Circolare numero 37 del 01-03-2018
Con la presente circolare, tenuto conto delle risultanze della verifica avviata dall’Istituto per il controllo della regolare costituzione del rapporto contributivo relativo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 e successivi decreti attuativi, vengono fornite le istruzioni per disciplinare le vicende in ordine alla contribuzione versata da aziende prive dei requisiti costitutivi del predetto obbligo contributivo, distintamente sulla base delle divere fattispecie configurabili. Indice 1. Quadro normativo 2. Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al Fondo di Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo 3. Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo 4. Datori di lavoro con regolarità contributiva 4.1 Istruzioni operative 4.2 Le prestazioni 5. Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari 6. Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina del Fondo di Tesoreria per il TFR, i requisiti che fanno scattare l’obbligo di versamento e le modalità di controllo adottate dall’Istituto. Vengono chiarite le conseguenze per le aziende che hanno versato il TFR senza esservi tenute, distinguendo i casi di regolarità e irregolarità contributiva, con introduzione del codice di autorizzazione 7W per le aziende che hanno versato validamente pur non essendo obbligate. Sono inoltre disciplinate le prestazioni a favore dei lavoratori, le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, gli adempimenti documentali e gli effetti nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro ex articolo 2112 c.c.
Fondo di Tesoreria TFR: verifiche su obbligo contributivo, codice 1R e gestione dei versamenti non dovuti
Fondo di Tesoreria TFR: verifiche, codici di autorizzazione e gestione dei versamenti non dovuti
La circolare ricostruisce la disciplina del Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296/2006 per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti del settore privato e fornisce indicazioni operative in merito ai controlli sull’obbligo contributivo, alla gestione delle posizioni aziendali e ai riflessi sulle prestazioni ai lavoratori. Il documento interviene soprattutto sui casi in cui il TFR sia stato versato al Fondo in assenza dei presupposti di legge, distinguendo tra aziende regolari e irregolari e introducendo il codice di autorizzazione 7W per le matricole che hanno versato validamente pur non essendo tenute all’obbligo.
Quadro normativo e ambito soggettivo
L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria discende dall’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 ed è attuato dal decreto interministeriale 30 gennaio 2007. Ne sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che occupino almeno 50 addetti e per i quali vi siano quote di TFR ex articolo 2120 c.c. non destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/2005.
La circolare ribadisce che, ai fini dell’obbligo, rileva innanzitutto la natura giuridica privata del datore di lavoro. Sono inoltre ricompresi nel settore privato gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà del capitale, nonché gli enti qualificati come enti pubblici economici, con riferimento ai dipendenti per i quali trova applicazione l’articolo 2120 c.c.
Requisito dimensionale e criteri di computo
Il secondo presupposto per l’obbligo di contribuzione è il superamento della soglia media annuale di almeno 50 addetti. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il calcolo va effettuato sulla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006; per le aziende costituite dopo tale data, sulla media annuale dell’anno solare di inizio attività, secondo la prassi amministrativa indicata come anno civile.
Nel computo rientrano:
- tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato;
- i lavoratori in aspettativa sindacale, per cariche elettive o per motivi familiari, salvo sostituzione con altro personale;
- i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori distaccati all’estero;
- i dipendenti part-time, in proporzione all’orario svolto.
Sono invece esclusi i lavoratori impiegati presso l’azienda utilizzatrice in regime di somministrazione, perché computati nella forza lavoro dell’azienda somministratrice.
Esclusioni oggettive dall’obbligo
Anche in presenza dei requisiti soggettivi e dimensionali, la circolare richiama le categorie di lavoratori escluse dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria e già analiticamente elencate nella circolare n. 70/2007. Tra gli esempi richiamati figurano:
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi;
- i lavoratori a domicilio;
- gli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo assicurati all’ENPAIA per il TFR;
- i lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedano la corresponsione periodica delle quote di TFR oppure il versamento a enti terzi;
- i lavoratori stagionali del settore agroalimentare il cui termine dipenda dal verificarsi di un evento, come la fine della campagna saccarifera.
Codice di autorizzazione 1R e sistemi di controllo
Per ottimizzare l’accertamento e la riscossione, l’Istituto ha istituito il codice di autorizzazione 1R, destinato a identificare i datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Il requisito dimensionale viene attestato dal datore di lavoro con dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000; a seguito della comunicazione, l’Istituto attribuisce il codice 1R.
La circolare evidenzia che, negli anni, i controlli sono stati svolti soprattutto tramite attività ispettiva, ma che la reingegnerizzazione dei flussi informativi e l’analisi dei dati UniEmens hanno consentito l’avvio di procedure automatizzate, idonee a verificare la forza aziendale anche per gli anni successivi all’entrata in vigore della disciplina.
I controlli automatizzati hanno individuato due casistiche principali:
- aziende prive del codice 1R e, secondo le rilevazioni, non apparentemente in possesso del requisito dimensionale;
- aziende titolari del codice 1R ma, sempre secondo le rilevazioni automatizzate, non apparentemente in possesso del requisito dimensionale.
Effetti per i datori di lavoro che hanno versato senza presupposti
Per i datori di lavoro che hanno effettuato versamenti al Fondo senza averne i presupposti e senza aver ottenuto il codice 1R, l’Istituto ha inibito, dal mese di competenza giugno 2016, la trasmissione di denunce contributive che espongano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Per le aziende che hanno operato sulla base del codice 1R, l’Istituto sta invece svolgendo ulteriori verifiche tramite le strutture territoriali, con il coinvolgimento delle imprese e degli intermediari. Le aziende devono effettuare una due diligence interna sulle condizioni che avevano giustificato la richiesta del codice e comunicare immediatamente l’eventuale mancanza dei requisiti, in particolare con riferimento alla natura giuridica e al requisito dimensionale.
Se all’esito delle verifiche, previste in conclusione entro maggio 2018, viene accertata l’insussistenza dell’obbligo, il codice 1R viene revocato e, dal mese di revoca, l’azienda non può più operare con il Fondo di Tesoreria.
Aziende regolari: validità dei versamenti e codice 7W
La circolare dedica una specifica tutela ai versamenti effettuati da aziende che, pur non essendo obbligate al Fondo di Tesoreria, sono in regolarità contributiva. Tali versamenti sono considerati validi a tutti gli effetti di legge e non saranno rimborsati, in quanto effettuati in un contesto di affidamento legittimo, spesso rafforzato dal precedente rilascio del codice 1R, e al fine di preservare il diritto dei lavoratori al TFR.
Per queste posizioni viene attribuito il codice di autorizzazione 7W, che significa: "Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria". Il codice 7W sostituisce il 1R o viene assegnato alle matricole che hanno operato con il Fondo pur in assenza del 1R, ma solo dopo il positivo esito del controllo di regolarità contributiva o, se previsto, dopo la regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Istituto.
L’avvenuto riconoscimento della validità della contribuzione è comunicato all’azienda e all’intermediario tramite il cassetto previdenziale aziende.
Prestazioni in favore dei lavoratori delle aziende con 7W
Per i dipendenti delle aziende a cui viene attribuito il codice 7W, il Fondo di Tesoreria eroga direttamente il TFR e le relative anticipazioni ai sensi dell’articolo 2120 c.c. La prestazione riguarda la quota maturata dal 1° gennaio 2007, o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro, fino alla data di attribuzione del codice 7W e versata al Fondo dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve trasmettere tempestivamente all’Istituto la richiesta presentata dal lavoratore. L’Istituto svolge l’istruttoria e provvede entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda all’erogazione oppure al rigetto.
La rivalutazione delle quote versate resta a carico del Fondo secondo le modalità indicate dalla circolare n. 70/2007. Per le anticipazioni, il datore di lavoro deve imputare prioritariamente i pagamenti al TFR accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2006, poi a quello accantonato dopo l’attribuzione del 7W; solo per l’eventuale eccedenza deve inoltrare la domanda di liquidazione al Fondo.
Aziende irregolari: obblighi e rimborso delle somme indebitamente versate
Se manca la regolarità contributiva, il principio dell’automatismo delle prestazioni non opera e il datore di lavoro resta obbligato in via definitiva ed integrale a erogare le prestazioni di TFR, anche per le quote versate al Fondo di Tesoreria.
Le aziende non regolari, che non abbiano sanato la posizione nel termine assegnato, possono chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate entro il termine di prescrizione ordinaria di cui all’articolo 2946 c.c., decorrente dalla data del versamento al Fondo. La domanda di rimborso deve essere accompagnata dall’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati.
Il rimborso viene calcolato al netto delle somme eventualmente già conguagliate dalle aziende per effetto della liquidazione del TFR ai lavoratori, sia a titolo definitivo sia di anticipazione.
Compensazioni contributive, controlli e adempimenti fiscali
Nel determinare l’importo rimborsabile, l’Istituto procede alla quantificazione della fruizione indebita delle misure compensative previste dall’articolo 10 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 296/2006. In tale sede vengono addebitati, con gli interessi legali e in luogo delle sanzioni civili ex legge n. 388/2000, i benefici relativi:
- all’esonero dal contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- alle riduzioni dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, introdotte dal decreto-legge n. 203/2005 a partire dal 2008.
L’Istituto trattiene inoltre eventuali ulteriori crediti vantati nei confronti del datore di lavoro. Prima di procedere al rimborso, ove previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 262/2006 convertito dalla legge n. 286/2006, effettua anche il controllo presso Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Restano salvi gli effetti dell’articolo 2112 c.c. e, per le misure compensative fiscali previste dall’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005, l’Istituto trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei datori di lavoro interessati, al fine di agevolare le attività di competenza dell’Amministrazione finanziaria.
Trasferimento del lavoratore e continuità del rapporto
La circolare disciplina infine il caso del lavoratore trasferito in continuità ex articolo 2112 c.c. a seguito di operazioni societarie o cessione di contratto. Se il dipendente passa da un’azienda con codice 7W a un’azienda già tenuta al Fondo e munita di codice 1R, la liquidazione del TFR, totale o parziale per anticipazioni, è effettuata dal nuovo datore di lavoro, che può conguagliare le quote accantonate presso il Fondo con le ordinarie modalità.
Se invece il lavoratore passa da un’azienda con 7W a un’azienda non tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR maturate presso il precedente rapporto restano erogate direttamente dal Fondo di Tesoreria.
Punti principali
Quadro normativo e soggetti obbligati
Il Fondo di Tesoreria è stato istituito dall’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 e regolato dal decreto interministeriale 30 gennaio 2007. L’obbligo di versamento riguarda i datori di lavoro privati con almeno 50 addetti, per le quote di TFR ex articolo 2120 c.c. non destinate alla previdenza complementare. Sono ricondotti al settore privato anche gli organismi pubblici privatizzati e gli enti pubblici economici, limitatamente ai dipendenti soggetti all’articolo 2120 c.c.
Criteri di calcolo della soglia dimensionale
Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il requisito dei 50 addetti si verifica sulla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006; per le aziende iniziate dopo tale data, sulla media annuale dell’anno solare di avvio attività. Nel computo rientrano tutte le tipologie di lavoro subordinato, i lavoratori in aspettativa sindacale, per cariche elettive o motivi familiari se non sostituiti, i soci di cooperative con rapporto subordinato, i distaccati all’estero e i part-time in proporzione all’orario; sono esclusi i lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore.
Categorie escluse dall’obbligo di versamento
Anche quando ricorrono i requisiti soggettivi e dimensionali, restano escluse alcune categorie di lavoratori individuate dalla circolare n. 70/2007. Tra queste, a titolo esemplificativo, i rapporti a tempo determinato inferiori a tre mesi, i lavoratori a domicilio, gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli assicurati all’ENPAIA, i lavoratori per cui i CCNL prevedono la corresponsione periodica del TFR o il versamento a enti terzi, e i lavoratori stagionali agroalimentari con termine legato a un evento.
Codice di autorizzazione 1R e controlli automatizzati
Per identificare i datori di lavoro tenuti al versamento è stato istituito il codice di autorizzazione 1R. Il requisito dimensionale viene comunicato dall’azienda con apposita dichiarazione ex DPR n. 445/2000; a seguito della comunicazione l’Istituto attribuisce il codice. Le verifiche sono state in passato condotte soprattutto tramite accertamenti ispettivi, ma l’evoluzione dei flussi UniEmens ha consentito controlli automatizzati che hanno evidenziato casi di aziende con o senza 1R che hanno comunque esposto quote TFR al Fondo senza apparente requisito dimensionale.
Gestione dei casi di versamento in assenza dei presupposti
Per i datori di lavoro che hanno versato al Fondo in assenza dei presupposti e senza aver ottenuto il codice 1R, la trasmissione di denunce con esposizione del TFR al Fondo è stata inibita dal mese di competenza giugno 2016. Per le aziende che operavano con 1R, l’Istituto sta svolgendo ulteriori accertamenti con il supporto delle strutture territoriali, delle aziende e degli intermediari; in caso di esito negativo, il codice 1R sarà revocato e dal mese di revoca l’azienda non potrà più operare con il Fondo di Tesoreria.
Validità dei versamenti effettuati da aziende regolari
Le aziende che, pur non essendo tenute al versamento, hanno effettuato i pagamenti in presenza di regolarità contributiva hanno agito in base a un legittimo convincimento, spesso rafforzato dal rilascio del codice 1R. Per tali casi la circolare stabilisce che i versamenti sono validi a tutti gli effetti di legge e non saranno rimborsati, anche per tutelare il diritto dei lavoratori al TFR tramite il Fondo. A tali matricole sarà attribuito il codice 7W, previa verifica della regolarità contributiva secondo i criteri del DURC online o a seguito di regolarizzazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Istituto.
Prestazioni per i lavoratori delle aziende con codice 7W
Per i dipendenti delle aziende contraddistinte dal codice 7W, il Fondo eroga direttamente il TFR e le anticipazioni relative alla quota maturata dal 1° gennaio 2007, o dalla data di inizio rapporto se successiva, fino alla data di attribuzione del codice. Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente la richiesta del dipendente all’Istituto, che decide entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda. La rivalutazione delle quote resta a carico del Fondo. Per le anticipazioni, il datore di lavoro deve imputare i pagamenti prima al TFR accantonato in azienda fino al 31 dicembre 2006, poi a quello accantonato dopo l’attribuzione del 7W e, solo per l’eventuale eccedenza, trasmettere la domanda all’Istituto.
Aziende irregolari e rimborso delle somme indebitamente versate
Se manca la regolarità contributiva, il datore di lavoro resta integralmente obbligato all’erogazione delle prestazioni TFR, anche per le quote versate al Fondo. Le aziende non regolari, che non abbiano sanato la posizione entro il termine indicato, possono chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate entro il termine di prescrizione ordinaria di cui all’articolo 2946 c.c., a decorrere dal versamento. La domanda di restituzione richiede l’invio contestuale dei flussi rettificativi; il rimborso è calcolato al netto delle somme già conguagliate per TFR liquidato ai lavoratori e degli eventuali altri crediti dell’Istituto.
Misure compensative e controlli accessori
Nel determinare l’importo rimborsabile, l’Istituto addebita preliminarmente l’eventuale fruizione indebita delle misure compensative previste dall’articolo 10 del d.lgs. n. 252/2005, con interessi legali in luogo delle sanzioni civili. Le misure considerate riguardano l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia e le riduzioni dei contributi alla Gestione prestazioni temporanee. Prima del rimborso, nei casi previsti, l’Istituto effettua anche il controllo presso Agenzia delle Entrate-Riscossione. Restano salvi gli effetti dell’articolo 2112 c.c.; per le misure fiscali compensative, l’Istituto trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei datori di lavoro interessati.
Trasferimento del lavoratore ex articolo 2112 c.c.
Nel caso di trasferimento del lavoratore per operazioni societarie o cessione di contratto, la disciplina varia in base alla posizione del nuovo datore di lavoro. Se il lavoratore passa da un’azienda con codice 7W a un’azienda già tenuta al Fondo e con codice 1R, la liquidazione del TFR o delle anticipazioni è effettuata dal nuovo datore, che potrà conguagliare le quote accantonate al Fondo. Se invece il lavoratore passa da un’azienda con 7W a un’azienda non tenuta al versamento, le quote maturate nel precedente rapporto restano erogate direttamente dal Fondo di Tesoreria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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