Sentenza n. 12864/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: "per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. per l'anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis)." Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.P.A. il 3\6\2024 : “per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. per l’anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis).”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l’anno 2024, nella parte relativa all’inserimento della società ricorrente tra le altre amministrazioni locali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’elenco ISTAT, nonché gli atti connessi e il documento relativo alle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, chiedendo l’annullamento dell’inserimento nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso. La questione decisa riguarda esclusivamente la giurisdizione, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nella Corte dei conti il giudice munito di giurisdizione sulla controversia relativa all’inserimento nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Ha disposto la translatio iudicii, precisando che la causa potrà essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla disposizione. In considerazione della complessità della questione, ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 196/2009
Prevede l’individuazione dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; l’elenco ISTAT costituiva l’oggetto dell’impugnazione.
art. 23-quater, comma 2, d.l. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, con conseguente attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e l’inserimento di un ente nell’elenco rilevante ai fini del conto economico consolidato appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, cui spetta una cognizione piena sulla relativa classificazione.
- Quando il giudice amministrativo accerta il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso e indicare il giudice munito di giurisdizione, consentendo la riproposizione della causa ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla disposizione.
- La complessità della questione giurisdizionale può giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →