Sentenza del 22/05/2017 n. 1713 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva l'esclusione dalla TARSU delle superfici dei magazzini utilizzate per la produzione e lo smaltimento di scarti di imballaggi terziari, sostenendo che tali rifiuti dovevano essere gestiti direttamente dal produttore e non potevano essere conferiti al servizio pubblico comunale. Il Comune negava la detassazione ritenendo che i magazzini fossero ordinari locali non strutturati specificamente per produrre soltanto rifiuti speciali e che la società non avesse rispettato le modalità e il termine del 28 febbraio per presentare la documentazione prevista dal regolamento comunale. La società contestava inoltre la validità della cartella per mancanza di un previo avviso di accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado favorevole alla società, dichiarando legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella TARSU relativa all'anno 2011. Ha ritenuto valida, ma non sufficiente a ottenere automaticamente l'esenzione, la richiesta presentata dalla società, poiché il Comune aveva comunque risposto indicando la procedura regolamentare per ottenere, a consuntivo, una riduzione fino all'80% mediante produzione della documentazione sui costi di smaltimento entro il 28 febbraio. La mancata presentazione della documentazione e la mancata impugnazione del diniego hanno reso definitivo il provvedimento comunale, sicché non era necessario un ulteriore avviso di accertamento prima della cartella. L'esclusione TARSU è stata riconosciuta solo per superfici specificamente strutturate e destinate alla produzione abituale ed esclusiva di rifiuti speciali; non per ordinari magazzini con produzione promiscua di rifiuti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
L'esclusione dalla TARSU riguarda soltanto la superficie che, per caratteristiche strutturali e destinazione, è abitualmente utilizzata per produrre esclusivamente rifiuti speciali. Se nella stessa area si producono anche rifiuti ordinari o assimilati, l'esenzione automatica non opera e può applicarsi soltanto una riduzione proporzionale o regolamentare.
Art. 70, D.Lgs. n. 507/1993
Le variazioni rilevanti ai fini della tassa devono essere dichiarate secondo le modalità previste e nel termine stabilito. Nel caso concreto, la richiesta della società è stata considerata valida perché aveva consentito al Comune di conoscerne e valutarne il contenuto, anche se non era stata presentata sul modulo comunale.
Art. 20-bis del Regolamento TARSU del Comune di B.
Per gli imballaggi terziari non conferibili al servizio ordinario, il regolamento prevede una riduzione o un rimborso, fino all'80%, subordinato alla dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti per lo smaltimento e alla presentazione della documentazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Cassazione, sentenza n. 5377 del 4 aprile 2012
I rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani. Ciò non comporta, però, che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla TARSU.
La non assimilabilità degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani non determina automaticamente l'esenzione dalla TARSU. Occorre verificare concretamente la superficie e distinguere le aree destinate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali da quelle in cui la produzione è promiscua.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali o di imballaggi terziari non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla TARSU: è necessario dimostrare che la specifica superficie sia strutturalmente e funzionalmente destinata alla loro produzione esclusiva e abituale.
- In magazzini ordinari, dove possono formarsi sia rifiuti speciali sia rifiuti ordinari, l'esenzione totale è normalmente esclusa; può invece spettare una riduzione o un rimborso secondo la disciplina comunale.
- Il contribuente deve rispettare rigorosamente termini, moduli e obblighi documentali previsti dal regolamento comunale, in particolare la presentazione entro il 28 febbraio della prova dei costi di smaltimento sostenuti.
- La mancata impugnazione del diniego comunale può renderlo definitivo e consentire all'ente di procedere direttamente alla riscossione, senza necessità di un ulteriore avviso di accertamento, quando la cartella costituisce conseguenza della dichiarazione o della variazione già esaminata.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione è opportuno documentare con precisione la planimetria delle aree, la loro destinazione, la tipologia e quantità dei rifiuti prodotti, le modalità di smaltimento e i relativi costi.
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