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Sentenza

Sentenza n. 12864/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: "per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l'Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. per l'anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis)." Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.P.A. il 3\6\2024 : “per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. per l’anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis).”

Giustizia amministrativa202316077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l’anno 2024, nella parte relativa all’inserimento della società ricorrente tra le altre amministrazioni locali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’elenco ISTAT, nonché gli atti connessi e il documento relativo alle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche, chiedendo l’annullamento dell’inserimento nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso. La questione decisa riguarda esclusivamente la giurisdizione, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nella Corte dei conti il giudice munito di giurisdizione sulla controversia relativa all’inserimento nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Ha disposto la translatio iudicii, precisando che la causa potrà essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla disposizione. In considerazione della complessità della questione, ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 196/2009

    Prevede l’individuazione dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; l’elenco ISTAT costituiva l’oggetto dell’impugnazione.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, con conseguente attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e l’inserimento di un ente nell’elenco rilevante ai fini del conto economico consolidato appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, cui spetta una cognizione piena sulla relativa classificazione.
  • Quando il giudice amministrativo accerta il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso e indicare il giudice munito di giurisdizione, consentendo la riproposizione della causa ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla disposizione.
  • La complessità della questione giurisdizionale può giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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