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Circolare

Circolare numero 73 del 31-3-1999

Soppressione contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e conferma, per gli aventi diritto, delle prestazioni dell’assicurazione contro la tubercolosi, poste a carico dello Stato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 1999, è soppresso il contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ma le prestazioni connesse restano confermate e sono poste a carico dello Stato. Fino a un diverso riordino normativo, tali prestazioni continuano a essere erogate nell’ambito della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti secondo le regole vigenti. Vengono inoltre precisati il criterio per il riconoscimento del requisito contributivo in assenza del versamento del contributo Tbc e le modalità contabili di rilevazione degli oneri.

Soppressione del contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e conferma delle prestazioni

Soppressione del contributo per l’assicurazione contro la tubercolosi e regime delle prestazioni

La circolare interviene sugli effetti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e delle relative prestazioni. Il documento chiarisce il nuovo assetto transitorio, i profili di finanziamento, il requisito contributivo e le modalità di contabilizzazione degli oneri.

Soppressione del contributo dal 1° gennaio 1999

L’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998 sopprime, con effetto dal 1° gennaio 1999, alcuni contributi, compreso quello per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi disciplinato dall’art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall’art. 2 del DPR 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni. Per la parte relativa alla soppressione del contributo e alle particolari disposizioni del terzo comma dello stesso art. 3, la circolare rinvia a quanto già comunicato con la circolare n. 23 del 9 febbraio 1999.

Prestazioni confermate e poste a carico dello Stato

Il comma 14 dell’art. 3 della legge n. 448/1998 dispone che le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lett. c) restano confermate e sono poste a carico dello Stato. La circolare indica espressamente tra queste prestazioni:

  • indennità giornaliera;
  • indennità post-sanatoriale;
  • assegno di cura o di sostentamento;
  • assegno natalizio.

Regime transitorio di erogazione

Fino a una diversa definizione nell’ambito del riordino normativo richiamato dalla legge, le prestazioni dell’assicurazione contro la tubercolosi continuano a essere erogate nell’ambito della Gestione delle "prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", istituita dalla legge n. 88/1989. La loro disciplina operativa resta quella finora vigente, salvo il diverso finanziamento, che è posto a carico dello Stato.

Requisito per il diritto alle prestazioni

La circolare precisa che il requisito per il diritto alle prestazioni, consistente in un anno di contribuzione nell’arco della vita assicurativa, va verificato anche in assenza del versamento del contributo da parte del datore di lavoro. In tale ipotesi, il requisito è identificato nella sussistenza delle condizioni che, in regime ordinario, avrebbero determinato l’obbligo contributivo. Tale sussistenza può essere rilevata dall’esistenza di versamenti di contribuzione IVS o sostitutiva ai quali era collegato il versamento del contributo Tbc.

Rilevazione contabile degli oneri

Sul piano contabile, gli oneri derivanti dalle prestazioni devono continuare a essere imputati ai conti PTZ 30/.., previsti per ciascun tipo di prestazione, e al conto PTR 10/28, relativo ai debiti per prestazioni rimaste da pagare nei casi di erogazione diretta.

Riserva di future modifiche

La circolare segnala infine che le modalità di contabilizzazione potranno essere modificate in futuro quando saranno emanati i provvedimenti di riordino delle norme sulle prestazioni temporanee, previsti dalla legge n. 448/1998.

Punti principali

Soppressione del contributo Tbc dal 1° gennaio 1999

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 1, sopprime con effetto dal 1° gennaio 1999 alcuni contributi, tra cui quello per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi previsto dall’art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall’art. 2 del DPR 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

Conferma delle prestazioni a carico dello Stato

Il comma 14 dell’art. 3 della legge n. 448/1998 stabilisce che le prestazioni relative alla tutela richiamata dal comma 1, lett. c) restano confermate e sono poste a carico dello Stato. Si tratta delle indennità giornaliera e post-sanatoriale, dell’assegno di cura o di sostentamento e dell’assegno natalizio.

Disciplina transitoria delle prestazioni

In attesa del riordino generale previsto dalla legge, le prestazioni dell’assicurazione contro la tubercolosi continuano a essere erogate nell’ambito della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, istituita dalla legge n. 88/1989, secondo le regole finora vigenti, con l’unica variazione del finanziamento a carico dello Stato.

Requisito contributivo per il diritto alle prestazioni

Il requisito di un anno di contribuzione nell’arco della vita assicurativa, in mancanza del versamento del contributo da parte del datore di lavoro, viene individuato nella sussistenza delle condizioni che avrebbero generato l’obbligo contributivo in regime ordinario. Tale sussistenza è desumibile dall’esistenza di versamenti di contribuzione IVS o sostitutiva ai quali era collegato il contributo Tbc.

Imputazione contabile degli oneri

Gli oneri derivanti dalle prestazioni continuano a essere rilevati ai conti PTZ 30/.., previsti per ciascun tipo di prestazione, nonché al conto PTR 10/28, acceso ai debiti per prestazioni rimaste da pagare nei casi di erogazione diretta.

Possibili future modifiche contabili e normative

La circolare riserva eventuali modifiche alle modalità di contabilizzazione quando verranno emanati i provvedimenti di riordino delle norme in materia di prestazioni temporanee previsti dalla legge n. 448/1998.

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