Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 76 del 31-3-1999

1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 1999 - 2. Agevolazioni contributive - 3. Modalità e termini di versamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 1999 la base di calcolo, le aliquote e i massimali dei contributi IVS dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente. Indica inoltre il contributo per maternità, le agevolazioni per pensionati ultrasessantacinquenni e per i nuovi iscritti under 32, nonché i termini e le modalità di versamento tramite modello F24. Vengono richiamate anche le regole per imprese familiari, collaboratori e per il contributo a saldo relativo ai redditi d’impresa.

Misura dei contributi IVS e agevolazioni per artigiani e commercianti per il 1999

Misura dei contributi dovuti per l’anno 1999 per artigiani e commercianti

La circolare definisce la disciplina contributiva IVS per l’anno 1999 a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, indicando i valori del minimale di reddito, le aliquote applicabili, i massimali, le agevolazioni contributive e le modalità di versamento. Il documento disciplina anche il contributo per maternità e le regole di calcolo per i collaboratori familiari e per i casi di reddito eccedente il minimale.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il 1999 il reddito minimo annuo da assumere per il calcolo del contributo IVS è fissato in lire 22.351.888. Tale importo deriva dal minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 1999, pari a lire 67.474, moltiplicato per 312 e aumentato di lire 1.300.000, secondo i riferimenti normativi richiamati nella circolare.

Sul minimale si applicano le seguenti aliquote contributive:

  • Artigiani:
    • 16,00% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 13,00% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
  • Commercianti:
    • 16,39% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni;
    • 13,39% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.

La circolare precisa che le percentuali risultano dagli aumenti previsti dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, con incremento di 0,8 punti percentuali dall’1 gennaio 1998 e ulteriori 0,2 punti percentuali annui dall’1 gennaio 1999 fino al raggiungimento di 19 punti percentuali. Per i commercianti, le aliquote comprendono inoltre gli aumenti previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 207/1996.

I contributi minimi annui sono indicati come segue:

  • Artigiani:
    • lire 3.576.302 per titolari e collaboratori oltre 21 anni;
    • lire 2.905.745 per collaboratori fino a 21 anni.
  • Commercianti:
    • lire 3.663.474 per titolari e collaboratori oltre 21 anni;
    • lire 2.992.918 per collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi inferiori all’anno, gli importi sono rapportati a mese. I contributi minimi mensili risultano quindi pari a:

  • Artigiani: lire 298.025,17 e lire 242.145,45;
  • Commercianti: lire 305.289,54 e lire 249.409,82.

Contribuzione IVS sulla quota di reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 1999 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1998, per la parte eccedente il minimale di lire 22.351.888 annue. La circolare distingue due fasce di reddito:

  • fino a lire 65.280.000;
  • da lire 65.280.001 fino al massimale di lire 108.800.000.

Le aliquote sono:

  • Artigiani:
    • 16,00% sulla quota compresa fra lire 22.351.889 e lire 65.280.000;
    • 17,00% sulla quota compresa fra lire 65.280.001 e lire 108.800.000.
  • Commercianti:
    • 16,39% sulla quota compresa fra lire 22.351.889 e lire 65.280.000;
    • 17,39% sulla quota compresa fra lire 65.280.001 e lire 108.800.000.

Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono ridotte:

  • Artigiani: 13,00% e 14,00%;
  • Commercianti: 13,39% e 14,39%.

La circolare richiama l’art. 3-ter della legge n. 438/1992 per l’aumento di un punto percentuale sui redditi superiori a lire 65.280.000 annue. Il contributo relativo alla quota eccedente il minimale, sommato a quello dovuto sul minimale, costituisce acconto delle somme complessivamente dovute sui redditi d’impresa prodotti nel 1999.

Reddito imponibile massimo e limiti individuali

Per effetto dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato per il 1999 in lire 108.800.000, pari a lire 65.280.000 più due terzi della quota eccedente.

I contributi massimi annui risultano:

  • Artigiani:
    • lire 17.843.200 per titolari e collaboratori oltre 21 anni;
    • lire 14.579.200 per collaboratori fino a 21 anni.
  • Commercianti:
    • lire 18.267.520 per titolari e collaboratori oltre 21 anni;
    • lire 15.003.520 per collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale è rapportato a mese. Gli importi contributivi massimi mensili sono:

  • Artigiani:
    • lire 1.486.933,33 per aliquote ordinarie;
    • lire 1.214.933,33 per aliquote ridotte.
  • Commercianti:
    • lire 1.522.293,33 per aliquote ordinarie;
    • lire 1.250.293,33 per aliquote ridotte.

La circolare sottolinea che tali limiti sono individuali e vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è specificamente indicato in lire 141.991.000 per il 1999, senza frazionamento mensile.

Contribuzione a saldo e criteri di calcolo dei redditi

Dal 1993 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Pertanto, per i contributi del 1999 rilevano i redditi 1999, da dichiarare al fisco nel 2000.

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio già versati risulta inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 1998, è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da versare entro i termini di pagamento dell’IRPEF.

La circolare precisa che i redditi da considerare sono quelli d’impresa in senso proprio, come definiti dal TUIR, nonché quelli a essi assimilati ai sensi degli artt. 5 e 6 del medesimo testo unico. In presenza di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e a saldo vanno calcolati sul risultato netto tra reddito positivo e reddito negativo.

Imprese con collaboratori familiari

Nel caso di titolare che si avvalga dell’attività di familiari collaboratori, la determinazione dei contributi eccedenti il minimale varia a seconda della forma dell’impresa:

  • imprese familiari legalmente costituite: contributi per titolare e collaboratori calcolati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • aziende non costituite in impresa familiare: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato, purché il totale attribuito ai collaboratori non superi il 49% del reddito globale dell’impresa.

In entrambi i casi, i contributi sono calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascun soggetto.

Contributo per le prestazioni di maternità

Il contributo per maternità resta fissato in lire 1.578 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Dal mese di gennaio 1999 non è più dovuto il contributo destinato alle finalità dell’ENAOLI, soppresso dall’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998.

Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per maternità è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.

Agevolazioni contributive per pensionati ultrasessantacinquenni

Continua ad applicarsi anche per il 1999 la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti già pensionati presso le gestioni INPS e con più di 65 anni di età, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997.

La circolare richiama i chiarimenti già forniti con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998, n. 33 del 15 febbraio 1999 e n. 175 del 29 luglio 1998, quest’ultima per l’individuazione dei soggetti aventi diritto.

Sgravio per nuovi iscritti under 32 dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000

L’art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998 riconosce ai soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale artigiani o commercianti nel periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2000 uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva per i tre anni successivi all’iscrizione.

Per accedere al beneficio è richiesto che:

  • l’inizio dell’attività non sia anteriore all’1 gennaio 1999;
  • vi sia regolare iscrizione a una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • il soggetto sia iscritto per la prima volta in qualità di titolare;
  • all’atto della domanda abbia meno di 32 anni.

L’agevolazione si estende anche agli eventuali familiari collaboratori iscritti per la prima volta contestualmente al titolare, purché anch’essi abbiano meno di 32 anni.

Sono esclusi dal beneficio:

  • coloro che abbiano iniziato l’attività prima dell’1 gennaio 1999;
  • coloro che siano assoggettati a contribuzione per accertamento d’ufficio.

Lo sgravio riguarda tutti i contributi dovuti alle gestioni, compresi IVS sul minimale, IVS sulla quota eccedente e contributo maternità, per 36 mesi dalla data di inizio dell’imposizione contributiva, che comunque non può essere anteriore all’1 gennaio 1999.

Per i soggetti under 21, lo sgravio del 50% si applica sull’importo dei contributi già ridotto di 3 punti percentuali. Non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo da parte degli aventi titolo; la posizione assicurativa resta integrata per l’intero importo dei contributi dovuti. Se alcune posizioni non fossero state acquisite dalla procedura centralizzata 1999 dei modelli F24, le S.A.P. devono rilasciare, su richiesta, modelli sostitutivi con importo ridotto.

Regime transitorio per gli iscritti nel 1998

Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si sono iscritti per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, la normativa consente, previa domanda, il differimento del pagamento del 50% dell’aliquota contributiva dovuta per i due anni successivi all’iscrizione. Il versamento differito dovrà essere effettuato nei quattro anni successivi alla cessazione del beneficio.

La circolare segnala che, allo stato, non sono ancora definite le modalità di attuazione e la misura degli interessi di differimento, in assenza del decreto ministeriale previsto. Per la contribuzione 1998, le Sedi devono invitare i soggetti che hanno omesso il versamento della quota non differibile a corrispondere quanto dovuto in unica soluzione, utilizzando i modelli F24 già predisposti per gli importi ridotti relativi a IVS, maternità e assistenza orfani. Nessun provvedimento è invece previsto per chi abbia già versato integralmente la contribuzione richiesta.

Per i contributi dell’anno 1999, le Sedi rilasciano a tutti gli aventi titolo modelli di versamento sostitutivi, previa riduzione del 50% dei contributi dovuti per IVS e maternità.

Termini e modalità di pagamento

Per effetto delle modifiche al d.lgs. n. 241/1997 introdotte dal d.lgs. n. 422/1998, nell’esercizio 1999 tutti gli artigiani e commercianti devono pagare i contributi tramite modello F24, indipendentemente dalla titolarità di partita IVA.

Le scadenze indicate sono:

  • 16 maggio 1999;
  • 16 agosto 1999;
  • 16 novembre 1999;
  • 16 febbraio 2000, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno invece versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento a saldo 1998, primo acconto 1999 e secondo acconto 1999.

La circolare richiama infine le precisazioni già fornite con la circolare n. 259 del 18 dicembre 1998 e si riserva ulteriori comunicazioni in relazione ai futuri provvedimenti in materia di versamento delle imposte sui redditi.

Punti principali

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il 1999 il reddito minimo annuo ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a lire 22.351.888. Sul minimale si applicano, per gli artigiani, le aliquote del 16,00% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni e del 13,00% per collaboratori fino a 21 anni; per i commercianti, rispettivamente 16,39% e 13,39%. Sono indicati i contributi minimi annui e mensili, riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione IVS sulla quota eccedente il minimale e massimale di reddito

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1998 per la quota eccedente il minimale, con aliquote più elevate oltre lire 65.280.000. Per il 1999 il massimale di reddito imponibile è fissato in lire 108.800.000; oltre tale soglia non sono dovuti ulteriori contributi IVS. La circolare riporta i contributi massimi annui e mensili per artigiani e commercianti, distinguendo tra soggetti ordinari e collaboratori under 21.

Contributo a saldo e criteri di determinazione del reddito

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati in acconto è inferiore al dovuto sui redditi d’impresa realizzati, è necessario versare un contributo a saldo entro i termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche. La circolare precisa che i redditi da considerare sono quelli d’impresa ai sensi del TUIR e che, in presenza di redditi di segno opposto, il calcolo va effettuato sul risultato netto tra reddito positivo e negativo.

Imprese con collaboratori familiari

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori vanno calcolati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire quote di reddito ai collaboratori, ma il totale attribuibile non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

Contributo per maternità

Il contributo per le prestazioni di maternità resta fissato in lire 1.578 mensili per ciascun iscritto. Dal gennaio 1999 non è più dovuto il contributo per le finalità dell’abolito ENAOLI. Nei moduli di pagamento il contributo maternità è stato sommato agli importi dovuti per l’IVS sul minimale.

Agevolazioni contributive per pensionati e nuovi iscritti under 32

Per il 1999 continua la riduzione del 50% dei contributi per gli artigiani e commercianti già pensionati presso gestioni INPS e con più di 65 anni, secondo le istruzioni già fornite. Inoltre, i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000 hanno diritto per tre anni a uno sgravio del 50% dell’aliquota vigente, esteso anche ai familiari collaboratori che si iscrivano contestualmente, con alcune esclusioni per chi ha iniziato l’attività prima del 1° gennaio 1999 o per iscrizioni derivanti da accertamento d’ufficio.

Regole transitorie per i soggetti under 32 iscritti nel 1998

Per chi si è iscritto per la prima volta nel 1998, è richiamata la disciplina che consente il differimento del 50% dei contributi dovuti nei due anni successivi all’iscrizione, con versamento differito nei quattro anni successivi alla cessazione del beneficio. La circolare segnala che le modalità operative e gli interessi di differimento non risultano ancora definiti per mancata emanazione del decreto interministeriale previsto.

Termini e modalità di pagamento

Nel 1999 tutti gli artigiani e commercianti devono versare i contributi tramite modello F24, anche se non titolari di partita IVA. Sono previste quattro rate sul minimale con scadenza 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 1999 e 16 febbraio 2000, mentre i contributi sulla quota eccedente il minimale vanno versati secondo i termini delle imposte sui redditi, con riferimento a saldo 1998, primo acconto 1999 e secondo acconto 1999.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.