Sentenza n. 686/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento 1) della determinazione dirigenziale n. 2989 del 30 dicembre 2022, relativa al riesame dell’autorizzazione integrata ambientale della società ricorrente; 2) della presupposta relazione tecnica istruttoria del 22 dicembre 2022; 3) del presupposto piano di monitoraggio e controllo redatto dall’ARPAL; 4) della determinazione dirigenziale n. 248 dell’8 febbraio 2023, recante rettifica e sostituzione della predetta relazione istruttoria; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la dichiarazione depositata dalla ricorrente il 16 marzo 2026 attestava il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti relativi al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: determinazione dirigenziale relativa al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con i relativi atti istruttori e piano di monitoraggio e controllo
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2989 del 30 dicembre 2022, relativa al riesame della propria autorizzazione integrata ambientale, nonché la relazione tecnica istruttoria, il piano di monitoraggio e controllo predisposto dall'ARPAL, la successiva determinazione dirigenziale di rettifica e sostituzione della relazione istruttoria e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'interesse alla decisione, come conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in camera di consiglio nell'udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara e manifesta in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso e degli atti impugnati.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando ricorrano giusti motivi.
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