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Legge

L.R. Basilicata 36/2017

“NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA LUCANA”

Normativa regionaleL.R. Basilicata 36/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata promuove il rilancio agricolo tramite ricomposizione fondiaria, recupero di terreni abbandonati/incolti e sostegno ai giovani e alle imprese agro-forestali. Istituisce la Banca regionale della terra lucana, con censimento e pubblicazione dei terreni disponibili e assegnazioni tramite procedure pubbliche. Prevede attuazione entro 180 giorni per il censimento delle aree demaniali e relazione della Giunta entro due anni.

Rilancio dell’agricoltura e istituzione della Banca regionale della terra lucana

Rilancio dell’agricoltura e Banca regionale della terra lucana

La legge della Regione Basilicata definisce strumenti per il recupero produttivo delle superfici agricole, la ricomposizione fondiaria e l’assegnazione di terreni abbandonati, incolti o sottoutilizzati. Introduce la Banca regionale della terra lucana, quale strumento informativo e operativo per mettere in relazione terreni disponibili e soggetti interessati alla coltivazione.

Finalità e principi generali

La disciplina mira a favorire:

  • l’aumento della superficie media aziendale attraverso l’accorpamento delle superfici agricole in unità colturali più estese;
  • l’occupazione nel comparto agricolo e forestale, con particolare attenzione ai giovani agricoltori;
  • il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati, anche se in precedenza destinati ad altri usi, mediante assegnazione di terreni demaniali regionali;
  • la semplificazione del quadro normativo per eliminare ostacoli al recupero delle terre agricole;
  • la salvaguardia del territorio, del suolo e degli equilibri idrogeologici tramite le attività agricole.

La Regione considera la ricomposizione e il riordino fondiario condizioni indispensabili per tali obiettivi e riconosce il ruolo delle imprese agro-forestali nella tutela del territorio e del paesaggio. Per quanto non espressamente disciplinato, rinvia alla normativa nazionale richiamata; per i terreni abbandonati o incolti nei territori comunali si applica inoltre l’art. 3 del D.L. 91/2017, convertito dalla L. 123/2017.

Compiti della Regione e priorità di intervento

La Regione promuove interventi di mobilità fondiaria, anche sostenendo la costituzione di consorzi agro-forestali tra proprietari e conduttori o tra soli proprietari. Promuove inoltre la messa a coltura dei terreni agricoli incolti e di quelli già destinati ad altre funzioni.

Nell’attuazione degli interventi è riconosciuta priorità:

  • alle imprese costituite da giovani che ampliano dimensioni aziendali o superficie media tramite accorpamento di superfici agricole;
  • alle imprese giovanili di primo insediamento in qualità di capo azienda;
  • alle aziende che coniugano pratiche agricole tradizionali e filiere agro-forestali innovative;
  • alle imprese biologiche;
  • alle imprese che praticano agricoltura sociale.

Soggetti destinatari delle assegnazioni

I beni inseriti nella Banca regionale della terra lucana possono essere affidati a:

  • imprenditori agricoli, individuali o associati, ai sensi dell’art. 2135 c.c., con priorità per imprese giovanili e di primo insediamento;
  • imprese costituite ai sensi del D.Lgs. 155/2006, operanti in settori di utilità sociale, che svolgono attività agricolo-zootecnica e prevedono nello statuto l’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
  • imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura che integrano servizi connessi alle politiche sociali, purché condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica.

Banca regionale della terra lucana: struttura e contenuti

Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Banca regionale della terra lucana per recuperare a uso produttivo le superfici agricole abbandonate, incolte o sottoutilizzate.

La Banca è organizzata come sistema informatico accessibile al pubblico e aggiornato periodicamente. Vi confluiscono gli elementi identificativi catastali e le altre informazioni relative a:

  • particelle per le quali i proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune la disponibilità a cedere detenzione o possesso a terzi, gratuitamente o onerosamente;
  • aree demaniali regionali incolte, comprese quelle già destinate ad altri usi, o sottoutilizzate, destinabili ad uso agricolo.

È prevista anche una sezione dedicata alle particelle segnalate come abbandonate, con dati catastali e valutazione di tecnici esperti sull’attitudine agricola dei terreni, al fine di favorire produzioni di eccellenza. Per tali valutazioni la Regione può attivare protocolli d’intesa con l’Università della Basilicata, gli ordini professionali e i centri di ricerca regionali, senza oneri per il bilancio regionale.

I Comuni comunicano il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio per l’inserimento nella Banca, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale richiamata. Il censimento delle aree demaniali regionali di cui alla legge deve essere completato dalla Regione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Individuazione dei terreni abbandonati, incolti o sottoutilizzati

Sono considerati abbandonati o incolti:

  • i terreni agricoli suscettibili di coltivazione non destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, esclusi quelli oggetto di specifici impegni previsti dalla normativa;
  • i terreni già destinati a colture agrarie o pascolo sui quali si siano insediate formazioni arbustive e arboree, salvo i casi che rientrano nella definizione di bosco.

Sono considerati sottoutilizzati i terreni le cui produzioni ordinarie medie dell’ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40% di quelle ottenute, nello stesso periodo, su terreni della stessa zona censuaria con analoghe caratteristiche catastali e tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. Dove esistono impianti irrigui, il confronto va fatto con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Utilizzo dei beni inseriti nella Banca e procedure di assegnazione

La Regione, usando le informazioni della Banca, sostiene i titolari di diritti reali su terreni classificati agricoli dai piani urbanistici comunali che intendano cederne a terzi la detenzione per il recupero produttivo, riservandosi il possesso. Agevola inoltre chi intenda acquisire la detenzione o il possesso di terreni agricoli o forestali in vista del loro prioritario recupero produttivo.

Per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti a enti strumentali regionali e compresi i terreni demaniali, la Regione provvede alle assegnazioni ai richiedenti che si obblighino a coltivarle in forma singola o associata.

Le assegnazioni avvengono mediante procedure a evidenza pubblica adeguatamente pubblicizzate, salvo la diversa disciplina prevista dalla normativa statale richiamata. Gli atti di assegnazione devono indicare:

  • l’uso del bene;
  • la durata dell’assegnazione;
  • l’eventuale canone dovuto dall’assegnatario.

Il canone di fitto dei terreni pubblici utilizzati è determinato secondo la normativa statale agricola richiamata. In caso di mancato utilizzo conforme agli atti di assegnazione, la Regione dispone la revoca immediata dell’assegnazione.

Regime transitorio e attuazione

In fase di revisione intermedia della programmazione comunitaria 2014/2020, la Giunta regionale deve adottare misure per dare piena attuazione alla legge. La previsione ha quindi funzione attuativa nel quadro della programmazione europea 2014-2020.

Clausola valutativa e monitoraggio

Entro due anni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale una relazione sui risultati conseguiti, con indicazioni almeno su:

  • istituzione della Banca regionale della terra lucana, con particolare riferimento al censimento dei terreni abbandonati o incolti e degli eventuali fabbricati rurali presenti;
  • Comuni che hanno comunicato il censimento dei terreni ai sensi della normativa statale richiamata;
  • utilizzo dei terreni censiti in relazione alle finalità della legge, soprattutto in termini di aumento della produttività e di opportunità imprenditoriali e occupazionali, in particolare giovanili.

La Regione rende pubblici i dati trasmessi insieme alla relazione.

Aspetti finanziari e pubblicazione

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e diviene obbligatoria nei modi di legge.

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