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Legge

L.R. Basilicata 37/2017

CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA: DIMINUZIONE EMOLUMENTI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA BASILICATA. MODIFICHE ALLA L.R. 29 OTTOBRE 2002, N. 38 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INDENNITA' DI CARICA, DI FUNZIONE, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE, DI FINE MANDATO, DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 37/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 37/2017 riduce del 10% dal 1° gennaio 2018 l’indennità di carica e le indennità di funzione dei consiglieri regionali, destinando i risparmi e le eventuali rinunce a un fondo per finalità decise dal Consiglio; per il solo 2022 le somme sono state destinate all’ASM per la sorveglianza degli ex esposti all’amianto. Una successiva disciplina sul fondo è stata poi abrogata.

Riduzione del 10% degli emolumenti dei consiglieri regionali e disciplina dei risparmi

Contenimento dei costi della politica e riduzione degli emolumenti dei consiglieri regionali della Basilicata

La legge regionale interviene sul testo unico delle indennità spettanti ai consiglieri regionali della Basilicata, prevedendo una riduzione degli emolumenti e la destinazione dei relativi risparmi a specifiche finalità. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Basilicata e ha effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le riduzioni economiche previste.

Riduzione dell’indennità di carica e delle indennità di funzione

La norma dispone due tagli economici di pari misura:

  • la somma lorda relativa all’indennità di carica è ridotta del 10% dal 1° gennaio 2018;
  • le indennità di funzione sono ridotte del 10% dal 1° gennaio 2018.

Si tratta quindi di una riduzione permanente degli importi previsti dalla disciplina regionale richiamata, applicabile ai consiglieri regionali Basilicata a partire dalla data indicata.

Incremento dell’importo connesso all’articolo 8 del testo unico

La legge interviene anche sull’articolo 8 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, prevedendo che l’importo di cui al comma 3 sia incrementato nella misura del 10% della somma prevista al comma 1. Il testo consolidato non consente di ricostruire ulteriormente il dettaglio tecnico della voce, ma la disciplina risultante introduce un incremento parametrato alla somma base richiamata.

Destinazione dei risparmi e delle rinunce volontarie

Le somme derivanti dai risparmi conseguenti alle riduzioni del 10% e le eventuali rinunce volontarie dei consiglieri, comunicate all’ufficio competente che trattiene i relativi importi, confluiscono in un apposito fondo.

L’utilizzo del fondo è affidato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che decide con propria deliberazione su proposta del Presidente o di un suo componente e previo parere della Prima Commissione consiliare permanente. Nella definizione dell’impiego delle somme, l’Ufficio di Presidenza deve tenere conto delle indicazioni o richieste eventualmente formulate da cittadini lucani o da associazioni operanti sul territorio regionale.

Destinazione temporanea per l’anno 2022

Per il solo anno 2022, e nelle more dell’applicazione del regime ordinario del fondo, le somme derivanti dai risparmi e dalle rinunce volontarie sono state destinate all’ASM per il finanziamento del programma di sorveglianza degli ex esposti all’amianto.

Disciplina successiva del fondo e limiti temporali delle modifiche

La disciplina del fondo è stata ulteriormente modificata con norme successive che, nel testo consolidato, risultano però non più operative nella parte introdotta nel 2025 e poi abrogata nel 2026. In particolare, la previsione successiva sull’utilizzo delle somme non ancora impegnate era soggetta a:

  • disciplina da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della modifica;
  • possibilità, per i consiglieri interessati, di chiedere entro novanta giorni l’utilizzo delle somme versate per i pagamenti necessari alla maturazione dell’indennità differita.

Tale assetto, tuttavia, risulta oggi non più vigente nella parte specificamente introdotta e poi abrogata.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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