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Circolare

Circolare numero 174 del 28-11-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’interpretazione del diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità per i lavoratori in mobilità che intendano avviare o sviluppare un’attività autonoma, associarsi in cooperativa o intraprendere un’attività imprenditoriale. Vengono recepiti orientamenti della Cassazione che ampliano la nozione di attività autonoma e di “intraprendere”, includendo anche chi sviluppa a tempo pieno un’attività già avviata prima del collocamento in mobilità e chi dà inizio a un’attività imprenditoriale non svolta prevalentemente con lavoro proprio. Inoltre, viene modificato il termine di presentazione della domanda, portandolo a 60 giorni dall’inizio dell’attività, con applicazione ai procedimenti pendenti e riesame delle decisioni già adottate in senso difforme su istanza degli interessati.

Anticipazione dell’indennità di mobilità ex art. 7, comma 5, legge n. 223/1991: chiarimenti su attività autonoma, imprenditoria e termini di domanda

Anticipazione dell’indennità di mobilità ex art. 7, comma 5, legge n. 223/1991

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’anticipazione dell’indennità di mobilità, istituto previsto per i lavoratori in mobilità che intendano avviare un’attività autonoma o associarsi in cooperativa. L’intervento si fonda su recenti orientamenti della Corte di Cassazione e determina un ampliamento dei soggetti e delle situazioni ammesse al beneficio, oltre a ridefinire il termine per la presentazione della domanda.

Ambito soggettivo e interpretazione della norma

L’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede che i lavoratori in mobilità possano ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità se la richiedono per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa. In passato l’INPS aveva interpretato la disposizione nel senso che il beneficio spettasse solo a chi iniziasse l’attività dopo il collocamento in mobilità. La circolare prende atto di una lettura giurisprudenziale più estesa, coerente con la finalità della disciplina di favorire l’occupazione.

Attività autonoma già svolta prima del collocamento in mobilità

Con sentenza 21 febbraio/15 maggio 2001, n. 6679, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che il termine “intraprendere” non va inteso soltanto come “iniziare”, ma anche come dedicarsi con maggiori energie e per più tempo a un’attività già esistente. Ne deriva che l’anticipazione può essere riconosciuta anche ai lavoratori che, dopo la mobilità, intendano sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente.

Estensione ai casi di attività imprenditoriale

La circolare richiama anche la sentenza n. 9007, pubblicata il 20 giugno 2002, con la quale la Cassazione ha interpretato in senso ampio la nozione di “attività autonoma”, ricomprendendovi anche l’avvio di un’attività imprenditoriale non svolta con lavoro prevalentemente proprio. In questa prospettiva, l’erogazione anticipata dell’indennità perde la funzione di mero sostegno dello stato di bisogno da disoccupazione e assume quella di contributo finanziario per far fronte alle spese iniziali dell’attività. Ciò consente il riconoscimento del beneficio anche in ipotesi di attività imprenditoriale, oltre che di artigianato o commercio.

Termine per la domanda di anticipazione

Quanto al termine di presentazione, il decreto interministeriale 17 febbraio 1993, n. 142, non prevedeva una disciplina espressa. La circolare n. 32 del 14 febbraio 2000 aveva individuato un termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma. Il Comitato Amministratore, riesaminando la questione, ha però stabilito che le domande devono considerarsi validamente presentate se pervengono entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, richiamando in via analogica l’art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 in materia di disoccupazione.

Effetti operativi per le sedi INPS

Le sedi devono applicare i nuovi criteri a tutte le domande di anticipazione dell’indennità di mobilità già presentate ma non ancora definite. Le domande già decise in modo non conforme ai nuovi indirizzi devono essere riesaminate solo su iniziativa dell’interessato, mediante apposita istanza.

Punti principali

Interpretazione dell’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991

La circolare riguarda l’anticipazione in unica soluzione dell’indennità di mobilità prevista per i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa. Viene richiamata l’interpretazione tradizionale, secondo cui il beneficio spettava solo a chi iniziava l’attività autonoma dopo il collocamento in mobilità, ma si dà atto di un orientamento giurisprudenziale più ampio che incide sull’applicazione della norma.

Attività autonoma già avviata prima della mobilità

La Corte di Cassazione, con sentenza 21 febbraio/15 maggio 2001, n. 6679, ha interpretato il termine “intraprendere” non solo come “iniziare” una nuova attività, ma anche come intensificare un’attività già svolta. In base a tale lettura, il diritto all’anticipazione può essere riconosciuto anche a chi, dopo il collocamento in mobilità, sviluppi a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro subordinato.

Estensione agli imprenditori

La circolare supera l’impostazione più restrittiva richiamata nella circolare n. 70 del 30 marzo 1996, che limitava il beneficio ad alcune figure di soci nelle società. Alla luce della sentenza della Cassazione n. 9007, pubblicata il 20 giugno 2002, la nozione di “attività autonoma” è intesa in senso ampio e comprende anche l’avvio di un’attività imprenditoriale, purché non vi sia un apporto di lavoro prevalentemente proprio come nell’autonoma tradizionale. L’anticipazione assume così la funzione di contributo finanziario per le spese iniziali dell’attività.

Termine per la presentazione della domanda

Il decreto interministeriale 17 febbraio 1993, n. 142, non prevede un termine espresso per la domanda di anticipazione. La circolare n. 32 del 14 febbraio 2000 aveva fissato il limite di 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, ma il Comitato Amministratore ha riesaminato la questione e ha stabilito che sono validamente presentate anche le domande inoltrate entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa, in analogia con l’art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Applicazione ai procedimenti pendenti e riesame delle decisioni

Le sedi devono applicare i nuovi criteri alle domande di anticipazione dell’indennità di mobilità già presentate e non ancora definite. Le domande già definite in modo difforme dai nuovi criteri devono essere riesaminate solo su istanza degli interessati.

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