Risoluzione n. 182 del 2/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6804 per utilizzare in F24 il credito d'imposta riconosciuto alle piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione alimenti e bevande che sostengono spese per misure di prevenzione di atti illeciti, incluse le videosorveglianze. Indica le modalità di utilizzo in compensazione, il campo anno di riferimento e la decorrenza operativa del codice.
Istituzione del codice tributo 6804 per il credito d'imposta alle PMI commerciali e di somministrazione per misure di prevenzione di atti illeciti
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta alle PMI commerciali
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per fruire del credito d’imposta previsto a favore di specifiche piccole e medie imprese commerciali. Il beneficio riguarda le spese sostenute per misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la concessione di un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura è destinata alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, che svolgono attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande.
Soggetti beneficiari e finalità dell’agevolazione
L’agevolazione spetta alle PMI operanti nei settori del commercio al dettaglio e all’ingrosso e della somministrazione di alimenti e bevande. Il credito è riconosciuto per interventi e spese finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti, con espressa inclusione dell’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Modalità di richiesta e utilizzo del credito
Ai fini dell’attuazione della norma, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2008 prevede che i soggetti interessati presentino apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di concessione.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo del beneficio viene istituito il codice tributo:
- 6804: "Credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Compilazione del modello F24
Il codice tributo deve essere indicato nella sezione erario del modello F24:
- nella colonna "importi a credito compensati" per l’utilizzo del credito in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il campo "anno di riferimento" deve essere compilato nel formato AAAA con l’anno in cui il credito è stato concesso.
Decorrenza operativa
La risoluzione precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa.
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