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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16165/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: il ricorrente deduceva nullità per omessa valutazione della memoria difensiva depositata in primo grado (art. 178 c.p.p.), vizio di motivazione e illogicità nella valutazione delle prove (in particolare sull\'origine, natura e numerosità dei reperti, e sull\'elemento soggettivo del reato), errata qualificazione del rinvenimento come "nel sottosuolo" e conseguente applicabilità della normativa sui beni culturali dello Stato (art. 176 d.lgs. 42/2004), mancata applicazione dell\'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), e irragionevolezza nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che: a) l\'omessa valutazione in primo grado della memoria difensiva fosse "assorbita" dalla riproposizione degli stessi argomenti in appello, e quindi non arrecasse nullità; b) la motivazione della Corte d\'appello fosse effettiva, non manifestamente illogica né contraddittoria e si fondasse su elementi di fatto (deposizione del direttore del Museo archeologico, molteplicità e eterogeneità dei reperti, collocazione degli stessi presso l\'abitazione dell\'imputato) idonei a inferire la consapevolezza del valore e la volontà di appropriazione; c) i reperti qualificati come beni culturali rientrano nella presunzione di proprietà pubblica ai sensi dell\'art. 91 d.lgs. 42/2004, anche se affiorati in superficie; d) non sussistono i presupposti per la particolare tenuità dell\'offesa (art. 131-bis c.p.), valutata negativamente per l\'abitualità della condotta e/o per la non minima offensività (perdita del contesto scientifico); e) è stata confermata l\'assoluzione per la moneta in argento (per le ragioni indicate dalla Corte d\'appello) e la condanna per gli altri reperti; in definitiva il rigetto del ricorso comporta la conferma, in cassazione, della sentenza di appello. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 176 d.lgs. n. 42/2004

    Norma incriminatrice sull\'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse in questa fattispecie per i reperti ritenuti di interesse archeologico.

  • art. 91 d.lgs. n. 42/2004

    Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile

    La Corte interpreta la disposizione in senso estensivo: anche reperti affioranti in superficie possono rientrare nella nozione e quindi appartenere allo Stato; conseguente presunzione relativa di proprietà pubblica che grava sul privato per dimostrare la legittima provenienza.

  • art. 90 comma 2 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamata dalla difesa (rimozione per garantire la custodia): la Corte non l\'ha ritenuta idonea ad escludere la rilevanza penale del possesso in assenza di prove che autorizzassero la rimozione amministrativa.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell\'offesa; la Corte ha chiarito che i requisiti (non abitualità e particolare tenuità) sono valutati in modo cumulativo e che la sola pluralità/eterogeneità dei reperti e la perdita del contesto scientifico erano elementi sufficienti a escludere l\'applicazione dell\'esimente.

  • art. 518-bis c.p.

    Men‑zionata nella ricostruzione normativa: la struttura del testo collega il requisito del "rinvenimento nel sottosuolo" alla proprietà e alla presunzione di culturalità, non all\'azione dell\'agente, risultando sovrapponibile alla disciplina previgente (art. 176 d.lgs. 42/2004).

  • L. 20 giugno 1909, n. 364

    Normativa storica che attribuisce allo Stato la proprietà dei reperti archeologici scoperti; la Corte ha richiamato la regola secondo cui il privato ha l\'onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni di interesse archeologico.

  • L. n. 22/2022

    Riforma citata a proposito della nozione di bene culturale: la Corte ha ritenuto che la legge non abbia modificato l\'applicabilità dell\'art. 91 d.lgs. 42/2004 al caso concreto e che, in ogni caso, i reperti avessero carattere di culturalità indipendentemente dalle questioni interpretative sollevate.

  • art. 178 c.p.p. (lett. c)

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere una nullità intermedia per omessa valutazione di atti/processuali; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura infondata perché l\'appello aveva riproposto le stesse questioni ed erano state esaminate in secondo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale citata dal Pubblico Ministero nelle conclusioni (richiesta di statuizioni conseguenti in caso di rigetto): norma riguardante il regolamento delle spese processuali e il decisionismo della Corte di Cassazione; menzionata nelle conclusioni ma non centrale alla decisione di merito.

  • art. 826 c.c. (richiamo all\'art. 822 c.c.)

    Richiamati a supporto della nozione di demanio/patrimonio indisponibile; utilizzati per confermare che i reperti archeologici fanno parte del patrimonio dello Stato secondo i criteri civilistici citati dall\'art. 91 d.lgs. 42/2004.

Massime di principio

  • L\'omessa o incompleta valutazione di atti difensivi in primo grado non determina automaticamente una nullità rilevante in Cassazione se le stesse questioni sono state riproposte e valutate in appello: il giudice d\'appello può sanare la lacuna valutando quegli argomenti.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: è ammissibile solo dove la motivazione sia apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, o fondata su prova insussistente; non è consentito un libero riesame della prova o della valutazione di merito.
  • I reperti archeologici, anche se affioranti in superficie, possono essere considerati beni culturali "rinvenuti nel sottosuolo" e quindi appartenenti allo Stato; ciò determina una presunzione relativa di proprietà che grava sul privato di dimostrare la legittima provenienza.
  • La pluralità, l\'eterogeneità e la collocazione dei reperti (es. esposizione/accantonamento) possono essere elementi indiziari idonei a ricavare la consapevolezza del valore e l\'intento di appropriazione: il giudice di merito può trarre inferenze ricostruttive a partire da tali circostanze.
  • Per ottenere l\'applicazione dell\'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare la non abitualità della condotta e la minima offensività dell\'illecito; la valutazione negativa di uno solo dei presupposti è sufficiente a escludere la causa di non punibilità.
  • La semplice omissione di denuncia entro 24 ore non vale di per sé a provare il dolo: tuttavia, la Corte può valutare tale omissione unitamente ad altri elementi probatori per inferire la consapevolezza del valore e l\'intento dell\'agente.
  • In giudizio penale sulla materia dei beni culturali il giudice può avvalersi della testimonianza e delle deduzioni di esperti pubblici (es. direttori di musei, soprintendenze) per qualificare un oggetto come bene culturale; non è sempre necessaria una perizia formale o un provvedimento amministrativo di qualificazione.

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