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Circolare

Circolare numero 40 del 02-03-2018

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti. Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta - per l’eventuale periodo residuo – in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. 1. Premessa 2. Natura dell’esonero contributivo 3. Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo 4. Rapporti di lavoro incentivati 5. Condizioni per il diritto all’esonero contributivo 6. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari 7. Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione 8. Assetto e misura dell’incentivo 9. Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore 10. Modalità di controllo dei requisiti legittimanti 11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero 12. Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag 13. Datori di lavoro UniEmens sezione . Compilazione della dichiarazione contributiva 14. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il nuovo esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per favorire l’occupazione giovanile stabile. Vengono definiti beneficiari, rapporti agevolati, requisiti anagrafici e occupazionali, casistiche particolari, cumulo con altri incentivi, misura e durata dell’agevolazione, nonché le modalità operative di esposizione in UniEmens, DMAG e ListaPosPA e le relative istruzioni contabili.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018

Esonero contributivo per le assunzioni giovanili a tempo indeterminato

La circolare illustra la disciplina dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per incentivare l’occupazione stabile dei giovani attraverso assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti. La misura si applica, con regole differenziate, alle nuove assunzioni, alle trasformazioni di rapporti a termine, al mantenimento in servizio degli apprendisti e alle assunzioni di giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.

Finalità e natura della misura

L’agevolazione è qualificata come misura strutturale, non occasionale, volta a promuovere forme di occupazione giovanile stabile. La circolare chiarisce che il beneficio si collega al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti disciplinato dal d.lgs. n. 23/2015, applicabile dal 7 marzo 2015, e che la previsione opera anche quando le parti abbiano regolato il rapporto con condizioni di miglior favore per il lavoratore.

Sotto il profilo comunitario, la misura è ritenuta generale e non selettiva: essendo rivolta potenzialmente a tutti i datori di lavoro privati, in ogni settore economico e su tutto il territorio nazionale, non è qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

Datori di lavoro beneficiari e soggetti esclusi

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro qualifica imprenditoriale, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La circolare ricomprende tra i beneficiari anche:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici secondo la normativa regionale;
  • enti trasformati in società di capitali a seguito di privatizzazione, anche con capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali, anche consortili, ai sensi del TUEL;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

Sono invece esclusi dalla fruizione dell’esonero le pubbliche amministrazioni e, in generale, gli enti elencati e ricondotti all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tra cui amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, università, enti sanitari pubblici, IPAB e ASP, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, ARAN, Agenzie del d.lgs. n. 300/1999, Banca d’Italia, Consob, autorità indipendenti e università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici.

Rapporti di lavoro agevolati

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni di rapporti a termine, anche in regime di part-time. Non rientrano nell’agevolazione:

  • i contratti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • il lavoro intermittente o a chiamata, pur se a tempo indeterminato;
  • il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • le prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017.

Sono invece ammessi:

  • i rapporti a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione verso l’utilizzatore è a termine.

La circolare precisa inoltre che, per il mantenimento in servizio dell’apprendista, l’agevolazione si applica dopo la scadenza dell’ulteriore periodo agevolato già previsto dall’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015.

Requisiti del lavoratore

Il lavoratore deve, alla data di assunzione o conversione:

  • non aver compiuto 30 anni, con innalzamento a 35 anni per le assunzioni effettuate nel 2018;
  • non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.

La circolare specifica che non sono ostativi:

  • i precedenti rapporti di apprendistato;
  • i precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
  • il precedente lavoro domestico a tempo indeterminato.

Sono invece ostativi i precedenti rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Non consente l’accesso al beneficio neppure la circostanza che il precedente rapporto a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, poiché il rapporto resta a tempo indeterminato sin dall’origine.

La circolare precisa inoltre che il requisito dell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato va valutato a prescindere dal fatto che il rapporto pregresso sia stato svolto in Italia o all’estero.

Ulteriori condizioni per il diritto all’esonero

Per la fruizione del beneficio devono essere rispettate anche le condizioni generali dell’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015 e quelle in materia di regolarità contributiva e normativa sul lavoro previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

Tra le condizioni specifiche indicate dalla circolare figurano:

  • assenza di violazione del diritto di precedenza alla riassunzione;
  • assenza, nei sei mesi precedenti, di sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo specifiche eccezioni;
  • assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • assenza, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

La circolare evidenzia tuttavia che, per questa specifica agevolazione, il divieto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015 non opera in via assoluta: l’esonero può spettare anche quando l’assunzione sia attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo, poiché la misura è finalizzata in modo specifico alla promozione dell’occupazione giovanile stabile. È richiamata, a titolo esemplificativo, la fattispecie dell’obbligo di assunzione del lavoratore a termine ex articolo 24 del d.lgs. n. 81/2015, nonché le ipotesi di trasferimento d’azienda, assunzioni obbligatorie di disabili e obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Quanto ai rapporti con datori di lavoro collegati, la circolare chiarisce che l’eventuale beneficio residuo segue il lavoratore anche in caso di nuova assunzione da parte di altro datore privato, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017.

Misura, durata e limiti economici

La misura ordinaria dell’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro un limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile.

La durata ordinaria è di 36 mesi dalla data di assunzione. La circolare precisa che:

  • il tetto mensile è pari a 250 euro;
  • per rapporti iniziati o cessati nel corso del mese, il tetto giornaliero è pari a 8,06 euro;
  • il periodo di godimento può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria per maternità.

Sono esclusi dall’esonero, oltre all’INAIL, anche il contributo al fondo TFR ex legge n. 296/2006, i contributi ai fondi di solidarietà ex d.lgs. n. 148/2015, e in generale le contribuzioni prive di natura previdenziale o con finalità solidaristica, come alcuni contributi di solidarietà e il contributo formazione 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. È invece soggetto a esonero il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% ex legge n. 297/1982, con conseguenze anche sull’abbattimento della quota TFR collegata.

Esonero al 100% per percorsi di scuola-lavoro e apprendistato

La circolare prevede una seconda fattispecie, con esonero integrale del 100% dei contributi previdenziali datoriali, sempre con esclusione INAIL e nel limite di 3.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio da parte di giovani che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro:

  • attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto;
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, per il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • periodi di apprendistato in alta formazione.

La circolare specifica i parametri minimi per la verifica del requisito del 30% in relazione a istituti tecnici, professionali, licei, percorsi IeFP, ITS e percorsi universitari. Per l’alternanza scuola-lavoro sono considerati validi anche moduli didattico-formativi svolti in aula o in azienda, periodi di apprendimento pratico, attività durante la sospensione delle lezioni e l’impresa formativa simulata. È inoltre precisato che, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca senza conseguimento di titolo di studio, l’assunzione deve avvenire entro sei mesi dal completamento del progetto di ricerca.

Mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato

Per il mantenimento in servizio del lavoratore al termine dell’apprendistato, successivo al 31 dicembre 2017, spetta l’esonero del 50% per 12 mesi, sempre entro il massimale di 3.000 euro annui. Il beneficio decorre dal mese successivo alla fine dell’ulteriore periodo agevolato già previsto dall’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015.

La circolare chiarisce che, in questa ipotesi, non si applicano i vincoli relativi ai licenziamenti nei sei mesi precedenti o successivi, previsti per le altre fattispecie agevolate.

Compatibilità con altri incentivi

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Di conseguenza, non è cumulabile, tra l’altro, con l’incentivo per l’assunzione di over 50 e donne svantaggiate di cui alla legge n. 92/2012.

La circolare ammette invece il cumulo con gli incentivi di natura economica, come:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili ex legge n. 68/1999;
  • l’incentivo per l’assunzione di beneficiari NASpI ex legge n. 92/2012.

È inoltre chiarita la cumulabilità con gli incentivi ANPAL “Occupazione Mezzogiorno” e “Occupazione NEET”, entro i rispettivi limiti e per la parte residua, fino al 100% della contribuzione datoriale e nel limite annuo di 8.060 euro per lavoratore, riparametrato su base mensile. La circolare afferma che tale cumulabilità non è impedita dal comma 114 della legge n. 205/2017, in quanto riferito agli esoneri preesistenti.

Non è invece ammesso il cumulo con la riduzione contributiva per i datori di lavoro agricoli operanti in zone montane o svantaggiate né con le riduzioni del settore edilizio. Viene anche esclusa l’applicazione dell’esonero ai lavoratori occupati in Paesi extra UE non convenzionati, in ragione della disciplina speciale della legge n. 398/1987.

Verifica dei requisiti e strumenti di supporto

Per facilitare l’accertamento del requisito relativo all’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, l’INPS ha predisposto una utility consultabile sul proprio sito, tramite la quale datori di lavoro, intermediari e lavoratori possono verificare la presenza di rapporti a tempo indeterminato registrati nelle basi dati dell’Istituto e delle comunicazioni obbligatorie.

La circolare precisa che il riscontro fornito non ha valore certificativo e che permane l’onere del datore di lavoro di acquisire la dichiarazione del lavoratore. Per i percorsi di alternanza scuola-lavoro, i controlli potranno avvalersi anche delle informazioni del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e la prova dell’attività potrà essere fornita tramite convenzione, progetto formativo, foglio presenze e dichiarazione dell’istituzione scolastica o formativa.

Modalità di esposizione nei flussi contributivi

La circolare fornisce istruzioni operative distinte per i diversi flussi:

  • per i datori di lavoro con UniEmens, gli esoneri vanno esposti dal flusso di competenza marzo 2018, con codici specifici per ciascuna fattispecie e con possibilità di recuperare i mesi di gennaio e febbraio 2018 nei flussi di marzo, aprile e maggio 2018;
  • per i datori di lavoro agricoli, l’esposizione avviene nel DMAG con specifici codici di agevolazione;
  • per la Gestione Pubblica, l’esposizione avviene nella sezione ListaPosPA di UniEmens, con indicazione dell’anno, del mese di riferimento e del codice identificativo della fattispecie.

Per i datori che abbiano sospeso o cessato l’attività è prevista la procedura di regolarizzazione contributiva.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, l’INPS istituisce tre conti specifici nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:

  • GAW37241 per l’esonero del 50% sui giovani assunti a tempo indeterminato;
  • GAW37242 per l’esonero del 100% relativo alle assunzioni collegate ad alternanza scuola-lavoro;
  • GAW37243 per l’esonero del 50% per il mantenimento in servizio degli apprendisti.

Le somme conguagliate nei flussi contributivi sono imputate a tali conti secondo i codici UniEmens e DMAG richiamati dalla circolare. I rapporti finanziari con lo Stato restano curati direttamente dalla Direzione generale per il rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione

L’esonero è previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 1° gennaio 2018 da parte di datori di lavoro privati. La misura riguarda operai, impiegati e quadri, esclude apprendistato e lavoro domestico, e si applica anche a trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Per il 2018 il limite di età è elevato a 35 anni non compiuti.

Misura, durata e casi speciali

L’agevolazione ordinaria è pari al 50% dei contributi previdenziali datorali, esclusi INAIL, entro 3.000 euro annui riparametrati su base mensile, per 36 mesi. È previsto l’esonero al 100% per 36 mesi, entro lo stesso massimale, per assunzioni entro sei mesi dal titolo di studio o da percorsi di alternanza/apprendistato specificamente indicati. Per il mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato l’esonero spetta al 50% per 12 mesi, sempre entro 3.000 euro annui.

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono fruire del beneficio tutti i datori di lavoro privati, inclusi imprenditori, enti pubblici economici, organismi privatizzati, aziende speciali, consorzi, enti morali ed ecclesiastici, studi professionali e associazioni. Sono esclusi le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, Regioni, enti locali, università, aziende e amministrazioni sanitarie pubbliche, IPAB e ASP, Banca d’Italia, Consob, autorità indipendenti e università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici.

Requisiti del lavoratore e condizioni ostative

Il lavoratore, al momento dell’assunzione o della prosecuzione, non deve aver compiuto i 30 anni, salvo il regime transitorio del 2018, e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato, con alcune eccezioni espressamente disciplinate per apprendistato, intermittente e lavoro domestico. Restano invece ostativi i precedenti rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e i rapporti riqualificati in sede ispettiva come subordinati a tempo indeterminato. Il diritto all’esonero è inoltre condizionato all’assenza di licenziamenti per GMO o collettivi nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva e al divieto di licenziamento nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata.

Compatibilità, cumulo e limiti

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote vigenti, ma è cumulabile con incentivi di natura economica, come quelli per disabili e NASpI, e con gli incentivi ANPAL "Occupazione Mezzogiorno" e "Occupazione NEET" per la parte residua, entro i rispettivi massimali. Non è cumulabile con specifiche riduzioni contributive del settore agricolo e dell’edilizia né, per i lavoratori occupati in Paesi extra UE non convenzionati, trova applicazione la disciplina speciale richiamata. Sono richiamate anche le regole generali su regolarità contributiva, osservanza delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi.

Adempimenti operativi e controlli

La circolare indica le modalità di esposizione del beneficio in UniEmens, DMAG e ListaPosPA, con specifici codici e finestre temporali per i recuperi dei mesi di gennaio e febbraio 2018. Per agevolare le verifiche, l’INPS mette a disposizione un’utility per verificare l’esistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, senza valore certificativo, e richiede comunque la dichiarazione del lavoratore. I controlli sui requisiti sono affidati a INPS e INL, con supporto delle banche dati ministeriali per i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

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