalla data di inizio attività;
  • 66% per i successivi 12 mesi;
  • 50% per ulteriori 12 mesi.

L’agevolazione riguarda soltanto la quota IVS e il contributo addizionale richiamato dalla norma. L’importo dell’esonero è evidenziato nel prospetto di dettaglio contributivo alla voce "esonero ex Legge 205/2017", consultabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’onere dell’esonero, posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW, viene istituito il conto:

  • GAW37269, relativo agli sgravi contributivi a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni per iscrizioni nella previdenza agricola effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 117 e 118, della legge n. 205/2017.

La circolare precisa che le modalità di contabilizzazione saranno rese disponibili dalla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli e che i rapporti finanziari con lo Stato sono curati dalla Direzione generale dell’Istituto.

Punti principali

Destinatari e ambito temporale

Il beneficio è riservato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano avviato una nuova attività imprenditoriale agricola tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che non abbiano compiuto 40 anni alla data di inizio attività.

Misura dell’esonero e contributi interessati

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dell’accredito contributivo IVS: 100% per i primi 36 mesi, 66% per i successivi 12 mesi e 50% per ulteriori 12 mesi. L’esonero riguarda anche il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975. Restano esclusi il contributo di maternità e il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti.

Limiti de minimis e non cumulabilità

L’incentivo è soggetto ai limiti dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis e, per il settore agricolo primario, al tetto di 15.000 euro. Per la verifica del limite si considerano gli esoneri e le riduzioni contributive relativi ai due anni precedenti la domanda, all’anno in corso e ai due anni successivi. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento; in caso di concorrenza si applica l’agevolazione più favorevole. Il CD può richiedere l’agevolazione per l’intero nucleo familiare o per singoli componenti, secondo le indicazioni richiamate nella circolare.

Condizioni di accesso e controlli

La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della normativa in materia di lavoro, degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi applicabili. L’INPS riconosce l’incentivo solo dopo aver verificato la disponibilità nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l’eventuale capienza nel regime de minimis. Sono previsti ulteriori controlli da parte dell’INPS e delle amministrazioni competenti.

Domanda telematica e gestione dell’istruttoria

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, dopo il completamento dell’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli e l’attribuzione del Codice Azienda. Il modulo è disponibile nel Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, sezione "Comunicazione bidirezionale" – "Invio comunicazione", con il modello "Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018 (CD/IAP2018)". Le domande cartacee non sono accolte. L’INPS comunica l’ammissione o il diniego esclusivamente online nel campo "esito"; per le domande incomplete l’istanza resta "sospesa" fino all’acquisizione dei dati mancanti, con successiva elaborazione automatica e avviso via e-mail.

Fruizione dell’esonero in tariffazione

Per le posizioni ammesse, l’esonero viene applicato in sede di tariffazione con le stesse percentuali previste dalla norma: 100% per i primi 36 mesi, 66% per i successivi 12 mesi e 50% per ulteriori 12 mesi. Nel prospetto del dettaglio contributivo la somma riconosciuta è esposta alla voce "esonero ex Legge 205/2017" nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’agevolazione viene istituito, nell’ambito della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW, il conto GAW37269, destinato agli sgravi contributivi a favore di CD e IAP under 40 iscritti nella previdenza agricola ai sensi della legge n. 205/2017. La contabilizzazione operativa sarà resa disponibile dalla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli e i rapporti finanziari con lo Stato sono curati dalla Direzione generale dell’Istituto.

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