Circolare numero 75 del 31-3-1999
Recuperabilità di somme percepite a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia nei confronti degli eredi dei pensionati. Somme percepite a titolo di pensione sociale sostitutiva dell’assegno assistenziale in forza di sentenze provvisoriamente esecutive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando le somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 possono essere recuperate, con particolare attenzione al recupero nei confronti degli eredi del pensionato in caso di dolo. Inoltre estende tale disciplina ai pagamenti di pensione sociale corrisposti in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, prevedendo limiti di recupero in base al reddito imponibile IRPEF 1995 e confermando che tali pagamenti non sono recuperabili nei confronti degli eredi. Vengono richiamati i criteri per l’accertamento del dolo e i casi in cui esso deve essere escluso.
Recuperabilità di somme pensionistiche o di trattamenti di famiglia indebitamente percepiti e recupero verso gli eredi
Recuperabilità di somme pensionistiche indebitamente percepite e limiti verso gli eredi
La circolare esamina il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione, quota di pensione o trattamento di famiglia per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, con particolare attenzione alle modifiche introdotte dalla legge n. 448 del 1998 in tema di responsabilità degli eredi e alle ipotesi di pensione sociale corrisposta in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive.
Disciplina generale del recupero ex legge n. 662 del 1996
L’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a titolo di pensioni, quote di pensione o trattamenti di famiglia. Originariamente, il comma 263 stabiliva che il recupero non si estendesse agli eredi del pensionato.
Modifica introdotta dalla legge n. 448 del 1998
L’articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha sostituito il comma 263 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996, prevedendo che il recupero non si estende agli eredi salvo che sia accertato il dolo del pensionato. La circolare precisa che, per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 1999 in poi, quando l’indebito sia ricollegabile a comportamento doloso del dante causa, l’azione di recupero deve essere esercitata nei confronti degli eredi.
Accertamento del dolo
Richiamando il comma 265 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996, la circolare ricorda che, in presenza di dolo dei soggetti fruitori, è previsto il totale recupero dell’indebito. L’individuazione del dolo deve essere compiuta con particolare rigore, tenendo conto anche del contesto socio-economico del soggetto e verificando la presenza di una preordinazione fraudolenta nelle singole fattispecie. Il dolo deve invece essere escluso quando l’indebita erogazione derivi da errore dell’Istituto o dalla mancata valutazione di atti o fatti già noti all’Istituto.
Pensione sociale sostitutiva dell’assegno assistenziale e sentenze provvisoriamente esecutive
L’articolo 38, comma 6, della legge n. 448 del 1998 estende l’applicazione dei commi 260, 261 e 263 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996 anche ai soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi alla disciplina sui decreti-legge n. 495 del 1987 e n. 25 del 1988, convertito dalla legge n. 93 del 1988. La circolare richiama il contenzioso sulla pensione sociale sostitutiva dell’assegno assistenziale riconosciuta a invalidi civili che abbiano presentato domanda dopo il compimento del 65° anno di età.
Limiti al recupero delle somme pagate in esecuzione di sentenze
I pagamenti di pensione sociale effettuati in attuazione di sentenze provvisoriamente esecutive sono ricompresi nella disciplina di recupero. Le somme indebitamente percepite non sono recuperabili se il pensionato, per l’anno 1995, ha conseguito un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a 16 milioni; se il reddito supera tale soglia, il recupero avviene limitatamente ai tre quarti della somma riscossa. Resta fermo che i pagamenti eseguiti in forza di sentenze non sono mai recuperabili nei confronti degli eredi.
Punti principali
Recupero delle somme indebitamente percepite e responsabilità degli eredi
Per le somme percepite indebitamente a titolo di pensione, quote di pensione o trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, la disciplina della legge n. 662 del 1996 escludeva originariamente il recupero nei confronti degli eredi del pensionato. La legge n. 448 del 1998 ha modificato il comma 263 dell’articolo 1, stabilendo che il recupero non si estende agli eredi salvo che sia accertato il dolo del pensionato. Dal 1° gennaio 1999, quindi, se l’indebito deriva da comportamento doloso del dante causa e il decesso è avvenuto dal 1° gennaio 1999 in poi, l’azione di recupero deve essere esercitata anche verso gli eredi.
Nozione di dolo e criteri di accertamento
La circolare richiama il comma 265 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996, secondo cui il dolo comporta il totale recupero dell’indebito. Per individuare i comportamenti riconducibili al dolo si devono seguire le indicazioni ministeriali, valutando anche il contesto socio-economico del soggetto che ha percepito le somme. Il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con particolare scrupolosità, verificando caso per caso la presenza di una vera e propria preordinazione fraudolenta. Il dolo va escluso quando l’erogazione indebita dipende da errore dell’Istituto oppure dalla mancata valutazione di atti o fatti già noti all’Istituto.
Applicazione alle pensioni sociali erogate in base a sentenze provvisoriamente esecutive
L’articolo 38, comma 6, della legge n. 448 del 1998 estende l’applicazione dei commi 260, 261 e 263 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996 anche ai soggetti che hanno percepito prestazioni pensionistiche o assistenziali indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi alla normativa sui decreti-legge n. 495 del 1987 e n. 25 del 1988. La disciplina riguarda in particolare la pensione sociale sostitutiva dell’assegno assistenziale riconosciuta a invalidi civili che abbiano presentato istanza dopo il compimento del 65° anno di età.
Effetti del regime di recupero sulle somme pagate in esecuzione di sentenze
Le pensioni sociali pagate in attuazione di sentenze provvisoriamente esecutive rientrano nell’ambito della disciplina di recupero. Le somme indebitamente percepite per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 non sono recuperabili quando il pensionato abbia conseguito nel 1995 un reddito personale imponibile IRPEF pari o inferiore a 16 milioni. Se il reddito personale imponibile IRPEF 1995 è superiore a 16 milioni, il recupero è limitato ai tre quarti della somma riscossa. In ogni caso, i pagamenti effettuati in attuazione di sentenze non sono recuperabili nei confronti degli eredi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 mar 1999Circolare numero 72 del 31-3-1999
- Circolare · 31 mar 1999Circolare numero 73 del 31-3-1999
- Circolare · 31 mar 1999Circolare numero 74 del 31-3-1999
- Circolare · 31 mar 1999Circolare numero 76 del 31-3-1999
- Circolare · 30 mar 1999Circolare numero 69 del 30-3-1999
- Circolare · 30 mar 1999Circolare numero 70 del 30-3-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →