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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il pagamento della TARI relativa agli anni 2008 e 2009 e, in particolare, la tempestività del ricorso tributario proposto dalla contribuente. AMA sosteneva che la Finesso non avesse dimostrato la data di ricezione dell'avviso di liquidazione e, quindi, la tempestività dell'impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In subordine, AMA contestava anche l'esenzione dal tributo riconosciuta dalla CTR per le aree destinate allo stoccaggio delle merci, sostenendo che tali aree potessero comunque produrre rifiuti e che la contribuente non avesse fornito una prova sufficiente dell'esonero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale di AMA e ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo, relativi al merito dell'esenzione dalla TARI. La Corte ha stabilito che grava sul contribuente l'onere di provare la tempestività del ricorso, mediante la produzione dell'atto impugnato e della documentazione attestante la data della sua notificazione o ricezione. Poiché la Finesso non aveva fornito tale prova e non aveva dimostrato un'impossibilità assoluta di farlo, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio nel merito. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la Finesso è stata condannata a pagare ad AMA 5.000 euro, oltre rimborso forfettario e accessori, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    Il ricorso al giudice tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di sessanta giorni è decadenziale e il rispetto dello stesso costituisce una condizione dell'azione. Il contribuente deve provare la data di notificazione o ricezione dell'atto, così da consentire al giudice di verificare d'ufficio la tempestività del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Se il contribuente non allega e dimostra tempestivamente la data di ricezione dell'atto impugnato, il giudice deve dichiarare inammissibile il ricorso per tardività. L'onere può ricadere sull'amministrazione solo quando la notificazione sia nulla e occorra provare il momento dell'effettiva conoscenza dell'atto.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    La norma, invocata in relazione all'esenzione o esclusione dal tributo per determinate aree, non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione, poiché la tardività del ricorso ha reso assorbite le relative questioni.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Le censure sulla valutazione delle prove e dei documenti relativi alla produzione di rifiuti e all'esenzione tributaria sono rimaste assorbite a causa della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La contribuente aveva dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari, ma tale questione non è stata esaminata per la definitiva inammissibilità del ricorso per tardività.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte che ha proposto il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contribuente deve normalmente dimostrare la tempestività del ricorso, producendo l'atto impugnato e la prova della data di notificazione o ricezione.
  • La mancata prova della data di ricezione può determinare l'inammissibilità del ricorso anche se le contestazioni sul merito dell'imposta appaiono potenzialmente fondate.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio la tardività del ricorso; perciò la documentazione sulla notificazione deve essere allegata e prodotta tempestivamente già nel giudizio di primo grado.
  • La semplice difficoltà di ricostruire la data di ricezione non comporta automaticamente un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare un'impossibilità assoluta di procurarsi la documentazione.
  • Se la notificazione dell'atto è nulla, l'amministrazione può essere tenuta a provare il momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto; questa eccezione non opera quando la notificazione è valida ma manca la prova della ricezione.
  • Le questioni sostanziali, come l'esenzione dalla TARI per locali destinati allo stoccaggio, vengono esaminate solo dopo il superamento dei requisiti processuali di ammissibilità e tempestività.

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