Circolare numero 39 del 02-03-2018
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI E PENSIONATI AUTONOMI (CISLA), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. INDICE Premessa Soggetti che possono rilasciare la delega Modalità di rilascio della delega Presentazione e decorrenza della delega Revoca della delega: decorrenza e validità Misura del contributo sindacale Rapporti finanziari, spese e rimesse Clausola di salvaguardia Codice INPS Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con CISLA per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, disciplinandone durata, rinnovo e recesso, soggetti legittimati a rilasciare la delega, modalità di presentazione e decorrenza, revoca, misura del contributo, profili finanziari e contabili. Vengono inoltre richiamate le clausole di salvaguardia che escludono oneri e responsabilità per l’INPS, nonché i nuovi conti istituiti per la rilevazione contabile delle operazioni.
Convenzione CISLA per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti pensionistici
Convenzione CISLA per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione stipulata con la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e Pensionati Autonomi (CISLA) per la riscossione, tramite trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. Il documento riepiloga la disciplina convenzionale, i soggetti ammessi, le regole di presentazione e revoca della delega, la misura del contributo, gli aspetti finanziari e contabili, nonché le clausole di tutela per l’INPS.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è stata sottoscritta il 5 dicembre 2017 sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo è previsto per periodi di tre anni, previo accertamento dei requisiti richiesti e su istanza dell’Organizzazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Resta ferma la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 60 giorni.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
La possibilità si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Sono invece esclusi i titolari di pensione sociale e di assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies della legge n. 485/1972 si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega. Il modulo predisposto dall’Istituto deve contenere:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- la sottoscrizione del titolare della pensione;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmetterla in formato digitale secondo le specifiche tecniche dell’INPS e conservare l’originale firmato e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; i dati vengono inviati all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, decorre:
- per i trattamenti della Gestione Dipendenti Privati, dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega; l’Istituto provvede quanto prima alla lavorazione della domanda. La circolare precisa che è ammessa una sola delega per singola prestazione: in presenza di una delega già attiva verso altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
Se revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione deve trasmettere digitalmente entrambi gli atti e conservare gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le modalità già previste per la conservazione della delega.
L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione revocata. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e, per la Gestione Dipendenti Pubblici, degli assegni accessori ai trattamenti pensionistici erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e clausole di salvaguardia
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione; i relativi adempimenti sono definiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicati dal 1° gennaio 2017 e risultano pari a:
- 0,31 euro per la revoca delega cartacea residuale;
- 0,04 euro per la gestione delega.
La circolare ribadisce che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, il quale resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione. Quest’ultima esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se riferiti a pignoramenti già in corso o eseguiti alla data di stipula. L’Organizzazione deve anche rifondere all’Istituto le spese sostenute in caso di contenziosi relativi ai rapporti con gli associati, dietro presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. Resta inoltre salvo il potere di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS BU.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti:
- GPA25665, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27665, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il conto GPA11665, destinato alla rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e all’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per contributi sindacali trattenuti sulle pensioni; i rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione Generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e Pensionati Autonomi (CISLA) è stata sottoscritta il 5 dicembre 2017 sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 127 del 30 luglio 2014. Ha validità fino al 31 dicembre 2017 ed è rinnovabile di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari e su richiesta specifica dell’Organizzazione, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. È riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recesso con comunicazione scritta inviata con almeno 60 giorni di preavviso mediante raccomandata A/R o PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Il diritto si estende anche ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi i titolari di pensione sociale e di assegno sociale, poiché la norma riguarda pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La trattenuta è autorizzata mediante trasmissione telematica all’INPS di apposita delega. Il modulo predisposto dall’Istituto deve indicare espressamente la misura del contributo ed includere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione che acquisisce la delega deve trasmetterla in formato digitale secondo le specifiche tecniche dell’INPS e conservare l’originale firmato e la copia del documento d’identità, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.
Decorrenza della delega e gestione delle nuove adesioni
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione, con invio dei dati tramite le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, gli effetti decorrono: per la Gestione Dipendenti Privati, dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega e unicità della trattenuta
L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto elabora la domanda nel più breve tempo possibile. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha efficacia solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido del revocante. In caso di revoca contestuale a nuova delega, l’Organizzazione deve trasmettere digitalmente entrambi gli atti e conservarne gli originali insieme alla copia del documento d’identità. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale, indicato nella delega, è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e, per la Gestione Dipendenti Pubblici, degli assegni accessori ai trattamenti pensionistici erogati a favore dei grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% sulla quota fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e dagli adempimenti definiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sono applicabili dal 1° gennaio 2017 e comprendono: revoca delega cartacea residuale pari a 0,31 euro e gestione delega pari a 0,04 euro.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. Quest’ultima esonera l’Istituto da responsabilità connesse a tali rapporti: in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’Organizzazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di contenziosi relativi ai rapporti con gli associati, su semplice presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è BU. Ai fini della rilevazione contabile vengono istituiti i conti GPA25665 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27665 per quelli relativi agli anni precedenti, entrambi movimentabili solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni. È inoltre istituito il conto GPA11665 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento; gli accreditamenti restano imputati al conto GPA35041, già in uso. I rapporti finanziari con l’Organizzazione saranno definiti dalla Direzione Generale.
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