Circolare numero 74 del 31-3-1999
Artt. 3 e 4 del D.P.R. 28-12-1970, n. 1434. Contributi integrativi relativi alle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per l'anno 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il calcolo del contributo integrativo dovuto per il 1998 dalle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell’assicurazione generale obbligatoria IVS, sulla base del reddito medio giornaliero fissato dal decreto ministeriale 7 agosto 1998. Vengono richiamate le aliquote contributive giornaliere, la quota a carico del concedente soggetta a rivalsa, i criteri di determinazione del contributo netto da riscuotere e i prontuari allegati per zone agevolate e non agevolate, nonché per soggetti sopra e sotto i 21 anni. Sono inoltre fornite indicazioni per i casi di importo negativo, per i contribuenti che hanno optato per il frazionamento in sei annualità a seguito della rimodulazione di fascia e per gli ultra 65enni pensionati che hanno chiesto la riduzione ex legge n. 449/97. In attesa delle procedure definitive di versamento, le Sedi possono compilare su richiesta i bollettini di conto corrente per il versamento dei contributi 1998.
Determinazione per il 1998 del contributo integrativo CD-CM e relative tabelle operative
Contributo integrativo 1998 per unità mezzadrili e coloniche
La circolare disciplina la determinazione del contributo integrativo dovuto per l’anno 1998 dalle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti. Essa si innesta sul decreto ministeriale 7 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1998, con cui è stato fissato per il 1998 il reddito medio giornaliero previsto dall’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni, parificandolo alla classe di retribuzione meno elevata stabilita per i salariati fissi di ciascuna provincia.
Criterio di calcolo del contributo
Il calcolo del contributo integrativo 1998 avviene tenendo conto delle nuove misure del reddito medio giornaliero e dell’aliquota a carico dei salariati fissi, indicata nella misura del 7,04% (6,54% + 0,50%) del salario medio giornaliero. Dal contributo integrativo lordo viene poi sottratta la quota di contribuzione dovuta dal concedente alla Gestione Speciale e soggetta a rivalsa, così da determinare la misura del contributo integrativo effettivamente da riscuotere.
Allegati e tabelle operative
La circolare segnala la trasmissione di tre allegati:
- allegato n. 1, con le aliquote contributive giornaliere;
- allegato n. 2, con la quota di contribuzione dovuta dal concedente alla Gestione Speciale e soggetta a rivalsa;
- allegato n. 3, contenente i prontuari n. 1 e 2 sulla misura del contributo integrativo 1998, distinti per zone non agevolate e agevolate, per fascia di reddito e per soggetti di età superiore o inferiore ai 21 anni.
I prontuari sono indicati anche come disponibili nell’INTRANET della Direzione Centrale delle Entrate Contributive, nelle directory "tabelle" e "prevagricola".
Gestione degli importi negativi
Viene precisato che, qualora il contributo integrativo 1998 risulti di importo negativo, l’importo deve essere rapportato a zero. In tal caso non è dovuto alcun versamento.
Soggetti con frazionamento dell’aumento in sei annualità
Per i soggetti che, a seguito della rimodulazione di fascia introdotta dal D.Lgs. n. 146/97, hanno scelto di frazionare l’aumento del contributo in sei annualità, la circolare stabilisce il metodo di calcolo per il 1998. L’importo da versare si ottiene sommando al contributo dovuto al netto della quota a carico del concedente relativa alla fascia di provenienza due sesti della differenza tra:
- la quota di contribuzione dovuta dal concedente per la nuova fascia;
- la quota dovuta per la fascia originaria; sempre con riferimento all’anno 1998.
È riportato un esempio applicativo per un coltivatore diretto maggiore di 21 anni, in zona non agevolata, nella provincia di Agrigento, passato dalla fascia 1 alla fascia 2 con frazionamento.
Ultra 65enni pensionati con riduzione ex legge n. 449/97
La circolare precisa inoltre che i soggetti ultra 65enni pensionati che abbiano presentato domanda di riduzione del contributo dovuto per l’assicurazione IVS ai sensi della legge n. 449/97 sono tenuti, per il 1998, al versamento di un contributo integrativo di importo maggiore. I relativi valori sono contenuti nei prontuari 3 e 4, riferiti rispettivamente alla zona normale e alla zona montana, anch’essi inclusi nell’allegato n. 3.
Per tale categoria, dal contributo integrativo lordo deve essere sottratta la metà della quota di contribuzione dovuta dal concedente alla gestione speciale e soggetta a rivalsa.
Modalità provvisorie di versamento
In attesa di successive disposizioni sulle procedure per il versamento generalizzato dei contributi trattati, le Sedi sono autorizzate a compilare, su richiesta, i bollettini di conto corrente per il versamento dei contributi integrativi 1998. Le somme devono affluire sul conto corrente della Sede destinato alla riscossione ordinaria dei contributi CD-CM.
La soluzione provvisoria è giustificata dall’esigenza di non ritardare l’erogazione delle prestazioni nei confronti degli assicurati che devono utilizzare tali contributi per perfezionare i requisiti pensionistici.
Contenuto delle tabelle richiamate
Le tabelle allegate riportano la struttura tariffaria per fasce e zone:
- l’allegato n. 1 contiene le aliquote contributive giornaliere con distinzioni tra zone normali e montane, fasce F1-F4 e soggetti sopra i 21 anni;
- l’allegato n. 2 riporta le quote di contribuzione dovute dal concedente alla Gestione Speciale e soggette a rivalsa, sempre differenziate per zona normale e montana e per fascia F1-F4.
La circolare, infine, richiama il carattere operativo delle tabelle allegate per la determinazione e la riscossione dei contributi dovuti per il 1998.
Punti principali
Presupposto normativo e criterio di calcolo
La circolare dà seguito alla precedente n. 252 dell’11.12.1998 e al decreto ministeriale 7 agosto 1998, pubblicato in G.U. n. 200 del 28.8.1998, con il quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha determinato per il 1998 il reddito medio giornaliero previsto dall’art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni. Tale reddito è stato parificato alla classe di retribuzione meno elevata stabilita per il 1998 per i salariati fissi di ciascuna provincia.
Determinazione del contributo integrativo
Sulla base delle nuove misure del reddito medio giornaliero e dell’aliquota a carico dei salariati fissi pari al 7,04% (6,54% + 0,50%) del salario medio giornaliero, viene determinato il contributo integrativo dovuto per il 1998 dalle unità mezzadrili e coloniche reinserite nell’assicurazione generale obbligatoria per l’I.V.S. dei lavoratori dipendenti. Dal contributo integrativo lordo va sottratta la quota di contribuzione dovuta dal concedente alla Gestione Speciale e soggetta a rivalsa, per ottenere l’importo effettivamente da riscuotere.
Allegati e prontuari
Sono trasmessi: l’allegato n. 1 con le aliquote contributive giornaliere; l’allegato n. 2 con la quota di contribuzione dovuta dal concedente alla Gestione Speciale e soggetta a rivalsa; l’allegato n. 3 con i prontuari n. 1 e 2 relativi alla misura del contributo integrativo per il 1998, distinti per zone non agevolate e agevolate, fascia di reddito e soggetti di età superiore o inferiore ai 21 anni. I prontuari sono indicati come disponibili anche nell’INTRANET della Direzione Centrale delle Entrate Contributive, nelle directory "tabelle" e "prevagricola".
Importi negativi
Se l’importo del contributo integrativo 1998 risultasse negativo, deve essere riportato a zero; pertanto nulla è dovuto.
Frazionamento dell’aumento in sei annualità
Per i soggetti che, a seguito della rimodulazione di fascia introdotta dal D.Lgs. n. 146/97, hanno scelto di frazionare l’aumento del contributo in sei annualità, per il 1998 l’importo da versare si ottiene aggiungendo al contributo dovuto al netto della quota a carico del concedente relativa alla fascia di provenienza due sesti della differenza tra la quota dovuta dal concedente per la nuova fascia e quella dovuta per la fascia originaria, sempre con riferimento al 1998. La circolare riporta un esempio numerico per un C.M. di età superiore a 21 anni in zona non agevolata, provincia di Agrigento, passato dalla fascia 1 alla fascia 2.
Ultra 65enni pensionati con riduzione ex legge n. 449/97
I soggetti ultra 65enni pensionati che hanno presentato domanda di riduzione del contributo dovuto per l’assicurazione IVS ai sensi della legge n. 449/97 sono tenuti al versamento di un contributo integrativo di importo maggiore, riportato nei prontuari 3 e 4, rispettivamente per zona normale e zona montana, inclusi nell’allegato n. 3. In tal caso, dal contributo integrativo lordo deve essere sottratta la metà della quota di contribuzione dovuta dal concedente alla gestione speciale e soggetta a rivalsa.
Modalità provvisorie di versamento
In attesa delle istruzioni definitive sulle procedure di versamento generalizzato dei contributi, le Sedi sono autorizzate, su richiesta, a compilare i bollettini di conto corrente per il versamento dei contributi integrativi 1998, facendo confluire le somme sul conto corrente della Sede destinato alla riscossione ordinaria dei contributi CD-CM. La finalità dichiarata è evitare ritardi nell’erogazione delle prestazioni per gli assicurati che devono far valere tali contributi per il perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Tabelle contributive riportate
L’allegato n. 1 riporta le aliquote contributive giornaliere con distinzione per zone normali e montane, fascia F1-F4 e soggetti oltre i 21 anni, con indicazione delle voci IVS L. 233/90, altre voci, addizionale e totale. L’allegato n. 2 riporta le quote di contribuzione dovute dal concedente alla Gestione Speciale e soggette a rivalsa, anch’esse differenziate per zona normale e montana e per fascia F1-F4.
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