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Circolare

Circolare numero 175 del 29-11-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per gli eventi sismici di Marche e Umbria del 1997, rinviando l’avvio della riscossione al 1° gennaio 2003 e dettando le modalità di pagamento per le diverse categorie di contribuenti. Fornisce inoltre chiarimenti sulla sospensione per le calamità verificatesi in Campania, Calabria, Basilicata, Toscana e Liguria, confermando i termini già fissati e le relative procedure di versamento. Infine, reca istruzioni contabili per l’imputazione dei crediti e dei versamenti ai conti INPS competenti.

Proroga e modalità di recupero dei contributi sospesi per sisma Marche-Umbria e altre calamità naturali

Proroga dei termini per il recupero dei contributi sospesi e modalità di versamento

La circolare disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito del sisma che ha colpito Marche e Umbria nel settembre 1997 e richiama, per altre calamità naturali, le modalità di versamento già fissate. Il documento interessa diverse categorie di contribuenti e contiene anche specifiche istruzioni contabili per l’imputazione delle riscossioni.

Recupero dei contributi sospesi per Marche e Umbria

Per gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria, il recupero dei contributi sospesi decorre dal 1° gennaio 2003, in base all’ordinanza ministeriale n. 3168 del 18 dicembre 2001 e all’ordinanza ministeriale n. 3175 del 24 gennaio 2002. La circolare precisa che il differimento riguarda sia i soggetti residenti con sede operativa nei comuni interessati dal sisma, sia quelli interessati da ordinanze sindacali di sgombero.

Il periodo di sospensione viene richiamato come segue:

  • per i soggetti residenti nei comuni disastrati, dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998;
  • per i soggetti residenti nei comuni danneggiati con ordinanza di sgombero, il periodo è stato prorogato fino al 30 giugno 1999.

La riscossione dei contributi sospesi avviene mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo di sospensione.

Termini di pagamento e rateazione

Per il recupero dei contributi relativi al sisma Marche-Umbria la circolare distingue tra due ipotesi:

  • soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma: pagamento in unica soluzione entro il 1° gennaio 2003 oppure in 56 rate mensili, con prima rata entro il 2 gennaio 2003;
  • soggetti residenti nei comuni interessati da ordinanze sindacali di sgombero: pagamento in unica soluzione entro il 1° gennaio 2003 oppure in 176 rate mensili, con prima rata entro il 2 gennaio 2003.

Le rate devono essere uguali e consecutive, con scadenza il giorno 1 di ogni mese. Per ottenere la dilazione è necessario:

  • versare la prima rata entro il termine previsto;
  • presentare apposita istanza alla Sede INPS presso cui il richiedente è iscritto e svolge gli adempimenti contributivi.

Poiché il 1° gennaio è festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno non festivo successivo.

Effetti del mancato pagamento di una rata

La circolare chiarisce che il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione. Esso costituisce soltanto un’omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116, commi da 8 a 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento e si applicano per il periodo compreso tra la scadenza della rata e il versamento effettivo.

Modalità di recupero per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro, la contribuzione sospesa riguarda anche la quota a carico dei lavoratori e si riferisce ai modelli DM10 dei mesi:

  • da settembre 1997 a febbraio 1998 per i soggetti residenti;
  • da settembre 1997 a maggio 1999 per i soggetti interessati da ordinanze di sgombero.

I datori di lavoro che non abbiano ancora presentato le denunce contributive relative ai periodi sospesi devono farlo contestualmente:

  • al pagamento della prima rata, oppure
  • al pagamento in unica soluzione.

Per i contributi previdenziali esposti nel DM10, il pagamento avviene con modello F24, utilizzando il codice contributo "DSOS" e la matricola aziendale seguita dal codice N929, già utilizzato nel quadro D del modello DM10 per la rilevazione del credito.

La circolare ricorda anche la contribuzione sanitaria riscossa per conto del Servizio Sanitario Nazionale, allora esposta nei modelli DM10S. Poiché tale forma di riscossione cessò con l’istituzione dell’imposta regionale dal 1° gennaio 1998, salvo il caso di aziende con esercizio contabile non coincidente con l’anno solare, sono indicati i periodi che possono essere oggetto di sospensione:

  • 09/1997 - 12/1997 per ditte residenti e con ordinanza di sgombero con esercizio coincidente con l’anno solare;
  • 09/1997 - 03/1998 per ditte residenti con esercizio non coincidente con l’anno solare;
  • 09/1997 - 08/1998 per ditte con ordinanza di sgombero e con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Le aziende che non hanno presentato i DM10S, o che li hanno presentati solo per una quota, devono presentare il modello DM10V per la contribuzione sanitaria. Il versamento avviene con mod. DM20 reg. contrassegnato dal codice tipo archivio "K".

È precisato che i contributi a carico dei lavoratori licenziati e non recuperabili per effetto del licenziamento restano a carico delle aziende obbligate.

Modalità per artigiani e commercianti

Per gli artigiani e commercianti, la sospensione riguarda:

  • per i residenti nei comuni interessati dal sisma, le rate in scadenza il 20 ottobre 1997 e il 20 gennaio 1998;
  • per i soggetti interessati da ordinanze di sgombero, anche le rate con scadenza il 20 aprile 1998, 16 agosto 1998, 16 novembre 1998, 16 febbraio 1999, 16 maggio 1999, nonché gli eventuali saldi e acconti per contributi sul reddito superiore al minimale con scadenze ricadenti nel periodo interessato.

Chi intende pagare in unica soluzione entro il 2 gennaio 2003 può utilizzare gli F24 originali oppure chiedere la ristampa alla Sede competente.

Chi intende avvalersi della rateazione deve:

  • presentare apposita istanza;
  • versare la prima rata con mod. F24;
  • indicare nella sezione INPS i codici istituiti con circolare n. 210 del 27 novembre 2001:
    • AD per la gestione artigiani;
    • CD per la gestione commercianti.

La Sede competente fornisce la codeline contenente gli elementi per distinguere i crediti ceduti da quelli non ceduti. La circolare evidenzia inoltre che, per artigiani e commercianti, non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni e i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al completo versamento.

Gestione separata, lavoro domestico e prosecutori volontari

Per la gestione separata:

  • per i professionisti residenti è sospeso l’acconto con scadenza 30 novembre 1997;
  • per i professionisti interessati da ordinanza di sgombero sono sospesi l’acconto del 30 novembre 1997, il versamento di maggio 1998, l’acconto di novembre 1998 e il versamento di maggio 1999;
  • per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dei residenti, la sospensione riguarda le scadenze da ottobre 1997 a marzo 1998;
  • per quelli con ordinanza di sgombero, la sospensione copre tutte le scadenze da ottobre 1997 a giugno 1999.

Il pagamento in unica soluzione avviene con F24 utilizzando le causali:

  • C10 per i committenti;
  • P10 per i professionisti.

Per il pagamento dilazionato occorre presentare istanza in forma libera e versare con F24 indicando le causali:

  • COC per i committenti;
  • POC per i professionisti.

Per i datori di lavoro domestico residenti, la sospensione riguarda il 3° e 4° trimestre 1997, con scadenze rispettivamente al 10 ottobre 1997 e al 10 gennaio 1998; per i soggetti con ordinanza di sgombero, la sospensione interessa il 3° e 4° trimestre 1997, l’1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1998 e l’1° trimestre 1999. L’accesso al beneficio richiede la domanda mediante modello LD15 e i versamenti con bollettini di conto corrente postale con causale "ctr sosp domestici ord.min.3175/2002".

Per i prosecutori volontari residenti, la sospensione riguarda i contributi dovuti per il 2°, 3° e 4° trimestre 1997; per i soggetti con ordinanza di sgombero si estende al 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1998 e al 1° trimestre 1999. Il versamento avviene con bollettino VV08; chi intende rateizzare deve presentare domanda in carta libera entro il 2 gennaio 2003 e ottenere dalla Sede un numero congruo di moduli VV08. La circolare sottolinea che i versamenti devono rispettare le naturali scadenze trimestrali e che eventuali pagamenti tardivi saranno rimborsati.

Calamità naturali in Campania, Calabria, Basilicata, Toscana e Liguria

La circolare richiama l’ordinanza ministeriale n. 3098 del 14 dicembre 2000 e conferma, rispetto a quanto già illustrato con la circolare n. 42 del 20 febbraio 2001, che non vi sono novità sulla durata della sospensione e sul recupero dei contributi per le province colpite da alluvioni e sisma.

Il recupero resta fissato al 1° giugno 2002, entro il quale era possibile effettuare il pagamento in unica soluzione o versare la prima rata. La dilazione ha durata pari a cinque volte il periodo di sospensione e viene quantificata dalla circolare come segue:

  • Salerno, Avellino, Caserta: sospensione dal 5 maggio 1998 al 30 giugno 1999, per un totale di 70 rate mensili;
  • Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato: sospensione dal 28 settembre 1998 al 30 settembre 1999, per un totale di 65 rate mensili;
  • Potenza e Cosenza: sospensione dal 9 settembre 1998 al 30 settembre 1999, per un totale di 65 rate mensili.

Sono interessati alla sospensione i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che operano con sistema DM e, per le province di Salerno, Avellino e Caserta, anche i contributi SSN riscossi per conto delle Regioni, nei limiti indicati per le aziende con esercizio contabile non coincidente con l’anno solare.

Modalità operative per le altre categorie colpite

Per le categorie diverse dai datori di lavoro, la circolare precisa che la sospensione riguarda anche:

  • artigiani e commercianti;
  • contribuenti iscritti alla gestione separata;
  • aziende e lavoratori autonomi dell’agricoltura;
  • datori di lavoro domestico;
  • prosecutori volontari.

Per tali categorie, salvo l’area agricola, vanno seguite le modalità già indicate per le altre sospensioni trattate nel documento.

Istruzioni contabili

Sul piano contabile, la circolare richiama i conti già istituiti per la rilevazione dei crediti derivanti dai contributi sospesi dei datori di lavoro:

  • GPA 06/57 per gli eventi sismici di Marche e Umbria;
  • GPA 06/59 per gli eventi alluvionali di Salerno, Avellino e Caserta;
  • GPA 06/60 per gli eventi alluvionali della Liguria e della Toscana;
  • GPA 06/61 per gli eventi sismici di Potenza e Cosenza.

Le riscossioni dei contributi sono imputate a tali conti mediante scritture di storno automatiche, esclusivamente di cassa, delle contabilizzazioni provvisorie effettuate sul conto GPA 52/99. Le operazioni si basano sul codice indicato dal datore di lavoro nel modello DM10/2, che identifica il tipo di calamità e confluisce nella codeline dell’F24.

Per i contributi sanitari, i modelli DM10V sono da assumere in contabilità secondo le regole vigenti; i versamenti con DM20 reg. incidono sui conti AS. 52/20 della Regione di pertinenza, con abbinamento assicurato dal codice tipo archivio "K" per Marche e Umbria e "W" per le province di Salerno, Avellino e Caserta.

Per artigiani e commercianti, i versamenti in unica soluzione sono imputati ai conti:

  • GPA 52/76 e GPA 52/77 per il minimale;
  • GPA 52/72 e GPA 52/73 per la contribuzione oltre il minimale.

In caso di rateazione, gli importi sono imputati a:

  • ARR 52/55 per gli artigiani, con codice contributo AD;
  • COR 52/55 per i commercianti, con codice contributo CD.

Per la gestione separata, i versamenti sono imputati al conto PAR 52/10 se in unica soluzione, oppure al conto PAR 52/20 se dilazionati.

Per i datori di lavoro domestico, il modello LD15 è assunto con scrittura in partita doppia GPA 00/16 a GPA 52/53; gli importi riscossi sono imputati in avere al conto GPA 00/16, con eventuali versamenti T.E.F. da stornare da GPA 52/99. Il partitario locale del conto GPA 00/16 deve essere aggiornato e le omissioni o irregolarità devono essere segnalate all’Ufficio amministrativo competente.

Per i prosecutori volontari, i versamenti tramite bollettino VV08 sono imputati al conto GPA 52/84.

Chiusura operativa

La circolare chiude ribadendo che le strutture territoriali devono applicare le procedure di riscossione, rateazione e contabilizzazione indicate, distinguendo con precisione i diversi eventi calamitosi, le categorie interessate, i codici da utilizzare e le relative scadenze.

Punti principali

Proroga del recupero per sisma Marche e Umbria

Il recupero dei contributi sospesi per il terremoto che ha colpito Marche e Umbria decorre dal 1° gennaio 2003, in base alle ordinanze ministeriali n. 3168 del 18 dicembre 2001 e n. 3175 del 24 gennaio 2002. La riscossione avviene con rateizzazione pari a otto volte il periodo di sospensione. Poiché il 1° gennaio è festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo.

Scadenze e rateizzazione per le diverse categorie

Per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma, il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 1° gennaio 2003 oppure in 56 rate mensili con prima rata entro il 2 gennaio 2003. Per i residenti interessati anche da ordinanze sindacali di sgombero, il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 1° gennaio 2003 oppure in 176 rate mensili con prima rata entro il 2 gennaio 2003. Le rate sono uguali e consecutive, con scadenza il giorno 1 di ogni mese, e per accedere alla dilazione occorre presentare apposita istanza e versare la prima rata nei termini.

Regole generali su ritardi e omissioni

Il mancato versamento di una rata non determina la decadenza dalla rateazione, ma configura un’omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000. Le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento per il periodo compreso tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo. Le rate già scadute alla data di emissione della circolare non sono considerate tardive se le successive scadenze sono rispettate.

Modalità per datori di lavoro

Per i datori di lavoro, i contributi sospesi riguardano i modelli DM10 dei mesi da settembre 1997 a febbraio 1998 per i soggetti residenti e da settembre 1997 a maggio 1999 per i soggetti con ordinanza di sgombero. I datori che non abbiano presentato le denunce contributive devono farlo contestualmente al pagamento della prima rata o al saldo unico. Il versamento dei contributi previdenziali esposti nel DM10 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice contributo "DSOS" e la matricola aziendale seguita dal codice N929; per la contribuzione sanitaria residua si utilizza il DM10V e, per il pagamento, il DM20 reg. con codice archivio "K". Sono richiamati anche i periodi di sospensione del contributo SSN e i relativi limiti temporali.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti residenti, la sospensione riguarda le rate con scadenza 20 ottobre 1997 e 20 gennaio 1998; per i soggetti con ordinanza di sgombero si aggiungono le scadenze del 20 aprile 1998, 16 agosto 1998, 16 novembre 1998, 16 febbraio 1999, 16 maggio 1999 e gli eventuali saldi/acconti sul reddito superiore al minimale. Il pagamento in unica soluzione entro il 2 gennaio 2003 può avvenire con gli F24 originari o con ristampa richiesta alla Sede; per la rateazione occorre apposita istanza e il primo versamento con F24 usando i codici AD per gli artigiani e CD per i commercianti.

Gestione separata, lavoro domestico e volontari

Per la gestione separata, la sospensione riguarda gli acconti e i versamenti indicati per professionisti e collaborazioni coordinate e continuative, con modalità di pagamento in unica soluzione tramite F24 con causali C10 e P10 o in forma dilazionata con codici COC e POC. Per i datori di lavoro domestico residenti la sospensione riguarda il 3° e 4° trimestre 1997, mentre per gli sgomberati si estende fino al 1° trimestre 1999; il pagamento avviene con modello LD15 e causale specifica sul bollettino. Per i prosecutori volontari la sospensione riguarda trimestri specifici del 1997 e, per gli sgomberati, fino al 1° trimestre 1999; il pagamento avviene con bollettino VV08, previa domanda in carta libera entro il 2 gennaio 2003, e i versamenti tardivi sono rimborsati.

Calamità in Campania, Calabria, Basilicata, Toscana e Liguria

Per gli eventi disciplinati dall’ordinanza ministeriale n. 3098 del 14 dicembre 2000, la circolare conferma che non vi sono innovazioni sulla durata della sospensione e sul recupero dei contributi per le province di Salerno, Avellino, Caserta, Imperia, Savona, La Spezia, Lucca, Prato, Potenza e Cosenza. Il recupero resta fissato al 1° giugno 2002, termine entro il quale poteva essere effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata. Sono indicati i periodi di sospensione e le durate rateali, nonché i codici da utilizzare per i versamenti contributivi e sanitari.

Istruzioni contabili

La circolare richiama i conti già istituiti per la rilevazione dei crediti: GPA 06/57, GPA 06/59, GPA 06/60 e GPA 06/61 per i contributi previdenziali dei datori di lavoro; AS. 52/20 per i contributi SSN; GPA 52/76, 52/77, 52/72, 52/73, ARR 52/55 e COR 52/55 per artigiani e commercianti; PAR 52/10 e PAR 52/20 per la gestione separata; GPA 00/16, GPA 52/53 e GPA 52/84 per lavoro domestico e prosecutori volontari. Le riscossioni provvisorie sono da stornare e imputare ai conti corretti tramite le procedure indicate, con aggiornamento dei partitari locali e segnalazione delle omissioni agli uffici competenti.

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