Sentenza del 09/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Imperia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Accertamento contribuente - Beni appartenenti coniuge - Attribuzione reddito sintetico contribuente - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente utilizzando beni-indice non intestati a quest'ultimo: in particolare, un contratto di locazione intestato al coniuge e due autoveicoli di proprietà del coniuge. Il contribuente ha contestato l'attribuzione a sé di tali elementi, sostenendo che non potevano fondare un accertamento sintetico personale solo perché appartenenti al medesimo nucleo familiare.
La decisione
La contestazione è stata accolta. I beni e gli elementi di spesa intestati al coniuge o comunque riferibili ad altre persone non possono essere automaticamente imputati al contribuente ai fini della determinazione sintetica del suo reddito. L'appartenenza allo stesso nucleo familiare, da sola, non consente di attribuire al contribuente la disponibilità economica o la titolarità dei beni-indice intestati al coniuge. Di conseguenza, l'accertamento fondato su tali elementi è stato ritenuto illegittimo.
Norme richiamate
Articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La determinazione sintetica del reddito deve basarsi su elementi e circostanze riferibili al contribuente accertato. Non è legittimo imputargli automaticamente beni, spese o rapporti giuridici intestati al coniuge o ad altri componenti della famiglia, in assenza di una prova concreta della sua effettiva disponibilità.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, l'Amministrazione deve dimostrare il collegamento concreto tra il bene-indice o la spesa e il contribuente sottoposto a controllo.
- La mera convivenza o appartenenza allo stesso nucleo familiare non consente di attribuire automaticamente a un contribuente i beni intestati al coniuge o ad altri familiari.
- Gli elementi intestati a terzi possono rilevare soltanto se l'Amministrazione dimostra che il contribuente ne aveva effettivamente la disponibilità economica o che le relative spese erano sostenute da lui.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando la diversa intestazione dei beni, l'assenza di disponibilità personale e la mancanza di prova del sostenimento delle spese.
- La titolarità formale non è sempre decisiva, ma l'Amministrazione non può sostituire la prova della disponibilità effettiva con la sola appartenenza al medesimo nucleo familiare.
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