Sentenza del 09/01/2015 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Milano
ISCRIZIONE DI IPOTECA - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Cartella di pagamento - Decorso dell'anno dalla notifica - Iscrizione ipotecaria - Omessa notifica di intimazione di pagamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione ipotecaria anche senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, poiché l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce un atto preordinato all'espropriazione forzata. Di conseguenza, il decorso dell'anno dalla notifica della cartella non impone, per la sola iscrizione dell'ipoteca, la notifica di una nuova intimazione ad adempiere.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione di ipoteca effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostenendo che, essendo decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione avrebbe dovuto notificare previamente un'intimazione ad adempiere. La questione riguardava quindi la necessità di tale intimazione prima dell'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma consente l'iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione coattiva senza che sia necessariamente preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere, perché l'ipoteca non è considerata un mezzo direttamente preordinato all'espropriazione forzata.
Disciplina dell'intimazione di pagamento nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione successiva al decorso dell'anno dalla notifica della cartella è necessaria per procedere agli atti dell'espropriazione forzata, ma non costituisce un presupposto indispensabile per la mera iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria e l'espropriazione forzata sono fasi distinte della riscossione: la prima può essere adottata anche senza la preventiva intimazione prevista per l'avvio dell'esecuzione.
- Il semplice decorso di un anno dalla notifica della cartella non rende automaticamente illegittima l'iscrizione ipotecaria per mancata notifica di una nuova intimazione.
- Per contestare efficacemente un'iscrizione ipotecaria occorre verificare altri eventuali requisiti, come la valida notifica della cartella, l'esistenza e l'esigibilità del debito, il rispetto delle soglie previste dalla legge e la regolarità della comunicazione preventiva quando richiesta.
- La necessità dell'intimazione deve essere valutata in relazione all'atto concretamente compiuto: essa rileva per l'espropriazione forzata, non necessariamente per l'adozione di misure cautelari come l'ipoteca.
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