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Sentenza

Sentenza del 09/01/2015 n. 3 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Reddito d'impresa I) Deducibilità dei costi - Principio di inerenza - Connessione indiretta del costo alla produzione dei ricavi - Sufficiente II) Costi documentati da scrittura privata non registrata - Accordo simulato - Onere della prova dell'Ufficio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità di costi sostenuti per la ristrutturazione di un immobile non ancora nella disponibilità della società al momento delle spese, ma destinato a essere utilizzato per attività comprese nell'oggetto sociale. L'Ufficio contestava inoltre la validità o genuinità della documentazione costituita da una scrittura privata non registrata, ritenendo possibile la natura simulata dell'accordo. La decisione ha applicato il principio di inerenza in senso sostanziale, ritenendo sufficiente anche una connessione indiretta tra il costo e la produzione dei ricavi, e ha posto sull'Ufficio l'onere di provare la simulazione.

La decisione

È stata riconosciuta la deducibilità delle spese di ristrutturazione, poiché l'immobile era destinato a essere impiegato nello svolgimento dell'attività sociale e quindi il costo presentava un collegamento, anche indiretto, con la produzione dei ricavi. Quanto alla scrittura privata non registrata, l'accordo non poteva essere disconosciuto dall'Ufficio per la sola mancata registrazione: spettava all'Amministrazione dimostrarne la natura simulata. La contestazione dell'Ufficio è stata pertanto respinta nei punti oggetto della decisione.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il principio di inerenza consente la deduzione dei costi collegati all'attività d'impresa anche indirettamente, purché il collegamento con la produzione dei ricavi sia concreto e coerente con l'oggetto sociale. Non è necessario che il ricavo sia prodotto immediatamente o che il bene sia già nella disponibilità dell'impresa al momento del sostenimento della spesa.

  • Art. 2704 del codice civile

    La mancata registrazione della scrittura privata incide principalmente sulla data certa nei confronti dei terzi, ma non determina di per sé l'inesistenza o la simulazione dell'accordo tra le parti. Se l'Ufficio sostiene che il documento dissimuli un'operazione diversa o sia fittizio, deve fornire la relativa prova.

Massime di principio

  • Un costo può essere deducibile anche senza un collegamento diretto e immediato con un ricavo, se risulta funzionale, anche indirettamente, all'attività prevista dall'oggetto sociale.
  • Le spese sostenute prima che un bene entri effettivamente nella disponibilità dell'impresa possono essere inerenti quando il bene è destinato all'attività aziendale e l'investimento è economicamente giustificato.
  • La mancata registrazione di una scrittura privata non basta, da sola, a escludere la deducibilità del costo o a dimostrare che l'accordo sia simulato.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la genuinità di un contratto o di una scrittura privata, deve fornire elementi concreti a sostegno della simulazione; non è sufficiente una contestazione generica.
  • Il contribuente deve comunque conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettività, l'importo, la riferibilità all'impresa e la coerenza economica del costo.

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