Sentenza del 09/01/2015 n. 4 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Irap - Professionisti - Medico convenzionato con il S.S.N. - Collaboratore non occasionale - Autonoma organizzazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto sulle domande di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 e 2010, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per l'assenza di autonoma organizzazione. Ha dedotto l'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo necessario e il carattere prevalente dell'attività svolta in convenzione con il SSN. L'Agenzia ha sostenuto, invece, che sussistesse un'organizzazione autonoma, considerato il valore dei beni strumentali e l'impiego continuativo, seppure a tempo parziale, di un lavoratore dipendente.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello incidentale dell'Agenzia relativo all'inammissibilità delle annualità 2003 e 2004, ritenendo che la domanda di rimborso evidenziasse comunque l'inesistenza del debito tributario e potesse quindi essere contestata anche per il motivo dell'assenza di autonoma organizzazione. Nel merito, ha respinto l'appello principale del medico, ritenendo integrato il presupposto dell'IRAP. Sebbene lo studio e le attrezzature del medico convenzionato possano rientrare nel minimo indispensabile, l'impiego continuativo di un dipendente con mansioni di segreteria, gestione degli appuntamenti, distribuzione delle ricette e assistenza agli utenti ha potenziato la capacità produttiva del professionista. Entrambi gli appelli sono stati quindi rigettati e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP è dovuta quando l'attività professionale è esercitata mediante un'organizzazione autonoma che accresce la capacità produttiva del contribuente. Il professionista può sottrarsi all'imposta solo dimostrando concretamente l'assenza di tale organizzazione.
Art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua tra i soggetti passivi dell'IRAP gli esercenti arti e professioni, purché ricorra il presupposto dell'attività autonomamente organizzata.
Art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per identificare gli esercenti arti e professioni soggetti all'IRAP quando esercitano l'attività con autonoma organizzazione.
Art. 22 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270
Per i medici di medicina generale convenzionati, la disponibilità di uno studio con determinate caratteristiche e attrezzature può costituire il minimo indispensabile imposto dalla convenzione e, da sola, non dimostra necessariamente l'autonoma organizzazione.
Cassazione civile, sentenza n. 3372 dell'8 febbraio 2007
L'IRAP non è dovuta quando i mezzi personali e materiali sono un mero ausilio all'attività personale del professionista; è invece dovuta quando la struttura potenzia e accresce la capacità produttiva.
Cassazione civile, sentenza n. 3675 dell'8 febbraio 2007
Il fatto che l'apporto personale del professionista sia insostituibile non esclude, di per sé, la sussistenza di un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Cassazione civile, ordinanza n. 10240 del 28 aprile 2010
Per il medico convenzionato, studio e attrezzature obbligatoriamente richiesti dalla convenzione possono rientrare nel minimo indispensabile, soprattutto in assenza di personale dipendente.
Cassazione civile, sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011
Anche un'organizzazione di modesta entità può integrare il presupposto dell'IRAP se produce un incremento della capacità lavorativa o produttiva.
Cassazione civile, sentenze n. 7609 del 2 aprile 2014 e n. 10754 del 16 maggio 2014
L'impiego non occasionale di lavoro altrui, anche per un tempo limitato e con un compenso contenuto, costituisce un indice significativo di autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'IRAP non dipende dalla sola iscrizione professionale o dall'esercizio abituale dell'attività, ma dalla presenza concreta di una struttura autonoma che accresca la capacità produttiva.
- Nel caso dei medici convenzionati con il SSN, i locali e le attrezzature richiesti obbligatoriamente dalla convenzione possono essere considerati il minimo indispensabile e, isolatamente, non bastano a dimostrare l'autonoma organizzazione.
- L'impiego continuativo di un dipendente, anche part-time, con mansioni di segreteria, gestione degli appuntamenti o assistenza agli utenti, è normalmente un forte indice di autonoma organizzazione e può rendere dovuta l'IRAP.
- La modesta entità dell'organizzazione, il basso compenso del dipendente o l'orario ridotto non escludono automaticamente l'IRAP: rileva soprattutto il carattere non occasionale dell'apporto lavorativo e il suo effetto di potenziamento dell'attività.
- La valutazione deve essere concreta e riferita all'insieme degli elementi disponibili, tra cui personale impiegato, beni strumentali, costi sostenuti, modalità di svolgimento dell'attività e obblighi derivanti dalla convenzione professionale.
- In una domanda di rimborso è generalmente opportuno indicare con chiarezza tutti i motivi per cui si ritiene non dovuta l'imposta, anche se la sentenza ha ritenuto ammissibile contestare il silenzio-rifiuto per motivi ulteriori rispetto a quelli originariamente esplicitati.
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