Circolare numero 70 del 30-3-1999
Accertamento del requisito della prevalenza del tempo e del reddito da effettuarsi nei soli casi di altra attività. Quest'ultima dovrà essere comparata soprattutto con il reddito reale dell'azienda agricola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come va accertato il requisito della prevalenza per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Viene precisato che la prevalenza del tempo e del reddito va verificata solo se il soggetto svolge anche altra attività non occasionale; prima si accerta il tempo e poi il reddito. La circolare contesta l’uso del solo reddito agrario come parametro esclusivo di prevalenza, perché non rappresenta il reddito reale dell’azienda, e indica invece come riferimento il reddito globale da lavoro risultante dalla posizione fiscale. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale si ribadisce infine la soglia dei due terzi del reddito globale da lavoro.
Chiarimenti sul requisito della prevalenza per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale
Chiarimenti sul requisito della prevalenza per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale
La circolare interviene per chiarire il criterio della prevalenza richiesto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della posizione assicurativa dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. Il documento nasce dalle segnalazioni delle Sedi, che avevano rilevato criticità nell’applicazione del parametro reddituale, specie quando il solo riferimento al reddito agrario portava a escludere soggetti che, in concreto, svolgevano attività agricola in modo effettivo e abituale.
Ambito applicativo del requisito della prevalenza
Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’art. 2 della L. n. 9/1963 viene richiamato per precisare che l’abitualità dell’attività agricola si intende in senso esclusivo o prevalente. La prevalenza si configura quando l’attività agricola assorbe il maggior tempo nell’anno e rappresenta la principale fonte di reddito del soggetto.
La circolare sottolinea che, se l’attività di coltivatore diretto è svolta in forma esclusiva, non occorre alcuna comparazione tra attività diverse né una verifica del reddito. La valutazione della prevalenza del tempo e del reddito è necessaria soltanto quando il soggetto svolga anche altra attività non occasionale, autonoma o subordinata, agricola o extragricola, in linea con quanto già indicato al punto 5 della circolare n. 111 del 1998.
Modalità di accertamento
Nei casi in cui coesistano più attività lavorative, l’istruttoria deve seguire un ordine preciso:
- prima si accerta la prevalenza del tempo, perché più agevolmente verificabile nella comparazione tra attività;
- successivamente si verifica la prevalenza del reddito.
Questo criterio è ribadito come metodo applicativo per evitare valutazioni non aderenti alla realtà lavorativa del soggetto.
Superamento del solo reddito agrario come parametro
La parte centrale della circolare riguarda la critica alla prassi che identificava il reddito agricolo con il solo reddito agrario. Secondo il documento, tale impostazione può risultare inadeguata perché il reddito agrario deriva dalla consistenza aziendale valutata al momento dell’iscrizione e non dall’effettivo introito generato dall’attività. Esso è inoltre utilizzato, in base alla L. n. 233/1990, ai soli fini della collocazione nelle fasce contributive secondo criteri convenzionali e predeterminati.
Per questo motivo, l’utilizzo del solo reddito agrario ai fini della prevalenza viene ritenuto difforme dall’esigenza di un accertamento veritiero delle entrate economiche effettive dell’azienda.
Criterio corretto per la valutazione del reddito
La circolare precisa che, ai fini della prevalenza, il reddito agricolo non va inteso come reddito domenicale e figurativo, bensì come reddito globale da lavoro risultante dalla posizione fiscale del soggetto, indicata nel modello 740/730, secondo il Testo Unico delle imposte dirette. Viene inoltre ammesso il ricorso ad altri indicatori utili a individuare il reddito reale dell’azienda.
Imprenditori agricoli a titolo principale
Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ai quali l’art. 13 della L. n. 233/1990 estende l’obbligo assicurativo IVS dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, resta fermo il criterio della L. n. 153/1975: dall’attività agricola deve derivare almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro risultante dalla posizione fiscale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 917/1986.
In sintesi, la circolare sostituisce una lettura rigida basata sul solo reddito agrario con un criterio più aderente alla realtà economica e fiscale del soggetto, sia per i coltivatori diretti sia per gli imprenditori agricoli a titolo principale.
Punti principali
Oggetto dei chiarimenti
Le Sedi hanno chiesto chiarimenti sul requisito della prevalenza richiamato nella circolare n. 111 del 23.5.1998, soprattutto in relazione alla prevalenza reddituale per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.
Presupposto della prevalenza
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l’abitualità dell’attività agricola, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 9/1963, deve intendersi come attività svolta in forma esclusiva o prevalente. La prevalenza ricorre quando l’attività agricola impegna il soggetto per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisce la maggior fonte di reddito.
Quando si applica la verifica di tempo e reddito
Se l’attività di coltivatore diretto è svolta in modo esclusivo non è necessaria alcuna valutazione comparativa di tempo e reddito. La verifica interviene solo quando il soggetto svolge anche altra attività di lavoro autonomo o subordinato, agricolo o extragricolo, in modo non occasionale, secondo quanto già chiarito al punto 5 della circolare n. 111/98.
Ordine dell’accertamento
Nei casi in cui vi sia una pluralità di attività, l’accertamento deve partire dalla prevalenza del tempo, perché più facilmente verificabile nella comparazione tra attività diverse, e solo successivamente dalla prevalenza del reddito.
Critica all’uso del solo reddito agrario
La prassi precedente aveva individuato il reddito agricolo nel solo reddito agrario. La circolare evidenzia che ciò può determinare cancellazioni di soggetti che svolgono effettivamente attività di coltivatore diretto, poiché il reddito agrario è spesso esiguo e non riflette il reddito reale dell’azienda.
Nuovo criterio per il reddito agricolo
Il reddito agrario, ai fini della prevalenza, non va inteso come reddito domenicale e figurativo, ma come reddito globale da lavoro risultante dalla posizione fiscale del soggetto (mod. 740/730), secondo il Testo Unico delle imposte dirette. Possono rilevare anche altri indicatori idonei ad accertare il reddito reale dell’azienda.
Rilevanza del reddito agrario per le fasce contributive
La circolare ricorda che il reddito agrario, così come determinato sulla base della consistenza aziendale all’atto dell’iscrizione, è utilizzabile ai soli fini dell’inserimento nelle fasce contributive previste dalla L. n. 233/1990, secondo criteri predeterminati e convenzionali, e non come parametro esclusivo della prevalenza.
Imprenditori agricoli a titolo principale
Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, cui l’art. 13 della L. n. 233/1990 estende l’obbligo dell’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la L. n. 153/1975 richiede che dall’attività agricola derivi almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro risultante dalla posizione fiscale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 917/1986.
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