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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25352/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per ricettazione di una bicicletta elettrica. Cannata contestava la ritenuta responsabilità per possesso, sostenendo che la bicicletta era collocata all'esterno del garage, collegata a una presa accessibile a tutti in un'area comune, e quindi non dimostrava un possesso esclusivo o volontario. Bellantoni deduceva che la sua responsabilità non poteva essere desunta dalla sola convivenza con Cannata e dalla presenza della bici nell'abitazione comune, lamentando l'assenza di accertamento sull'elemento psicologico e sull'effettivo concorso materiale o morale nel reato

La decisione

Per Cannata Natale: il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era non consentito (reiterazione di censura di fatto già valutata dal giudice di merito); condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Bellantoni Grazia: il ricorso è accolto; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti per non aver commesso il fatto, rilevando che la responsabilità era stata dedotta solo dalla convivenza senza prova della consapevolezza o del concorso nel reato

Massime di principio

  • La mera convivenza o la presenza di un bene illecito nell'abitazione comune non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità penale: occorre prova del possesso volontario o della consapevolezza della provenienza illecita e/o del concorso nell'acquisizione del bene
  • In sede di Cassazione non sono ammesse censure che si limitano a rimettere in discussione questioni di fatto già valutate dal giudice di merito, salvo che emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • L'accertamento dell'elemento psicologico (dolo) è centrale nei reati come la ricettazione; l'assenza di elementi probatori sul dolo della persona convivente può comportare l'annullamento della condanna per quella persona
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per motivo non consentito il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria (es. versamento alla Cassa delle Ammende); viceversa l'annullamento senza rinvio può essere disposto se la mancanza di prova rende pacifica l'innocenza del ricorrente
  • In ipotesi analoghe è prudente che la difesa evidenzi distintamente elementi di prova sull'effettivo possesso, sulla disponibilità esclusiva del bene e sulla consapevolezza della sua provenienza illecita, per evitare condanne fondate su mere deduzioni di fatto

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