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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09402/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso più avvisi di accertamento per recuperare a tassazione, ai fini IRPEF, utili di partecipazione non dichiarati riferiti all'anno d'imposta 2007, ritenendo che una società a responsabilità limitata fosse in realtà gestita di fatto da soggetti diversi dall'amministratore formale. Il ricorrente aveva impugnato l'avviso sostenendo di non essere mai stato né amministratore di fatto né socio di fatto della società, contestando quindi sia la sua qualifica sostanziale sia la legittimità dell'imputazione a suo carico degli utili extracontabili. La CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che la società era una struttura artificiosa e che gli utili andavano attribuiti ai veri gestori, identificati come amministratori di fatto e soci occulti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2639 c.c., perché la qualità di amministratore di fatto sarebbe stata affermata in modo meramente assertivo sulla base delle dichiarazioni rese a terzi; 2) violazione degli artt. 5 e 47 del TUIR e dell'art. 2247 c.c., sostenendo che il socio di fatto non sarebbe configurabile in una società di capitali e che in ogni caso mancavano i presupposti dell'asserito rapporto sociale occulto; 3) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, perché non sarebbe stata provata la percezione dei redditi per interposta persona; 4) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere la CTR valorizzato presunzioni e dichiarazioni di terzi senza il necessario carattere di gravità, precisione e concordanza e con una pretesa 'doppia presunzione'.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati a soggetti interposti quando, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che egli ne sia l'effettivo possessore; in caso di reddito d'impresa, la gestione uti dominus della società e delle sue risorse finanziarie può essere idonea a dimostrare tale effettiva titolarità. Ha poi dichiarato inammissibili e comunque infondati il primo e il quarto motivo, osservando che il ricorrente mirava in realtà a rivalutare il fatto e le prove, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che, nella prova presuntiva, non è necessario un nesso di assoluta necessità ma basta una connessione ragionevolmente probabile secondo regole di अनुभवienza, e che nell'ordinamento non esiste un divieto di 'doppia presunzione'. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la figura del socio occulto era stata usata in chiave descrittiva per individuare le persone fisiche che, dietro lo schermo societario, agivano come veri imprenditori, mentre la base normativa dell'imputazione restava l'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2639 c.c.

    La qualità di amministratore di fatto non è decisiva da sola se il giudice di merito accerta, con motivazione coerente, una gestione sostanziale dell'impresa rilevante ai fini fiscali; in cassazione non è consentito riesaminare il fatto sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'imputazione di utili da partecipazione, ma la Corte lo considera non decisivo rispetto alla fattispecie di interposizione accertata.

  • art. 47 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne fondi la decisione; la controversia è ricondotta all'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato per escludere la configurabilità del socio di fatto in una società di capitali; la Corte replica che il riferimento al socio occulto era solo descrittivo della gestione sostanziale.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    "sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    Consente l'imputazione al contribuente dei redditi formalmente intestati a un soggetto interposto quando risulti, anche per presunzioni, che il contribuente ne sia l'effettivo possessore; in caso di impresa, è rilevante la gestione uti dominus della società e delle sue risorse.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento purché siano gravi, precise e concordanti; non esiste un divieto generale di 'doppia presunzione'.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 si applica quando sia dimostrato, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente è l'effettivo possessore del reddito formalmente intestato a un soggetto interposto.
  • Nel reddito d'impresa, la gestione uti dominus della società, delle sue risorse e dei suoi rapporti economici può costituire elemento indiziario idoneo a fondare l'imputazione del reddito al soggetto che di fatto controlla l'ente.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La prova per presunzioni non richiede un nesso di necessità assoluta tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una inferenza ragionevole secondo criteri di normalità e regole di esperienza, purché il quadro indiziario sia complessivamente grave, preciso e concordante.
  • Nel sistema processuale civile non esiste un divieto generale di doppia presunzione: un fatto accertato presuntivamente può costituire a sua volta il fatto noto di un'ulteriore inferenza presuntiva.
  • L'uso della nozione di socio occulto o vero imprenditore può avere funzione descrittiva della vicenda economica, ma la base giuridica dell'imputazione fiscale resta la disciplina dell'interposizione del reddito prevista dall'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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