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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21582/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli lamentando: 1) violazione di legge processuale per aver subito la negazione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute da una precedente sentenza (divieto di reformatio in peius), con conseguente aumento della pena; 2) violazione di legge penale per prescrizione di taluni reati (in particolare del reato di corruzione di cui agli artt. 319 e 321 c.p.), assumendo che la recidiva non fosse da considerare ai fini del calcolo dei termini estintivi e che, tenuti conto dei periodi di sospensione, i termini di prescrizione si fossero integralmente compiuti antecedentemente alla sentenza di rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: 1) ha accolto il primo motivo riconoscendo che il giudice di rinvio non poteva omettere di considerare le circostanze attenuanti generiche già acquisite e che, perciò, si è avuta una reformatio in peius su quel punto; 2) ha ritenuto estinto per prescrizione, e ha annullato senza rinvio, il capo relativo agli artt. 319 e 321 c.p. (corruzione), poiché il termine di prescrizione era già decorso alla data utile; 3) ha escluso la prescrizione per il reato associativo ex art. 291-quater d.P.R. 43/1973 (termine raddoppiato ai sensi dell'art. 157 comma 6 c.p.) e ha ritenuto non prescritti i reati ex art. 291-bis perché la responsabilità su quei capi non era stata devoluta con l'atto d'appello e la decisione era ormai passata in giudicato; 4) ha annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli la determinazione della pena per i restanti reati, disponendo la quantificazione dell'aumento ex art. 81 c.p.; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    Rilevato come reato associativo per il quale si applica il raddoppio dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157 comma 6 c.p.; pertanto la prescrizione non era maturata per questo capo.

  • artt. 319 e 321 cod. pen.

    Reati di corruzione per i quali la Corte ha accertato il consumo alla data dell'8 aprile 2012; con riferimento alla pena massima edittale vigente (5 anni) il termine prescrizionale risultava decorso (tenuto conto di atti interruttivi e periodi di sospensione), quindi il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    I capi non annullati relativi all'art. 291-bis non furono devoluti in appello e la decisione al riguardo è passata in giudicato, impedendo il successivo decorso della prescrizione per quei reati.

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha chiarito che la mera valorizzazione dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; la recidiva può essere considerata nel computo della prescrizione solo se concretamente applicata e comportante aumento di pena.

  • art. 157 comma 6 cod. pen.

    Prevede il raddoppio dei termini prescrizionali per talune fattispecie (applicato al reato associativo ex art. 291-quater), con conseguente esclusione dell'applicabilità del limite di cui all'art. 161 comma 2 c.p.; ciò ha impedito la maturazione della prescrizione per il reato associativo.

  • art. 161 comma 2 cod. pen.

    Indicazione del limite normalmente applicabile ai termini prescrizionali; la Corte ha rilevato la non applicabilità di tale limite per i reati soggetti al raddoppio previsto dall'art. 157 comma 6 c.p.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata come presidio procedurale in relazione ai motivi di cassazione proposti dal ricorrente (base normativa per i motivi indicati in ricorso).

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda la determinazione dell'aumento di pena per il cumulo di reati; la Corte ha disposto la remissione per quantificare correttamente l'aumento originariamente fissato in modo non sufficientemente motivato.

  • art. 624 comma 1 cod. proc. pen.

    Concetto di 'connessione essenziale' tra parti delle decisioni; la Corte ha precisato che non sussisteva tale connessione tra i capi non annullati (art. 291-bis) e quelli annullati (reato associativo), quindi l'annullamento non imponeva riesame dei capi non annullati.

  • art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    Richiamato per spiegare il limite della Corte di Cassazione nel rideterminare la pena: non è consentito procedere alla nuova quantificazione dell'aumento quando la motivazione originaria è insufficiente; occorre rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto a circostanze già riconosciute e non toccate dall'annullamento: l'omissione di riconoscere attenuanti generiche già acquisite configura reformatio in peius e determina annullamento sulla determinazione della pena.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione non può essere considerata la recidiva se questa non è stata effettivamente riconosciuta e applicata (cioè se non ha comportato aumento di pena): la semplice valutazione dei precedenti per altri istituti (es. diniego delle attenuanti) non vale come riconoscimento di recidiva.
  • Se l'annullamento in Cassazione investe anche l'accertamento della responsabilità per un reato, il giudice di rinvio può essere chiamato a riesaminare quei capi; se invece il giudicato sulla responsabilità è definitivo e l'annullamento riguarda altri aspetti, la prescrizione sopravvenuta può estinguere il reato.
  • Per reati soggetti a raddoppio dei termini prescrizionali (es. reati associativi gravi) la prescrizione matura molto più tardi e, talvolta, risultano inapplicabili limiti ordinari: occorre sempre verificare eventuali norme speciali che sospendono o raddoppiano i termini.
  • Quando la Corte di cassazione rileva carenze nella quantificazione dell'aumento di pena per cumulo (art. 81 c.p.), se non è possibile procedere alla rideterminazione con criteri certi, la decisione deve essere rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

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