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Ordinanza

Ordinanza n. 3440/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del Provvedimento K10/-OMISSIS-, emesso dal Ministro dell’Interno il 7 agosto 2024 e notificato il 31 agosto 2024, con la quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza presentata in data 17 marzo 2022 ai sensi dell'art. 9, comma 1, f) legge 5 febbraio 1992, n. 91

Giustizia amministrativa202412752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato sulla presenza, nel nucleo familiare della richiedente, di soggetti gravati da pregiudizi penali, in particolare il coniuge

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 7 agosto 2024, notificato il 31 agosto 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza presentata il 17 marzo 2022 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dal testo emerge che il diniego è stato motivato dalla presenza nel nucleo familiare della richiedente di soggetti gravati da pregiudizi penali, in ragione dei plurimi addebiti a carico del coniuge. Nel corso dell'udienza pubblica la difesa della ricorrente ha rappresentato che al coniuge sarebbe stato rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, producendo la relativa documentazione. Il Collegio ha ritenuto necessario verificare tale circostanza prima di decidere il merito.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Interno di fornire chiarimenti sulla circostanza dedotta dalla ricorrente, relativa al rilascio al coniuge del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. La discussione del merito è stata rinviata al 15 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente; il merito della pretesa non è stato ancora deciso.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori disposti dal Tribunale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio contro il diniego di concessione della cittadinanza, il ricorrente deduce e documenta una circostanza sopravvenuta o comunque rilevante per valutare il presupposto posto dall'amministrazione a fondamento del diniego, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall'amministrazione i necessari chiarimenti prima della decisione di merito.
  • La decisione sul merito dell'impugnazione può essere rinviata quando occorra verificare l'incidenza di un titolo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato al familiare i cui precedenti penali siano stati valorizzati nel diniego di cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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