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Sentenza

Sentenza n. 2603/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che imponeva l'erogazione di 500 euro mediante buoni elettronici della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 3341/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2024/2025, con condanna del Ministero all'erogazione della somma mediante buoni elettronici. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, comprovato dall'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l'adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera obbligatoriamente, senza compenso aggiuntivo, e deve depositare gli atti esclusivamente mediante il PAT secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento dell'amministrazione debitrice.
  • In presenza dell'inadempimento di una pubblica amministrazione a una condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva fase sostitutiva.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e rispettando le modalità tecniche previste.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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