Circolare numero 72 del 31-3-1999
Ulteriori chiarimenti. Riproposizione aggiornata ed integrata degli aspetti salienti della regolarizzazione: 1 - Le agevolazioni. 2 - Soggetti destinatari della regolarizzazione in forma agevolata. 3 - Contributo ex art. 1, comma 194, legge 662/96. 4 - Periodi regolarizzabili in forma agevolata. 5 - Scadenze. 6 - Modalita' di pagamento. 7 - Istruzioni per il pagamento. 8 - Estinzione degli interessi e delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, ecc non ancora pagate. 9 - Agevolazioni per sgravi, fiscalizzazione, zone montane e territori svantaggiati. 10 - Provvedimenti di esecuzione in corso. 11 - Contributi che hanno già formato oggetto di precedenti regolarizzazioni agevolate. 12 - Estinzione dei crediti di importo non superiore a lire 50.000. 13 - Prescrizione. 14 - Modulistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INPS n. 16 del 1 febbraio 1999 illustra la disciplina della regolarizzazione agevolata prevista dall'art. 76, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998. Vengono chiariti i benefici ottenibili, i soggetti ammessi, i periodi regolarizzabili, le scadenze, le modalità di pagamento e gli effetti su interessi, sanzioni, ruoli e procedure esecutive. La circolare fornisce anche indicazioni operative su modulistica, F24, trattamento di precedenti condoni, prescrizione e sul contributo del 15% per gli operai agricoli su accantonamenti a fondi previdenziali e assistenziali.
Regolarizzazione agevolata dei contributi e premi previdenziali ai sensi dell'art. 76 L. 448/1998
Regolarizzazione agevolata dei contributi e premi previdenziali ex art. 76 L. 448/1998
La circolare INPS n. 16 del 1 febbraio 1999 fornisce le istruzioni applicative sulla regolarizzazione agevolata prevista dall'art. 76, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il documento definisce l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione, i termini per la presentazione della domanda e per il pagamento, le modalità operative per il versamento e gli effetti della regolarizzazione su sanzioni, interessi, procedimenti esecutivi e posizioni già interessate da precedenti condoni.
Agevolazioni riconosciute
La norma consente l'estinzione totale delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni civili non ancora pagate, inclusa la sanzione una tantum introdotta dalla L. 662/1996. Vengono inoltre estinti i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi alle violazioni delle norme sul collocamento e sulla denuncia e versamento dei contributi o dei premi. La regolarizzazione consente anche il mantenimento dei benefici di sgravi, fiscalizzazione e agevolazioni per le zone svantaggiate e i territori montani. La domanda produce, infine, la sospensione dei provvedimenti esecutivi in corso, purché il contribuente rispetti i pagamenti dovuti.
Soggetti che possono accedere
Possono avvalersi della regolarizzazione i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e i relativi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia, i CM optanti, nonché i datori di lavoro agricolo per i contributi obbligatori dovuti per OTI, OTD e CI. Sono compresi anche i datori di lavoro agricolo tenuti al modello DM10/2 per impiegati e dirigenti e le cooperative di trasformazione ex lege 240/84 tenute al medesimo modello per gli operai a tempo indeterminato, limitatamente alle quote CUAF e CIG. La circolare chiarisce che la facoltà opera sia per omissioni di versamenti già accertati sia per omessa presentazione di denunce contributive, e si estende anche a soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale, a posizioni censite ma incomplete o inesatte e ai lavoratori autonomi in agricoltura con pratiche di iscrizione o variazione ancora pendenti o mai avviate.
Contributo previdenziale del 15% sugli accantonamenti
Il contributo del 15% dovuto per gli operai agricoli sugli accantonamenti a fondi, casse e forme assicurative con finalità previdenziale e assistenziale, previsto dall'art. 1, comma 194, della L. 662/1996, relativo agli anni 1986-1991, può essere incluso nella domanda di regolarizzazione. Le aziende che non abbiano effettuato i pagamenti, in tutto o in parte, devono compilare una riga del prospetto n. 1 indicando come anno 1999 e come trimestre 9. Se l'adempimento non è stato effettuato, va presentata entro il 31 maggio 1999 la denuncia prevista dalla circolare n. 61 del 14 marzo 1997.
Periodi regolarizzabili
Sono regolarizzabili i contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi relativi a periodi non prescritti maturati fino a tutto il 1997. In particolare, per i datori di lavoro agricolo sono compresi i contributi dovuti fino al quarto trimestre 1997, anche se in naturale scadenza nel 1998; per i soggetti tenuti al DM10/2 sono compresi i contributi dovuti fino a dicembre 1997 con scadenza nel gennaio 1998; per lavoratori autonomi e concedenti a compartecipazione familiare o piccola colonia sono compresi i contributi dovuti fino a tutto l'anno 1997, inclusa l'ultima rata con scadenza naturale nel 1998.
Termini per domanda e versamenti
L'art. 76 prevede due momenti distinti. Il 2 marzo 1999 è il termine per la presentazione della domanda di regolarizzazione, corredata, se del caso, dalle denunce obbligatorie omesse; tale termine viene però qualificato come ordinatorio. Di conseguenza, l'INPS consente la presentazione delle domande anche oltre tale data, ma comunque non oltre il 31 maggio 1999, che resta il termine tassativo per il pagamento della prima rata o dell'intero debito contributivo. Entro il 31 maggio 1999 devono essere presentate anche le denunce o dichiarazioni omesse e quelle che modificano quelle precedenti.
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in venti rate semestrali consecutive di pari importo per la quota capitale. In caso di pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 1999, il debito va attualizzato al tasso di interesse legale del 2,5% annuo; la circolare indica il coefficiente 0,8975929548 da applicare all'importo dei contributi obbligatori dovuti. In alternativa, il pagamento rateale prevede la prima rata entro il 31 maggio 1999, la seconda entro il 30 novembre 1999 e poi, negli anni successivi, scadenze fisse al 31 maggio e al 30 novembre, con proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade in giorno festivo. Le rate dalla seconda in avanti sono maggiorate dell'1% annuo per il periodo di differimento. Per il calcolo delle singole rate, la circolare riporta una tabella di coefficienti da applicare al debito complessivo.
Istruzioni per il modello F24
Il versamento della prima rata o dell'intero debito deve essere effettuato con modello F24. Per le aziende non tenute al DM10/2 è previsto il codice INPS di 17 caratteri, determinabile tramite la registrazione della domanda negli archivi automatizzati; tuttavia, il modello può essere compilato anche senza tale codice, identificando il pagamento tramite codice fiscale. In questo caso, nelle sezione INPS va indicato il codice sede, la causale ACON, il codice INPS se disponibile e l'importo a debito. Per le aziende tenute al DM10/2, il modello va compilato con causale DCON e con l'indicazione della matricola aziendale di 10 caratteri numerici, oltre al codice sede e all'importo. Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire, con arrotondamento per eccesso o difetto a seconda della soglia di 500 lire. La circolare segnala che banche, poste e concessionari riceveranno i modelli F24 dopo l'aggiornamento dei software, presumibilmente entro metà aprile 1999.
Estinzione di interessi, sanzioni e crediti minori
Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 76 deriva che sono estinte, senza necessità di domanda, anche le obbligazioni per interessi legali, somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili non ancora pagate relative a contributi di competenza fino a tutto l'anno 1997 già versati. La circolare richiama inoltre la disciplina dell'estinzione dei crediti per contributi o premi di importo non superiore a lire 50.000, riferiti a crediti esistenti al 31 marzo 1996: tali crediti si intendono estinti insieme agli accessori e alle eventuali sanzioni. Ai fini del limite, ogni partita creditoria va valutata separatamente, intendendosi per singola partita l'importo dovuto per un trimestre, per l'intero anno o per il mese, secondo la categoria contributiva interessata.
Sgravi, fiscalizzazione e agevolazioni territoriali
I soggetti che si avvalgono del condono possono regolarizzare le proprie posizioni debitorie tenendo conto delle misure ridotte previste dalla fiscalizzazione per i territori del Centro-Nord e dalle agevolazioni per il Mezzogiorno. Sono fatte salve anche le riduzioni previste per territori montani e zone svantaggiate dall'art. 20 del D.Lgs. 375/1993, come modificato dalla L. 608/1996. La circolare precisa che non sono comunque regolarizzabili i soli rapporti di lavoro fittizi o le giornate di lavoro indebitamente attribuite, poiché in tali casi si tratta di contributi non dovuti in assoluto.
Sospensione dei provvedimenti esecutivi
La presentazione della domanda e il puntuale pagamento delle somme dovute comportano la sospensione dei provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase o grado, compresi quelli promossi dai concessionari per il recupero di contributi iscritti nei ruoli di emissione novembre 1994. Le sedi, ricevute le domande e i relativi versamenti, devono trasmettere con urgenza ai concessionari le note di sospensione degli atti esecutivi in caso di pagamento parziale, oppure il provvedimento di discarico amministrativo in caso di pagamento totale. Il diritto alla sospensione resta subordinato alla regolarità dei pagamenti, che le sedi devono controllare ai fini di eventuali revoche. In attesa del rilascio delle procedure e dei modelli F24, è ammesso il pagamento mediante bollettino di conto corrente postale sul conto della sede competente aperto per il recupero crediti nel settore agricolo.
Precedenti regolarizzazioni e debiti residui
Anche i contributi già oggetto di precedenti procedure di regolarizzazione agevolata in agricoltura possono essere versati con i benefici della nuova disciplina, limitatamente alla parte di debito rimasta insoluta al 1 gennaio 1999. Le denunce già presentate in occasione di un precedente condono non devono essere ripresentate. Per determinare il debito residuo, la circolare dispone di scomputare prima gli interessi di differimento già versati, imputando poi il residuo ai contributi, a partire dal periodo più remoto, e, ove previsto, alle somme aggiuntive ridotte. Se il contribuente ha interrotto i pagamenti di un condono rateale, gli effetti del condono restano validi fino a concorrenza delle somme effettivamente versate alle scadenze dovute; per il residuo occorre presentare una nuova domanda e effettuare i relativi versamenti.
Prescrizione
La domanda di regolarizzazione interrompe i termini di prescrizione. Per i lavoratori autonomi in agricoltura e per i concedenti a compartecipazione familiare o piccola colonia, il computo dei periodi prescritti va riferito alla naturale scadenza dell'ultima rata relativa all'annualità di riferimento. Per il lavoro subordinato, invece, si considera la naturale scadenza del pagamento dei contributi dovuti per ciascun trimestre. La circolare ricorda inoltre che, quando l'accertamento deriva da denuncia del lavoratore dipendente o dei superstiti, la prescrizione resta decennale, ma solo per i contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Modulistica
La modulistica per la domanda di regolarizzazione è già disponibile presso le sedi INPS e sul sito internet dell'Istituto. La domanda è articolata in tre prospetti: uno per datori di lavoro e concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia, uno per lavoratori autonomi, associati e IATP, e uno per i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1993. Deve essere presentata una domanda distinta per ciascuna categoria di contribuzione e per ogni Comune di contribuzione e azienda condotta nello stesso Comune. Per i datori di lavoro tenuti al DM10/2 è previsto un modulo specifico da riprodurre in copia dalle sedi.
Punti principali
Benefici della regolarizzazione
La regolarizzazione comporta l'estinzione delle somme aggiuntive, degli interessi e delle sanzioni civili ancora dovuti, inclusa la sanzione una tantum introdotta dalla L. 662/1996. Consente inoltre l'estinzione dei reati e delle obbligazioni accessorie connesse a violazioni in materia di contributi, premi e collocamento, e conserva i benefici di sgravi, fiscalizzazione e agevolazioni per zone svantaggiate e territori montani. La domanda sospende anche i provvedimenti esecutivi in corso, purché i pagamenti siano effettuati puntualmente secondo la modalità prescelta.
Soggetti ammessi e casistiche comprese
Possono accedere coltivatori diretti, mezzadri, coloni, concedenti, imprenditori agricoli a titolo principale, concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia, CM optanti, datori di lavoro agricolo per OTI, OTD e CI, nonché i datori tenuti a DM10/2 per impiegati, dirigenti e, per le cooperative di trasformazione ex lege 240/84, per gli operai a tempo indeterminato limitatamente a CUAF e CIG. La facoltà è riconosciuta anche a soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale, a posizioni censite ma incomplete o inesatte, e a lavoratori autonomi in agricoltura con domande di iscrizione o variazione pendenti o mai presentate.
Periodi regolarizzabili e limiti temporali
Sono regolarizzabili i contributi e premi omessi relativi a periodi non prescritti maturati fino a tutto il 1997: per i datori agricoli fino al quarto trimestre 1997, per i soggetti DM10/2 fino a dicembre 1997 con scadenza gennaio 1998, per autonomi e concedenti fino all'intero anno 1997 compresa l'ultima rata in scadenza nel 1998. La circolare precisa che la domanda di regolarizzazione interrompe la prescrizione e richiama criteri specifici di computo per lavoro autonomo e subordinato.
Scadenze e termini
Il termine del 2 marzo 1999 per la presentazione della domanda è qualificato come ordinatorio; è quindi ammessa la presentazione oltre tale data, ma comunque non oltre il 31 maggio 1999. Il 31 maggio 1999 è invece il termine tassativo per versare la prima rata o l'intero debito contributivo e per presentare le denunce o dichiarazioni omesse o da rettificare. Per il contributo previdenziale del 15% sugli accantonamenti degli operai agricoli, se non già adempiuto, la denuncia deve essere presentata entro il 31 maggio 1999.
Pagamento in unica soluzione o in 20 rate semestrali
Il debito può essere pagato in unica soluzione entro il 31 maggio 1999, con attualizzazione al tasso legale del 2,5% annuo della quota capitale dovuta in base a venti rate semestrali. In alternativa, il pagamento può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo per la quota capitale, con prima rata al 31 maggio 1999 e seconda al 30 novembre 1999; le rate successive sono maggiorate dell'1% annuo per il differimento. La circolare fornisce anche i coefficienti da applicare per il calcolo delle rate e un coefficiente di attualizzazione pari a 0,8975929548 per il pagamento in unica soluzione.
Istruzioni operative per F24 e codici contributo
Il versamento deve essere effettuato con modello F24. Per i soggetti non tenuti a DM10/2 è previsto il codice INPS di 17 caratteri, ma è ammessa anche la compilazione senza tale codice, con identificazione tramite codice fiscale; per i soggetti DM10/2 il modello va compilato con causale DCON e matricola aziendale. Per i soggetti non DM10/2 si usa la causale ACON. Gli importi vanno arrotondati alle mille lire, per eccesso o difetto in base alla soglia di 500 lire.
Estinzione di interessi, sanzioni e importi minimi
Sono estinte, anche senza domanda di regolarizzazione, le obbligazioni per interessi legali, somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili non ancora pagate relative a contributi di competenza fino al 1997 già versati. È inoltre richiamata l'estinzione dei crediti per contributi o premi di importo non superiore a lire 50.000 in essere al 31 marzo 1996, con estinzione anche degli accessori e delle sanzioni, valutando separatamente ogni singola partita creditoria.
Effetti su condoni precedenti e procedure esecutive
I contributi già oggetto di precedenti regolarizzazioni possono rientrare nella nuova disciplina per la parte residua insoluta al 1 gennaio 1999. Non devono essere ripresentate le denunce già depositate in occasione del precedente condono; il residuo debito viene imputato dopo lo scomputo degli interessi di differimento già versati. La domanda sospende i provvedimenti esecutivi in corso, compresi quelli relativi ai ruoli emessi nel novembre 1994, e le sedi devono inviare note di sospensione o provvedimenti di discarico ai concessionari in base all'esito del pagamento.
Modulistica e adempimenti documentali
La domanda di regolarizzazione si presenta su modelli già disponibili presso le sedi INPS e sul sito internet dell'Istituto. Il modulo è articolato in tre prospetti: uno per datori di lavoro e concedenti a compartecipazione familiare o piccola colonia, uno per lavoratori autonomi, associati e IATP, e uno per i contributi al Servizio Sanitario Nazionale dovuti dal 1 gennaio 1993. Va presentata una domanda distinta per ciascuna categoria contributiva e per ogni Comune e azienda condotta nello stesso Comune; per i soggetti DM10/2 è previsto un modulo specifico da riprodurre dalle sedi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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