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Circolare

Circolare numero 41 del 07-03-2018

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. INDICE 1. Modalità di riscossione 2. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 3. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 4. Costi 5. Clausola di salvaguardia 6. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 7. Durata e recesso 8. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 3 gennaio 2018 tra INPS e UIPA per la riscossione, tramite F24, dei contributi associativi degli iscritti. Sono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione e la revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dati, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-UIPA per la riscossione dei contributi associativi

La circolare illustra la convenzione stipulata il 3 gennaio 2018 tra INPS e Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Vengono disciplinati modalità operative, gestione delle deleghe, revoche, costi, clausole di tutela dell’Istituto, durata della convenzione e istruzioni contabili.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene a cura dell’INPS unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche e integrazioni. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria. Le stesse informazioni sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24" e "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24".

La circolare precisa che la riscossione congiunta con i contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi degli associati che hanno revocato la delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe alla riscossione devono inoltre essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un valido documento d’identità, entro le scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo.

Nel caso in cui, nel corso del medesimo anno, pervengano all’INPS due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale rende disponibili alle strutture territoriali i flussi telematici per la convalida delle deleghe. L’INPS non assume responsabilità se i flussi o le deleghe non trovano corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto acquisisce la revoca in procedura e la comunica contestualmente all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata. La revoca ha efficacia dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale momento, l’associato comunichi la revoca della revoca precedentemente presentata; anche in questo caso l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la presente convenzione sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuova delega sindacale ed emissione code line: 2,57 euro, una tantum annuale;
  • gestione revoca delega sindacale: 2,35 euro;
  • gestione singolo modello F24: 0,24 euro.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta e, a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi derivante dall’applicazione della convenzione, e tale esonero è espressamente riconosciuto dall’associazione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi, eseguito dai creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione e viene esonerato da qualsiasi responsabilità per tali rapporti, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora questo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie inerenti o comunque connesse ai rapporti associativi. Le spese sono quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti dalla legge o in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta ferma la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative, dei poteri di rappresentanza e della relativa documentazione a supporto. La sede dell’Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA) è indicata in Via Adolfo Ravà n. 121, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto di UIPA, viene istituito il conto GPA25609, destinato all’imputazione dei contributi associativi riscossi per conto dell’associazione.

Sono inoltre istituiti:

  • GPA35609, per l’accreditamento a UIPA dei contributi associativi riscossi per suo conto;
  • GPA11609, per la rilevazione del debito verso UIPA per i contributi associativi riscossi per suo conto.

Il conto GPA25609 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. Gli altri conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Nell’allegato 2 sono riportate le denominazioni dei conti istituiti.

Punti principali

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dalla legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento è indicata la quota associativa e l’associazione destinataria; tali informazioni sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta obblighi di esazione coattiva per l’Istituto.

Gestione delle deleghe e delle revoche

L’associazione trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e le revoche ricevute, nonché le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati e corredate di documento d’identità, entro date prefissate (15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio, con ulteriori date per i flussi telematici). Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se per uno stesso associato risultano più deleghe a favore di associazioni diverse, nessuna viene considerata. L’INPS non risponde per discordanze tra flussi/deleghe e archivi interni.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione. Se l’INPS riceve direttamente la revoca della delega, la registra e la comunica all’associazione via PEC; la revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca prima di tale momento.

Costi del servizio

Sono previsti importi specifici per: nuova delega sindacale ed emissione code line (2,57 euro una tantum annui), gestione revoca delega (2,35 euro) e gestione di ciascun modello F24 (0,24 euro). Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’associazione esonera inoltre l’Istituto da responsabilità nei rapporti interni con gli iscritti e deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in eventuali controversie connesse a tali rapporti. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È previsto il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto di UIPA sono istituiti i conti GPA25609, GPA35609 e GPA11609, rispettivamente per imputazione, accredito all’associazione e rilevazione del debito verso l’associazione. I conti sono movimentati secondo le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dalla Direzione Generale, che cura i rapporti finanziari con l’associazione.

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