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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3049 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE Accise - Mancata impugnazione avviso ex art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995 - Istanza di rimborso - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dell'accisa versata in esecuzione di un avviso di pagamento, sostenendo che il pagamento non fosse dovuto. L'Amministrazione aveva opposto il silenzio-rifiuto. La società ha contestato la decisione dei giudici di merito, secondo cui l'avviso di pagamento non era stato impugnato entro il termine decadenziale di sessanta giorni e la successiva istanza di rimborso non poteva quindi rimettere in discussione la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'avviso di pagamento previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, quando contiene tutti gli elementi per individuare la pretesa fiscale nell'an e nel quantum, è un autonomo atto accertativo-impositivo e non un semplice avviso bonario. Deve pertanto essere impugnato entro sessanta giorni. La mancata impugnazione rende definitiva la pretesa tributaria e impedisce di contestarla successivamente mediante un'istanza di rimborso, anche se questa è presentata entro il termine biennale previsto per il rimborso. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono un avviso di pagamento fissando un termine di 15 giorni per l'adempimento.

    L'avviso di pagamento, se contiene una pretesa fiscale già determinata nell'importo e nei presupposti, ha natura di atto impositivo autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione ne consolida gli effetti e preclude la successiva richiesta di rimborso fondata sull'asserita inesistenza o erroneità del debito.

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'avviso di pagamento è riconducibile agli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario, anche se denominato diversamente, quando esprime una pretesa tributaria definitiva e contiene gli elementi essenziali dell'accertamento o della liquidazione.

  • Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995

    Il termine biennale per presentare l'istanza di rimborso non consente di superare la definitività dell'obbligazione tributaria derivante dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo. Il rimborso presuppone che la debenza dell'imposta sia ancora contestabile.

  • D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Disciplina la procedura di riscossione coattiva cui si procede dopo l'invio dell'avviso di pagamento previsto dalla normativa sulle accise.

Massime di principio

  • Un atto denominato avviso di pagamento deve essere valutato per il suo contenuto: se determina già soggetto obbligato, presupposto e importo del tributo, può avere natura sostanzialmente impositiva.
  • Quando un atto contiene una pretesa tributaria completa e autonomamente lesiva, deve essere impugnato entro il termine previsto, normalmente sessanta giorni; attendere la riscossione o presentare un'istanza di rimborso non sostituisce l'impugnazione.
  • La mancata impugnazione dell'atto impositivo comporta la definitività della pretesa e impedisce di contestare nel giudizio sul rimborso la fondatezza dell'obbligazione tributaria.
  • Il termine previsto per chiedere il rimborso riguarda la tempestività formale dell'istanza, ma non riapre i termini per impugnare un accertamento già divenuto definitivo.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare subito la natura sostanziale dell'atto ricevuto, i termini di impugnazione e l'eventuale esistenza di un precedente atto impositivo, senza confidare nella sola possibilità di chiedere successivamente la restituzione delle somme pagate.

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