Cassazione Penale, Sentenza n. 16165/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: il ricorrente deduceva nullità per omessa valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado (art. 178 c.p.p.), vizio di motivazione e illogicità nella valutazione delle prove (in particolare sull\'origine, natura e numerosità dei reperti, e sull\'elemento soggettivo del reato), errata qualificazione del rinvenimento come "nel sottosuolo" e conseguente applicabilità della normativa sui beni culturali dello Stato (art. 176 d.lgs. 42/2004), mancata applicazione dell\'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), e irragionevolezza nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: a) l\'omessa valutazione in primo grado della memoria difensiva fosse "assorbita" dalla riproposizione degli stessi argomenti in appello, e quindi non arrecasse nullità; b) la motivazione della Corte d\'appello fosse effettiva, non manifestamente illogica né contraddittoria e si fondasse su elementi di fatto (deposizione del direttore del Museo archeologico, molteplicità e eterogeneità dei reperti, collocazione degli stessi presso l\'abitazione dell\'imputato) idonei a inferire la consapevolezza del valore e la volontà di appropriazione; c) i reperti qualificati come beni culturali rientrano nella presunzione di proprietà pubblica ai sensi dell\'art. 91 d.lgs. 42/2004, anche se affiorati in superficie; d) non sussistono i presupposti per la particolare tenuità dell\'offesa (art. 131-bis c.p.), valutata negativamente per l\'abitualità della condotta e/o per la non minima offensività (perdita del contesto scientifico); e) è stata confermata l\'assoluzione per la moneta in argento (per le ragioni indicate dalla Corte d\'appello) e la condanna per gli altri reperti; in definitiva il rigetto del ricorso comporta la conferma, in cassazione, della sentenza di appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176 d.lgs. n. 42/2004
Norma incriminatrice sull\'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse in questa fattispecie per i reperti ritenuti di interesse archeologico.
art. 91 d.lgs. n. 42/2004
Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile
La Corte interpreta la disposizione in senso estensivo: anche reperti affioranti in superficie possono rientrare nella nozione e quindi appartenere allo Stato; conseguente presunzione relativa di proprietà pubblica che grava sul privato per dimostrare la legittima provenienza.
art. 90 comma 2 d.lgs. n. 42/2004
Richiamata dalla difesa (rimozione per garantire la custodia): la Corte non l\'ha ritenuta idonea ad escludere la rilevanza penale del possesso in assenza di prove che autorizzassero la rimozione amministrativa.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell\'offesa; la Corte ha chiarito che i requisiti (non abitualità e particolare tenuità) sono valutati in modo cumulativo e che la sola pluralità/eterogeneità dei reperti e la perdita del contesto scientifico erano elementi sufficienti a escludere l\'applicazione dell\'esimente.
art. 518-bis c.p.
Men‑zionata nella ricostruzione normativa: la struttura del testo collega il requisito del "rinvenimento nel sottosuolo" alla proprietà e alla presunzione di culturalità, non all\'azione dell\'agente, risultando sovrapponibile alla disciplina previgente (art. 176 d.lgs. 42/2004).
L. 20 giugno 1909, n. 364
Normativa storica che attribuisce allo Stato la proprietà dei reperti archeologici scoperti; la Corte ha richiamato la regola secondo cui il privato ha l\'onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni di interesse archeologico.
L. n. 22/2022
Riforma citata a proposito della nozione di bene culturale: la Corte ha ritenuto che la legge non abbia modificato l\'applicabilità dell\'art. 91 d.lgs. 42/2004 al caso concreto e che, in ogni caso, i reperti avessero carattere di culturalità indipendentemente dalle questioni interpretative sollevate.
art. 178 c.p.p. (lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere una nullità intermedia per omessa valutazione di atti/processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura infondata perché l\'appello aveva riproposto le stesse questioni ed erano state esaminate in secondo grado.
art. 616 c.p.p.
Norma processuale citata dal Pubblico Ministero nelle conclusioni (richiesta di statuizioni conseguenti in caso di rigetto): norma riguardante il regolamento delle spese processuali e il decisionismo della Corte di Cassazione; menzionata nelle conclusioni ma non centrale alla decisione di merito.
art. 826 c.c. (richiamo all\'art. 822 c.c.)
Richiamati a supporto della nozione di demanio/patrimonio indisponibile; utilizzati per confermare che i reperti archeologici fanno parte del patrimonio dello Stato secondo i criteri civilistici citati dall\'art. 91 d.lgs. 42/2004.
Massime di principio
- L\'omessa o incompleta valutazione di atti difensivi in primo grado non determina automaticamente una nullità rilevante in Cassazione se le stesse questioni sono state riproposte e valutate in appello: il giudice d\'appello può sanare la lacuna valutando quegli argomenti.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: è ammissibile solo dove la motivazione sia apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, o fondata su prova insussistente; non è consentito un libero riesame della prova o della valutazione di merito.
- I reperti archeologici, anche se affioranti in superficie, possono essere considerati beni culturali "rinvenuti nel sottosuolo" e quindi appartenenti allo Stato; ciò determina una presunzione relativa di proprietà che grava sul privato di dimostrare la legittima provenienza.
- La pluralità, l\'eterogeneità e la collocazione dei reperti (es. esposizione/accantonamento) possono essere elementi indiziari idonei a ricavare la consapevolezza del valore e l\'intento di appropriazione: il giudice di merito può trarre inferenze ricostruttive a partire da tali circostanze.
- Per ottenere l\'applicazione dell\'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare la non abitualità della condotta e la minima offensività dell\'illecito; la valutazione negativa di uno solo dei presupposti è sufficiente a escludere la causa di non punibilità.
- La semplice omissione di denuncia entro 24 ore non vale di per sé a provare il dolo: tuttavia, la Corte può valutare tale omissione unitamente ad altri elementi probatori per inferire la consapevolezza del valore e l\'intento dell\'agente.
- In giudizio penale sulla materia dei beni culturali il giudice può avvalersi della testimonianza e delle deduzioni di esperti pubblici (es. direttori di musei, soprintendenze) per qualificare un oggetto come bene culturale; non è sempre necessaria una perizia formale o un provvedimento amministrativo di qualificazione.
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