Cassazione Penale, Sentenza n. 21582/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli lamentando: 1) violazione di legge processuale per aver subito la negazione delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute da una precedente sentenza (divieto di reformatio in peius), con conseguente aumento della pena; 2) violazione di legge penale per prescrizione di taluni reati (in particolare del reato di corruzione di cui agli artt. 319 e 321 c.p.), assumendo che la recidiva non fosse da considerare ai fini del calcolo dei termini estintivi e che, tenuti conto dei periodi di sospensione, i termini di prescrizione si fossero integralmente compiuti antecedentemente alla sentenza di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: 1) ha accolto il primo motivo riconoscendo che il giudice di rinvio non poteva omettere di considerare le circostanze attenuanti generiche già acquisite e che, perciò, si è avuta una reformatio in peius su quel punto; 2) ha ritenuto estinto per prescrizione, e ha annullato senza rinvio, il capo relativo agli artt. 319 e 321 c.p. (corruzione), poiché il termine di prescrizione era già decorso alla data utile; 3) ha escluso la prescrizione per il reato associativo ex art. 291-quater d.P.R. 43/1973 (termine raddoppiato ai sensi dell'art. 157 comma 6 c.p.) e ha ritenuto non prescritti i reati ex art. 291-bis perché la responsabilità su quei capi non era stata devoluta con l'atto d'appello e la decisione era ormai passata in giudicato; 4) ha annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli la determinazione della pena per i restanti reati, disponendo la quantificazione dell'aumento ex art. 81 c.p.; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 291-quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Rilevato come reato associativo per il quale si applica il raddoppio dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157 comma 6 c.p.; pertanto la prescrizione non era maturata per questo capo.
artt. 319 e 321 cod. pen.
Reati di corruzione per i quali la Corte ha accertato il consumo alla data dell'8 aprile 2012; con riferimento alla pena massima edittale vigente (5 anni) il termine prescrizionale risultava decorso (tenuto conto di atti interruttivi e periodi di sospensione), quindi il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
I capi non annullati relativi all'art. 291-bis non furono devoluti in appello e la decisione al riguardo è passata in giudicato, impedendo il successivo decorso della prescrizione per quei reati.
art. 99 cod. pen.
La Corte ha chiarito che la mera valorizzazione dei precedenti penali ai fini del diniego delle attenuanti generiche non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione; la recidiva può essere considerata nel computo della prescrizione solo se concretamente applicata e comportante aumento di pena.
art. 157 comma 6 cod. pen.
Prevede il raddoppio dei termini prescrizionali per talune fattispecie (applicato al reato associativo ex art. 291-quater), con conseguente esclusione dell'applicabilità del limite di cui all'art. 161 comma 2 c.p.; ciò ha impedito la maturazione della prescrizione per il reato associativo.
art. 161 comma 2 cod. pen.
Indicazione del limite normalmente applicabile ai termini prescrizionali; la Corte ha rilevato la non applicabilità di tale limite per i reati soggetti al raddoppio previsto dall'art. 157 comma 6 c.p.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata come presidio procedurale in relazione ai motivi di cassazione proposti dal ricorrente (base normativa per i motivi indicati in ricorso).
art. 81 cod. pen.
Riguarda la determinazione dell'aumento di pena per il cumulo di reati; la Corte ha disposto la remissione per quantificare correttamente l'aumento originariamente fissato in modo non sufficientemente motivato.
art. 624 comma 1 cod. proc. pen.
Concetto di 'connessione essenziale' tra parti delle decisioni; la Corte ha precisato che non sussisteva tale connessione tra i capi non annullati (art. 291-bis) e quelli annullati (reato associativo), quindi l'annullamento non imponeva riesame dei capi non annullati.
art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Richiamato per spiegare il limite della Corte di Cassazione nel rideterminare la pena: non è consentito procedere alla nuova quantificazione dell'aumento quando la motivazione originaria è insufficiente; occorre rinvio.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto a circostanze già riconosciute e non toccate dall'annullamento: l'omissione di riconoscere attenuanti generiche già acquisite configura reformatio in peius e determina annullamento sulla determinazione della pena.
- Ai fini del calcolo della prescrizione non può essere considerata la recidiva se questa non è stata effettivamente riconosciuta e applicata (cioè se non ha comportato aumento di pena): la semplice valutazione dei precedenti per altri istituti (es. diniego delle attenuanti) non vale come riconoscimento di recidiva.
- Se l'annullamento in Cassazione investe anche l'accertamento della responsabilità per un reato, il giudice di rinvio può essere chiamato a riesaminare quei capi; se invece il giudicato sulla responsabilità è definitivo e l'annullamento riguarda altri aspetti, la prescrizione sopravvenuta può estinguere il reato.
- Per reati soggetti a raddoppio dei termini prescrizionali (es. reati associativi gravi) la prescrizione matura molto più tardi e, talvolta, risultano inapplicabili limiti ordinari: occorre sempre verificare eventuali norme speciali che sospendono o raddoppiano i termini.
- Quando la Corte di cassazione rileva carenze nella quantificazione dell'aumento di pena per cumulo (art. 81 c.p.), se non è possibile procedere alla rideterminazione con criteri certi, la decisione deve essere rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
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