Sentenza del 09/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - PRESUPPOSTI D'IMPOSTA - Soggetto passivo d'imposta - Presupposto della soggettività - Possesso di immobili - Signoria sul bene - Immobili costruiti in forza di convenzione urbanistica - Costruzione di parcheggi con obbligo di devoluzione gratuita al Comune - Intestazione formale dei parcheggi in attesa della cessione gratuita al Comune - Mancanza di signoria sui parcheggi - Mancanza del presupposto della soggettività d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa ICI è stata ritenuta illegittima e infondata. La mera intestazione catastale formale non è stata considerata sufficiente a individuare il soggetto passivo, poiché il privato non aveva una concreta possibilità di godere e disporre dei parcheggi. L’obbligo convenzionale di trasferimento gratuito al Comune escludeva, in capo al privato, il possesso sostanziale richiesto per l’imposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dell’ICI sui parcheggi realizzati in forza di una convenzione urbanistica, sostenendo di non esserne sostanzialmente possessore. La convenzione imponeva infatti la costruzione dei parcheggi e la loro successiva cessione gratuita al Comune. Sebbene i beni risultassero ancora formalmente intestati al privato nelle more della cessione, quest’ultimo non poteva utilizzarli liberamente, disporne o venderli. Mancava quindi la signoria di fatto sul bene e, conseguentemente, il presupposto soggettivo dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 3 del d.lgs. 504/1992
Soggetti passivi dell’imposta sono i titolari di un diritto reale sul bene, i concessionari di beni demaniali e gli utilizzatori di beni concessi in leasing.
La norma è stata interpretata considerando non solo la titolarità formale, ma il possesso effettivo del bene come signoria di fatto e concreta possibilità di utilizzarlo e disporne.
Massime di principio
- Ai fini dell’ICI, la soggettività passiva non dipende necessariamente dalla sola intestazione catastale, ma dalla concreta disponibilità e possibilità di godimento del bene.
- Quando una convenzione urbanistica impone al privato di realizzare immobili destinati alla cessione gratuita al Comune, il privato può non essere soggetto all’imposta se non conserva una reale signoria sui beni.
- L’obbligo di trasferimento gratuito, accompagnato dall’impossibilità di vendere, utilizzare o disporre liberamente dell’immobile, può escludere il presupposto del possesso imponibile.
- La valutazione deve concentrarsi sulla situazione sostanziale e sulle facoltà effettivamente esercitabili, non soltanto sui dati formali risultanti dai registri catastali.
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