Circolare INAIL n. 64 del 12 novembre 1986
Secondo comma, articolo 13, DL 402 del 1981 convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge n. 537 del 1981. Tasso di interesse agevolato da applicare alle rateazioni o dilazioni per debiti contributivi concesse ad aziende in crisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981, la riduzione del tasso di interesse sulle rateazioni concesse ad aziende in crisi. Precisa l’efficacia temporale delle deliberazioni C.I.P.I. con riferimento alle domande di regolarizzazione rateale presentate prima della data delle deliberazioni e autorizzate dall’Istituto, e conferma che la rateazione può riguardare anche debiti contributivi pregressi. Definisce inoltre che la riduzione va calcolata solo sul "prime rate", escludendo la maggiorazione prevista dal primo comma del medesimo articolo, e ribadisce che i condoni previdenziali non sono cumulabili con il beneficio della riduzione degli interessi C.I.P.I. Infine, indica alle Sedi come aggiornare le posizioni assicurative e correggere gli importi di interesse eventualmente elaborati meccanograficamente.
Tasso di interesse agevolato per rateazioni o dilazioni di debiti contributivi ad aziende in crisi
Tasso di interesse agevolato per rateazioni o dilazioni di debiti contributivi ad aziende in crisi
La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 13, secondo comma, del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni nella L. n. 537/1981, fornendo chiarimenti operativi in seguito a quesiti delle unità operative e alle precisazioni dei Ministeri vigilanti. Il contenuto riguarda sia l’ambito temporale di efficacia delle deliberazioni C.I.P.I. sia le modalità di calcolo del tasso di interesse agevolato e le conseguenti modalità di aggiornamento delle posizioni assicurative.
Efficacia temporale delle deliberazioni C.I.P.I.
Secondo quanto chiarito dai Dicasteri vigilanti, l’efficacia temporale delle deliberazioni del C.I.P.I. va riferita alle domande di regolarizzazione rateale presentate dai datori di lavoro entro il periodo precedente la data delle deliberazioni e autorizzate dall’Istituto. La circolare precisa inoltre che le rateazioni agevolate possono riguardare non solo situazioni debitorie maturate durante la crisi aziendale, ma anche debiti contributivi pregressi.
Base di calcolo della riduzione degli interessi
Il chiarimento ministeriale stabilisce che la percentuale di riduzione del tasso di interesse deliberata dal C.I.P.I. deve essere applicata esclusivamente sul tasso degli interessi attivi previsto dagli accordi interbancari, identificato come "prime rate". Ne consegue che la maggiorazione prevista dal primo comma dell’art. 13 del D.L. n. 402/1981 non entra nel calcolo della riduzione. In altri termini, la riduzione agevolata opera sulla sola componente del tasso riferita al "prime rate", mentre la maggiorazione resta esclusa dalla decurtazione.
Esempio di applicazione pratica
La circolare propone un esempio numerico per chiarire il criterio applicativo. In presenza di un tasso complessivo del 27%, composto da 22% di "prime rate" e 5% di maggiorazione, e nell’ipotesi di riduzione massima del 50% deliberata dal C.I.P.I., il tasso finale da applicare alle aziende in crisi risulta pari al 16% (22 - 11 + 5).
Condoni previdenziali e regime degli interessi
Il Ministero del tesoro ribadisce che, nelle rateazioni concesse per usufruire dei "condoni" previdenziali, deve essere applicato l’ordinario tasso di interesse previsto per le rateazioni dei debiti contributivi. Il beneficio del condono non può essere cumulato con la riduzione degli interessi autorizzata dal C.I.P.I. relativamente alla stessa posizione debitoria.
Indicazioni operative per le Sedi
Quando sussistono le condizioni descritte, le Sedi devono procedere direttamente al calcolo dell’ammontare degli interessi di rateazione dovuti, in sostituzione di quelli elaborati meccanograficamente, al fine di aggiornare correttamente l’archivio magnetico delle posizioni assicurative. In alternativa, le unità periferiche possono:
- disporre l’annullamento parziale della richiesta di interessi emessa meccanograficamente, operazione attivabile solo dopo l’acquisizione del minor importo versato;
- disporre l’annullamento totale della richiesta di interessi emessa meccanograficamente e inserire, mediante modulo 8 - S.M., il reale importo dovuto a tale titolo.
Punti principali
Efficacia temporale delle deliberazioni C.I.P.I.
Il Ministero vigilante chiarisce che, per stabilire l’efficacia temporale delle deliberazioni del C.I.P.I., occorre fare riferimento alle domande di regolarizzazione rateale presentate dai datori di lavoro entro il periodo precedente la data delle deliberazioni stesse e successivamente autorizzate dall’Istituto. Le rateazioni agevolate possono riguardare sia debiti maturati in periodi di crisi aziendale sia debiti contributivi pregressi.
Base di calcolo della riduzione del tasso di interesse
La percentuale di riduzione deliberata dal C.I.P.I. deve essere applicata esclusivamente sul tasso degli interessi attivi previsto dagli accordi interbancari, cioè sul "prime rate". È quindi esclusa dal calcolo della riduzione la maggiorazione prevista dal primo comma dell’art. 13 del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981.
Esempio applicativo del tasso agevolato
La circolare riporta un esempio: se il tasso complessivo è pari al 27%, di cui 22% riferito al "prime rate" e 5% alla maggiorazione, con una riduzione C.I.P.I. del 50% il tasso da applicare alle aziende in crisi è pari al 16%, calcolato come 22 - 11 + 5.
Condoni previdenziali e non cumulabilità del beneficio
Per le rateazioni concesse per usufruire dei "condoni" previdenziali deve essere applicato l’ordinario tasso di interesse previsto per le rateazioni di debiti contributivi. Il beneficio del condono non è cumulabile con la riduzione degli interessi autorizzata dal C.I.P.I. sulla medesima posizione debitoria.
Adempimenti delle Sedi e aggiornamento delle posizioni
Quando ricorrono le condizioni indicate, le Sedi devono determinare direttamente l’ammontare degli interessi di rateazione dovuti, in luogo di quelli calcolati meccanograficamente, ai fini dell’aggiornamento dell’archivio magnetico delle posizioni assicurative. In alternativa, le unità periferiche possono disporre l’annullamento parziale della richiesta di interessi già emessa meccanograficamente, dopo l’acquisizione del minor importo versato, oppure l’annullamento totale della richiesta e l’inserimento del reale importo dovuto tramite modulo 8 - S.M.
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